È legittima l’adozione di un piano attuativo comunale dopo l´indizione dei comizi elettorali

La disposizione di cui all’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo la quale dopo l’indizione dei comizi elettorali possono essere adottati in materia solamente gli atti urgenti e improrogabili, è strettamente riferibile agli atti di competenza dei Consigli comunali secondo l’interpretazione correttamente data anche dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali con parere circolare del 4 febbraio 2020; i limiti posti dalla disposizione non hanno riguardo alla materia bensì all’attività dell’“organo Consiglio comunale”. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che ove la disposizione si riferisse alla Giunta si determinerebbe una paralisi dell’attività amministrativa degli enti locali nel periodo pre–elettorale e che la Giunta comunale, pertanto, ha competenza sull’approvazione dei piani attuativi qualora non comportino variante allo strumento urbanistico generale.

Qualora con legge regionale sia previsto che le procedure di adozione e approvazione del piano attuativo comunale sostituiscano quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale, ivi compresi i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, sussiste comunque la possibilità di approvare i contenuti dei PIP attraverso strumenti urbanistici diversamente denominati, quali i PAC. In tal caso la delibera di approvazione del PAC equivale a dichiarazione di pubblica utilità e consente di disporre la successiva espropriazione delle aree interessate, anche per la realizzazione di insediamenti di interesse privatistico.

Gli atti con i quali il comune aveva approvato il Piano attuativo della zona industriale Ponte Rosso, piano che era il necessario presupposto degli espropri dei terreni per la realizzazione di un progetto di ampliamento, erano stati impugnati innanzi al T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, il quale aveva respinto i ricorsi. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza del 4 dicembre 2023, n. 10487 ha confermato le sentenze del giudice di primo grado. Cons. Stato.

 

La redazione PERK SOLUTION