Permessi retribuiti e calcolo della popolazione residente

In materia di permessi retribuiti, art. 79 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, trova applicazione l’interpretazione dinamica del concetto di popolazione, che tiene conto della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente. Lo ha affermato il ministero dell’interno, in risposta ad un quesito in merito alla individuazione del parametro al quale far riferimento per individuare la soglia dei 15.000 abitanti ai fini del riconoscimento dei permessi, di cui all’art. 79 comma 4 del TUEL, in favore dei presidenti dei gruppi consiliari. L’art. 156 del TUEL dispone che le previsioni del testo unico degli enti locali, o di altre leggi e regolamenti relativi all’attribuzione di contributi erariali o alla disciplina sul dissesto finanziario, che facciano riferimento alla popolazione, se non diversamente disciplinato, vadano interpretate come relative alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province e i comuni, secondo i dati dell’Istat.

In riferimento alla articolazione delle indennità in oggetto, da rapportarsi alle dimensioni demografiche degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, la giurisprudenza  contabile (Sezione delle Autonomie – Delibera n.7/2010) opta per una soluzione che tende a rapportare l’indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico e non ad un dato limitato e statico, così come espresso dal censimento. E’ stato osservato che il criterio dinamico dei dati ISTAT del penultimo esercizio precedente fissato dall’art. 156 del Tuel, rispetto a quello statico indicato dall’art. 37 ai fini della composizione degli organi di governo, appare maggiormente rispondente alle finalità cui i controlli sono deputati. Pertanto, in materia di permessi retribuiti trovi applicazione l’interpretazione dinamica del concetto di popolazione, che tiene conto della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente.

 

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Congedo matrimoniale, i chiarimenti dell’ARAN

L’ARAN, con nota prot. n. 5257/2020 fornisce chiarimenti in ordine alla decorrenza dei termini dei permessi per matrimonio (art. 31 del CCNL 21/05/2018), con particolare riferimento all’ipotesi di celebrazione dell’evento secondo il rito civile e/o religioso in date diverse. L’art. 31 del CCNL prevede che il dipende possa usufruire di un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, entro un arco temporale di 45 giorni decorrenti dalla data in cui è stato celebrato il matrimonio. Tale disposizione, precisa l’Agenzia, ha risolto problematiche interpretative per quei particolari casi in cui, per esigenze dei lavoratori, non fosse possibile la fruizione dei 15 giorni di congedo nel periodo immediatamente successivo alla data del matrimonio. In caso di celebrazione in date diverse del rito civile e del matrimonio religioso, si avrà diritto sempre ed esclusivamente ad un solo periodo di congedo matrimoniale, pari a 15 giorni di durata. Spetta al dipendente scegliere se utilizzare il congedo in occasione del matrimonio civile o religioso. Il termine dei 45 giorni previsto dal contratto dei dipendenti pubblici dovrà essere conteggiato dal giorno del rito prescelto, dandone comunicazione all’ente di riferimento. Il diritto al congedo non sorge, invece, quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione, ferma restando la possibilità di scegliere di usufruire dei 15 giorni di congedo matrimoniale dopo il rito religioso, a patto che sia stato celebrato anche il rito civile. Il diritto al congedo matrimoniale spetta anche al lavoratore o alla lavoratrice in caso di divorzio, quando venuti meno gli effetti civili del precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio.

 

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Estensione della durata dei permessi retribuiti per assistenza familiari disabili

L’art. 73 del DL n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio incrementa di ulteriori complessivi dodici (12) giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. I 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti in via ordinaria dall’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati. La norma estende quindi anche ai mesi di maggio e giugno 2020 quanto già previsto dall’art. 24 del D.L. 18/2020 per i mesi di marzo e aprile 2020. Il richiamato art. 24 riconosce il suddetto beneficio anche al personale sanitario, compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità, nonché al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. In quest’ultimo caso, il beneficio non è cumulabile con la possibilità per il medesimo personale di essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio per ragioni riconducibili all’emergenza epidemiologica, di cui all’art. 87, c. 6, del D.L. 18/2020.
Si ricorda che l’art. 39 del DL Cura Italia, legge 27/2020, reca disposizioni per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile da parte di soggetti con disabilità o che abbiano nel proprio nucleo familiari soggetti disabili, nonché da parte di lavoratori immunodepressi, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION