Soggetta ad imposta di bollo la perizia asseverata per la rendicontazione di contributi pubblici

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 461/E del 9 ottobre 2020, ha fornito chiarimento in merito al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, da riservare alla certificazione del revisore (perizia asseverata) sulle spese che il soggetto, beneficiario del contributo pubblico, deve rendicontare alla società nella domanda di rimborso con riferimento ai requisiti previsti dal bando. La Società istante opera a supporto della Regione e si occupa di gestione e controllo di fondi e dell’istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici. Ai fini dell’effettiva erogazione dei contributi concessi, il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Società istante la documentazione riguardante (…) il pagamento delle spese sostenute in conformità a quanto previsto dal bando cui ha partecipato. Più in particolare, nei casi in cui il beneficiario decida di avvalersi della modalità di rendicontazione attraverso il revisore, procede ad attribuire allo stesso uno specifico incarico sulla base di un modello stabilito dalla Regione. Nel merito, l’Agenzia ha rappresentato che l’art. 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972 stabilisce che sono soggetti all’imposta in argomento, in caso d’uso, i “Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”. Tale disposizione, con formulazione generica, individua una serie di documenti che si caratterizzano per la circostanza di essere predisposti, attestati e definiti da “professionisti in genere”, vale a dire da soggetti abilitati allo svolgimento di determinate attività professionali, in quanto portatori di tanto elevate quanto specifiche conoscenze tecniche. L’Agenzia ritiene che sia il rapporto di certificazione che gli allegati documenti contabili (come la check list e il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate) rappresentino il risultato di un’analisi tecnica redatta da un consulente esperto in una determinata disciplina. Di conseguenza, tale certificazione che rappresenta la documentazione di rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, verificata e approvata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una attestazione rilasciata in forma asseverata, rientra tra gli “altri lavori contabili dei professionisti in genere”, e pertanto è soggetta all’imposta di bollo, così come gli altri documenti allegati che costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore.  
Autore: La redazione PERK SOLUTION