TARI, Fabbisogni standard Anno 2022: Aggiornamento delle Linee Guida

Il Dipartimento delle Finanze pubblica, come di consueto, l’aggiornamento delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 – Anno 2022” per supportare gli enti locali che nel 2022 si misureranno con l’applicazione dei fabbisogni standard alla TARI.
Il documento ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per la predisposizione dei piani finanziari relativi al quadriennio 2022-2025. Nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, potranno intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.
Le linee guida forniscono indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2021 e approvato dalla CTFS in data 30 settembre 2021.
Il riferimento al nuovo impianto metodologico di determinazione dei fabbisogni standard e all’aggiornamento dei dati prescinde dal suo utilizzo ai fini della determinazione della componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale (FSC), stante anche la neutralizzazione degli effetti perequativi generati dai fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti rispetto alla capacità fiscale TARI.

Vedi:

TARI, dall’ANCI la richiesta di proroga al 30 aprile per l’adozione delle tariffe e dei regolamenti

“La Commissione Finanze del Senato approvi l’emendamento dell’Anci sulla votazione delle delibere Tari al 30 aprile 2022 in modo separato dal bilancio di previsione che rappresenta anche il termine tassativo per l’adozione delle tariffe e dei regolamenti della Tari. Questi provvedimenti sono condizionati dall’approvazione o dalla presa d’atto dei piani economico-finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (PEF) che risultano particolarmente complessi”.
E’ l’appello lanciato da Alessandro Canelli, sindaco di Novara, delegato alla Finanza locale e presidente Ifel alla commissione di Palazzo Madama che sta votando le misure inserite nel cd ‘pacchetto fiscale’.
La proposta permette di disgiungere stabilmente, a decorrere dal 2022, il termine per PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettivo, fissandolo al 30 aprile di ciascun anno, in modo compatibile sia con la gestione del prelievo che con le complesse attività connesse all’aggiornamento del PEF sulla base dei criteri determinati dall’ARERA. A tale proposito Canelli ricorda come le complessità di formulazione dei PEF sono accentuate dall’entrata in vigore, dal 2020, del metodo ARERA, che comporta rilevanti esigenze di acquisizione di documentazione certificata da parte degli enti di governo degli ambiti ottimali (ATO) o dei Comuni.
“Queste esigenze, insieme alle modifiche che provengono dalle deliberazioni ARERA consigliano di determinare in modo stabile un termine specifico per le deliberazioni riguardanti il prelievo sui rifiuti”. Va poi ricordato “che solo il 4 novembre scorso Arera ha definito gli aspetti che mancavano per la compilazione del PEF, nello specifico il tool di calcolo ed i parametri per il tasso di remunerazione del capitale”, osserva il delegato Anci.

ARERA, Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)

Con deliberazione n. 459/2021 l’Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente (ARERA) ha proceduto alla determinazione di taluni valori monetari e finanziari in continuità con quanto già disposto dal MTR, da utilizzarsi per la quantificazione dei costi riconosciuti di cui all’Articolo 7 del MTR-2, individuando:
– il valore del tasso di inflazione programmata, 𝑟𝑝𝑖𝑎, per la determinazione del parametro 𝜌𝑎 relativo al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; –
i deflatori da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni;
– il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito netto, nelle more della conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 380/2020/R/COM, da assoggettare a successivo conguaglio sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’Autorità in esito al suddetto procedimento;
– conseguentemente i valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito netto 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑅𝐼𝐷,𝑎, e del parametro 𝐾𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 , per la remunerazione (𝑅𝐿𝐼𝐶,𝑎) delle immobilizzazioni in corso, 𝐿𝐼𝐶𝑎, anche essi assoggettati a successivo conguaglio.
Viene rinviato a successivo provvedimento la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito associato alle attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, come definiti al comma 1.1 del MTR-2, da adottare in coerenza con le scadenze previste dagli adempimenti regolatori e in esito al procedimento avviato con deliberazione 380/2020/R/COM.

ARERA, Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Orientamenti finali

L’ARERA ha pubblicato il documento sugli orientamenti finali che intende adottare nella regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti, sottoponendo a consultazione alcuni ulteriori aspetti attinenti, in particolare, alla durata del periodo regolatorio, all’attivazione, variazione e cessazione del servizio, alla riscossione, ai servizi di ritiro su chiamata, ai flussi informativi fra gestori in caso di assenza di gestore integrato del servizio, alla continuità e alla sicurezza del servizio, agli obblighi di registrazione comunicazione dei dati. Tali aspetti sono stati sviluppati in considerazione degli ulteriori approfondimenti svolti in materia, in esito alle osservazioni pervenute in merito al precedente documento 72/2021/R/RIF per la consultazione e agli elementi raccolti nell’ambito degli incontri tecnici con gli stakeholder del settore.
Viene posto altresì in consultazione lo Schema di provvedimento finale che costituirà il testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Al fine di garantire una graduale implementazione dei nuovi obblighi di qualità e un congruo periodo di tempo per pianificare gli interventi necessari ad uniformarsi alla nuova disciplina in materia e consentire il riconoscimento dei costi efficienti sostenuti nell’ambito del Piano Economico Finanziario, predisposto ai sensi dell’MTR-2, lo Schema di provvedimento prospetta il posticipo dell’entrata in vigore delle misure fissandone la decorrenza a partire dal 1° gennaio 2023 e una durata del primo periodo regolatorio pari a tre anni, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Arera, Pubblicata la versione preview del file TOOLMTR-2

L’Autorità rende disponibile una versione preview del file TOOLMTR-2 per fornire un’occasione di verifica della modulistica che dovrà essere elaborata dagli Enti territorialmente competenti ai fini della predisposizione tariffaria prevista all’art. 2 della deliberazione 363/2021/R/rif.

In un’ottica di semplificazione e di minimizzazione degli oneri amministrativi, viene presentata una versione – in fase di test- degli schemi di raccolta dei dati tariffari da trasmettere all’Autorità e di un tool di calcolo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento ai fini della predisposizione delle proposte tariffarie.

Lo strumento di raccolta dati/tool di calcolo è suddiviso in:

  • dati di input necessari al calcolo della predisposizione tariffaria ai sensi del MTR-2 (fogli di colore arancio);
  • fogli di calcolo intermedi (fogli di colore verde);
  • dati di output PEF (fogli di colore blu).

Ai fini dell’elaborazione della versione definitiva del file TOOLMTR-2, i soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità eventuali contributi e osservazioni tramite posta elettronica (all’indirizzo protocollo@pec.arera.it e, in copia, all’indirizzo regolazione-rifiuti@arera.it), indicando nell’oggetto “Contributi sul file TOOLMTR-2_preview”, entro l’11 ottobre 2021.

 

TARI, verso una proroga al 31 luglio 2021

Il viceministro dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la decisione del Governo di «dare più tempo ai Comuni per approvare le tariffe e i regolamenti» sulla tassa rifiuti. Come Governo – ha continuato il vice Ministro – stiamo lavorando ad una norma che adotteremo entro il 30 giugno, per prorogare il termine al 31 luglio prossimo». La misura, a quanto si apprende, potrebbe essere contenuta nel Decreto atteso in Consiglio dei Ministri in programma la prossima settimana. Ricordiamo la richiesta di pochi giorni fa dell’ANCI di posticipare al 31 luglio il termine per deliberare i provvedimenti comunali relativi alla TARI e alla tariffa corrispettiva. Le norme emergenziali dello scorso anno hanno permesso, ricorda l’ANCI, di approvare provvisoriamente le stesse tariffe TARI del 2019, rallentando il processo di applicazione del nuovo e complesso metodo ARERA per la determinazione dei costi del servizio. Ora, in moltissimi casi, le aziende di gestione dei rifiuti, gli enti di ambito e i Comuni – a diverso titolo coinvolti nella definizione dei piani finanziari del servizio e nei provvedimenti tariffari – devono finalizzare l’applicazione di norme e criteri complessi tra i quali, da ultimo, l’art. 6 del dl Sostegni-bis. Le assegnazioni per le agevolazioni introdotte in favore delle attività economiche da questa importante norma non sono ancora state comunicate ufficialmente, impedendo l’accertamento dell’entrata nei bilanci dei Comuni. Per molti enti,  sarebbe risultato impossibile intervenire con provvedimenti deliberati entro giugno, con il rischio di invalidità delle delibere anche ai fini delle agevolazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Memorie ARERA in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente in audizione alle Commissioni riunite VI Finanze e VIII Ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati ha espresso le proprie considerazioni (memorie) in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI volta a finanziare la gestione dei rifiuti urbani. Tema particolarmente rilevante per il Paese, non solo sotto il profilo della finanza locale (la TARI ha difatti un ruolo essenziale nei bilanci locali), ma anche sul piano ambientale, in coerenza con le direttive europee e in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare. L’Autorità ha riferito sugli sviluppi relativi all’elaborazione di uno dei provvedimenti regolatori principali che la stessa si accinge a predisporre, consapevole della rilevanza che esso assume per i cittadini, per le Istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, nonché per l’intero tessuto economico ed industriale. L’Autorità ha recentemente avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), al fine di provvedere all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. L’Autorità ha illustrato sulle risultanze emerse nell’applicazione delle misure precedentemente varate. Dal momento della ricezione delle prime predisposizioni tariffarie, l’Autorità ha avviato le istruttorie di competenza per la relativa verifica e l’eventuale approvazione. Una quota rilevante degli atti trasmessi è ancora in fase istruttoria da parte dell’Autorità e sta richiedendo le necessarie interlocuzioni con gli ETC. Con riferimento alle variazioni delle entrate tariffarie, è stato rilevato una sostanziale stabilità dei corrispettivi, con un incremento ampiamente inferiore al valore del tasso programmato d’inflazione (pari allo 0,34% negli ambiti oggetto di approvazione, ad oggi, corrispondenti a una popolazione servita del 10%). Sono emersi intervalli di variazione particolarmente considerevoli con riferimento alle entrate tariffarie per abitante, che riflettono ampie disparità nelle componenti di costo. In analogia, si registrano rilevanti gap anche nell’incidenza della copertura dei costi delle filiere di raccolta differenziata derivante dai contributi percepiti in attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sulle principali novità del MTR integrato con la delibera ARERA n. 238/2020

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento in merito alle ultime modifiche normative e ai provvedimenti dell’ARERA adottati con delibera ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Autore: La redazioen PERK SOLUTION

Nota IFEL sulla TARI da applicare agli studi professionali

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alle tariffe TARI da applicare alla categoria degli “studi professionali” per l’anno 2020. La nota ricorda come la normativa emergenziale accordi ai Comuni la possibilità di confermare per il 2020 le tariffe TARI adottate nel 2019 (ex articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020). Dall’altra, le disposizioni recate dall’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, prevedono l’istituzione, a decorrere dal 2020, della categoria, non prevista nel 2019, delle “banche, istituti di credito e studi professionali”. La contraddizione normativa che deriva dalla vigenza delle due norme pone dunque il problema di come considerare nell’anno 2020 la categoria degli studi professionali nel caso di provvisoria conferma delle tariffe 2019. Secondo IFEL, non si ritiene illegittimo per i Comuni procedere nel senso di far prevalere la possibilità concessa dalla normativa di emergenza (articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020), adottando pertanto la conferma in blocco delle tariffe 2019, ivi inclusa quella relativa alla categoria “uffici, agenzie, studi professionali”. Altra soluzione alternativa consiste nell’accompagnare la provvisoria conferma delle tariffe 2019 con l’immediato adeguamento delle tariffe degli studi professionali, in maniera coerente con quanto stabilito dal Dl 124/2019, applicando pertanto a tale categoria le tariffe vigenti nel 2019 con riferimento alla categoria “banche ed istituti di credito”. Quest’ultima ipotesi appare tanto più preferibile in considerazione dell’esigenza ampiamente diffusa di riconoscere misure agevolative, anche in regime di provvisoria conferma delle tariffe 2019, in favore delle utenze (domestiche e non domestiche), facendo ricorso alla facoltà di cui al comma 660 della legge n. 147/2013, anche tenendo a mente le riduzioni COVID-19 prospettate dall’ARERA con la deliberazione n. 158 del 5 maggio scorso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Validazione Piani Economici Finanziari Tassa Rifiuti da parte dell’Organo di revisione

In risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) – Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di “considerare l’organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell’organo di revisione alla validazione dei PEF”.
In conseguenza di questo parere, si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all’Autorità, a titolo di validazione, il parere che l’organo di revisione dell’ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION