Fondo di rotazione: Atto di orientamento sull’applicazione della sentenza n. 224/2023 della Corte costituzionale

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha pubblicato l’Atto di orientamento sull’applicazione della sentenza n. 224 del 2023 della Corte Costituzionale, che ha accolto la questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164.

Con l’art. 43 del D.L. n. 133/2014 il legislatore aveva previsto che il fondo di rotazione, oltre che come mera anticipazione di liquidità, potesse essere utilizzato per finanziare i debiti fuori bilancio ricondotti all’interno dei piani di riequilibrio pluriennale, nonché il disavanzo dell’ente; consentendo, quindi, un utilizzo, oltre che per cassa, anche per competenza, come vero e proprio mezzo di copertura della spesa necessaria a far fronte ai debiti fuori bilancio inseriti nel piano di riequilibrio.

Con la sentenza n. 224 del 2023, i giudici costituzionali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale

  • dell’art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 nella parte in cui non prevede che l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve avvenire solo a titolo di cassa;”
  • del comma 2 del medesimo articolo, nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Per effetto della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale n. 224 del 2023, l’Osservatorio ha emanato l’atto di orientamento, secondo il quale le amministrazioni territoriali che abbiano utilizzato dette anticipazioni dal fondo di rotazione non per riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza bensì a copertura dei debiti fuori bilancio e per la riduzione del disavanzo, sono tenuti a provvedere ad un graduale risanamento del deficit, facendo ricorso a coperture alternative rispetto a quelle originariamente appostate sulla base dell’art. 43 (ora dichiarato non conforme a Costituzione nei termini indicati dalla citata sentenza n. 224) e, nel frattempo, resesi eventualmente disponibili, in modo, comunque, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento. Devono ritenersi interessati alle operazioni di rimodulazione delle risorse di propria competenza quegli enti ancora in procedura di riequilibrio alla data del deposito della sentenza n. 224 del 2023; non anche gli enti per i quali il piano di risanamento del deficit si sia, medio tempore, esaurito (art. 243-quater, comma 6, TUEL).

 

La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, sostegno agli enti in deficit strutturale

L’art. 53 del D.L. n. 104/2020 reca una serie di disposizioni volte a favorire il risanamento finanziario dei Comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020.
Ricordiamo che la Corte costituzionale è stata chiamata a vagliare la costituzionalità di alcune disposizioni contenute all’articolo 38 del DL n. 34/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019, che hanno consentito agli enti in predissesto di riproporre, a determinate condizioni, il piano finanziario di riequilibrio pluriennale. In sintesi, la Corte, con la sentenza sopra richiamata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2-ter dell’art. 38, in quanto nel prevedere che la riproposizione del piano di riequilibrio dovesse contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo (oggetto del piano modificato), “ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi”, introduceva un meccanismo di manipolazione del deficit tale da sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l’accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione. I giudici costituzionali, tuttavia, colgono anche l’occasione per rivolgere al legislatore un monito in ordine alle potenziali conseguenze negative di norme che consentono di derogare al principio di equilibrio di bilancio e di non tener conto dell’esigenza che eventuali squilibri, di regola, andrebbero assorbiti nel corso del medesimo mandato amministrativo in cui si è generato il disavanzo.
L’art. 53 del decreto Agosto (comma 1) prevede l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Comuni:

  1. che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL;
  2. che alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) il piano di riequilibrio risulti approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale;
  3. che registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore a 100;
  4. la cui capacità fiscale pro capite, determinata con DM 30 ottobre 2018 (G.U. n. 267 del 16 novembre 2018), risulti inferiore a 395.

I criteri e le modalità di riparto del fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’interno da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, previo concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Ai fini del riparto si terrà conto:

  • dell’importo pro-capite della quota di disavanzo da ripianare, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020;
  • del peso della quota di disavanzo rispetto alle entrate correnti;
  • della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti siano considerati come enti di 200.000 abitanti (comma 2).

Al fine di sostenere la stabilità finanziaria degli enti in deficit, si dispone l’incremento di 200 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del TUEL, che potrà essere destinato esclusivamente a determinate spese correnti (personale, produzione di servizi in economia, acquisizione di servizi e forniture), che siano state già impegnate, ad esclusione di quelle derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del TUEL.
L’erogazione di tali somme è subordinata all’invio al Ministero dell’interno da parte degli enti di specifica attestazione sull’utilizzo delle risorse. Potranno accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze (comma 3).
Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione del fondo si applicano le disposizioni previste dal punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, registrando l’entrata tra le accensioni di prestiti e non considerandola indebitamento ai sensi dall’articolo 119 cost. e iscrivendo il fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari all’anticipazione incassata nell’esercizio e non restituita, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Tale modalità fornisce l’evidenza contabile della natura di anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione (comma 4).
Si prevede inoltre che per i comuni il cui deficit strutturale sia imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia differito al 31 ottobre 2020 (comma 7).
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, si sospendono sino al 30 giugno 2021, per gli enti locali che abbiano avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi del richiamato articolo 243-bis del TUEL), i termini entro i quali gli enti medesimi sono chiamati a dare seguito alle determinazioni contenute nelle deliberazioni e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti (comma 8). Per i medesimi enti sono altresì sospese, sempre fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. Tale sospensione si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n.104 del 2010), nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme ne’ limitazioni all’attività del tesoriere.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il creditore del Comune in Piano di riequilibrio ha diritto di accesso a tutti gli atti pertinenti alla procedura

Dal punto di vista soggettivo, sussiste la legittimazione della ricorrente a richiedere l’ostensione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata dal Comune, ai sensi dell’art. 243-bis d. lgs. 267/2000; tale legittimazione sussiste:

  • sia ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, venendo in considerazione atti detenuti dall’amministrazione comunale non rientranti nelle ipotesi di esclusione dell’accesso civico di cui all’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, e quindi soggetti ad accesso civico da parte di chiunque (e concretamente esercitato dalla parte ricorrente con l’istanza del 26 gennaio 2020);
  • sia ai sensi dell’art. 22 e ss. L. 241/90, essendo la ricorrente titolare di interesse qualificato all’accesso in quanto creditore dell’amministrazione comunale e come tale portatrice di un interesse differenziato alla conoscenza della solidità patrimoniale dell’amministrazione e alle iniziative intraprese per garantirla.

Dal punto di vista oggettivo, sussiste parimenti il diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti pertinenti alla procedura in questione, non sussistendo né essendo state dedotte dall’amministrazione comunale – nemmeno a fronte della specifica richiesta istruttoria formulata da questo Tribunale – ragioni ostative all’ostensione o alla pubblicazione degli atti ai sensi della normativa vigente in materia di accesso civico (art. 5-bis d.lgs. 33/2013) e di accesso documentale (art. 24 L. 241/90).
È quanto stabilito il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con sentenza n. 547 del 17 luglio 2020, nel ricorso (fondato) promosso da una Società creditrice dell’Ente, per ottenere la condanna dell’amministrazione alla pubblicazione di tutti i documenti pertinenti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis e ss. d. lgs. 267/2000, ovvero per l’accertamento del diritto di accesso della  Società medesima ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Conversione DL Rilancio, sospensione dei termini per gli enti in riequilibrio finanziario

Approvato l’emendamento in Commissione Bilancio della Camera, in fase di conversione del DL n. 34/2020, che sospende il termine di impugnazione previsto dall’art. 243-quater, comma 5 del TUEL. In particolare, con l’introduzione del nuovo art. 114 bis si dispone che il termine di 30 giorni di impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in scadenza dall’8 marzo 2020 fino alla fine dell’emergenza da COVID-19 (31 luglio), decorre dal 1° gennaio 2021. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese.
Viene previsto altresì che la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell’anno 2020, prevista dal comma 6 dell’articolo 243-quater TUEL, sarà effettuata nell’ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarderà l’intero anno e tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si ricorda che ai sensi del comma 6 dell’art. 243-quater, ai fini del controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION