La delibera con cui l’ente locale approva il piano economico e finanziario (PEF) riguardante la gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alla normativa vigente e agli atti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, può essere ricondotta, unitamente al PEF, nel novero delle informazioni ambientali da pubblicarsi sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, nella sottosezione “informazioni ambientali”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013. Ove la delibera e il relativo PEF siano trasmessi al Ministero dell’economia e finanze e pubblicati sul sito del Ministero, può essere inserito il collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui tali documenti sono resi disponibili. È quanto evidenziato dall’ANAC con la delibera n. 719 del 27 ottobre 2021.
L’art. 40 del d.lgs. 33/2013 (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.), stabilisce, al co. 2, in capo alle amministrazioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) – tra cui rientrano le “amministrazioni […] locali” – l’obbligo di pubblicazione, sui propri siti istituzionali – in un’apposita sezione denominata «Informazioni ambientali» – e in conformità a quanto previsto dal decreto trasparenza, delle informazioni ambientali come definite all’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 195/2005, detenute ai fini delle proprie attività istituzionali.
La definizione di “informazioni ambientali” si presta dunque a un’interpretazione piuttosto ampia e contiene un espresso riferimento ai “rifiuti” (cfr. numero 2, art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 195/2005) e, al n. 5 della norma sopra citata, anche alle “analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al n. 3”.
In tal senso la delibera comunale di approvazione del PEF e lo stesso PEF possono essere ricondotti al novero delle informazioni ambientali di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), n. 3 del d.lgs. n. 195/2005 (le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi) e al n. 5 (le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3) della medesima disposizione.
Un orientamento in tal senso sembra trovare conferma ove si considerino i contenuti del PEF declinati nella delibera n. 443/2019 di ARERA, art. 18, sopra riportati. Avuto riguardo alla rilevanza e delicatezza che la materia riveste, nell’ambito delle funzioni degli enti locali, la pubblicazione, sul sito del Comune, della delibera di approvazione del PEF e del relativo allegato risulta per l’Autorità del tutto in linea con il principio generale di trasparenza affermato all’art. 1 del d.lgs. 33/2013, volto a tutelare i diritti dei cittadini e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Autore: La redazione PERK SOLUTION