Esclusione di enti e società che compongono il “GAP” dal perimetro del consolidamento solo in casi eccezionali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 3/2024/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere di una Provincia, ha evidenziato che “I casi di esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento, per l’impossibilità di reperire le informazioni necessarie in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria”.

La Sezione ritiene necessario richiamare testualmente il pertinente passo del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, punto 3.1, lett. b) dell’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, per evidenziarne la portata e l’esatto ambito di applicazione, laddove è previsto che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell’elenco degli enti e società compresi nel bilancio consolidato nei casi di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

Dal tenore letterale delle disposizioni del principio, l’ente locale a capo del “gruppo amministrazione pubblica” può ben escludere dal perimetro del consolidamento, gli enti e le società compresi nel primo elenco nei casi di «impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento». I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria. Ne risulta chiaramente il carattere eccezionale e straordinario, e perciò non suscettibile di interpretazione, neppure analogica o estensiva, dell’impossibilità che giustifica l’esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nel perimetro di consolidamento rientra la società veicolo di PPP se controllata o partecipata dall’ente

La Commissione Arconet, nella seduta del 21 aprile u.s., nel dare riscontro ad una richiesta di parere presentato per il tramite dell’ANCI, in merito alla corretta applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, ha chiarito che ai fini dell’inserimento di una società controllata o partecipata nel bilancio consolidato di un ente territoriale non rileva la modalità di registrazione dell’operazione di PPP nel bilancio dell’ente (“on balance” o off balance”), ma la natura di società controllata o partecipata, come definita dagli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. n. 118 del 2011
Il quesito riguarda il caso di un comune, che in data 31 dicembre 2020, ha definito la propria area di consolidamento, confermando le valutazioni già espresse in precedenti deliberazioni di Giunta comunale, non inserendo nel perimetro da consolidare la società veicolo concessionaria della progettazione, costruzione e gestione dell’opera e partecipata al 66% dal Comune, al 3% da un’azienda comunale. e per il restante 31% da Soci privati. Il comune, nel richiamare la disciplina prevista, per il partenariato pubblico-privato, dai criteri “Eurostat” e “SEC”, pertanto dalla contabilità nazionale, e pur riconoscendo che la disciplina prevista dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato si poggia su altre e diverse considerazioni e presupposti, chiede di valutare l’opportunità di considerare anche aspetti attualmente non presenti nei principi contabili armonizzati di cui al D. Lgs. 118/2011 ma affrontati nei principi contabili internazionali, in particolare l’IFRS 10, al fine interpretare la disciplina ed emanare uno specifico atto di orientamento. Dopo ampia discussione la Commissione, apportando alcune correzioni, concorda la seguente risposta al quesito:
Con riferimento al quesito posto si rappresenta che, ai fini dell’inserimento di una società controllata o partecipata nel bilancio consolidato di un ente territoriale non rileva la modalità di registrazione dell’operazione di PPP nel bilancio dell’ente (“on balance” o off balance”), ma la natura di società controllata o partecipata, come definita dagli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. n. 118 del 2011. Pertanto il bilancio consolidato del comune deve comprendere il bilancio della partecipata al 66% anche se il comune non ha registrato in bilancio l’operazione di PPP come debito, a meno che la natura delle azioni detenute dal Comune non consenta di qualificare la società come “controllata” o partecipata ai sensi degli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118 del 2011. In altre parole, se le azioni del Comune non attribuiscono, direttamente o indirettamente, “la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” o “voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria”, la società non può essere considerata controllata. Analogamente, nel caso di azioni che non attribuiscono, direttamente o indirettamente, “una quota di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”, non si è in presenza di una società partecipata da inserire nel bilancio consolidato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION