TARI, Arera aggiorna il Tool MTR-2 e la guida alla compilazione

Arera ha pubblicato sul proprio sito internet la versione aggiornata (al 26 novembre 2021) del Tool MTR-2 e la guida alla compilazione.

Si ricorda che con la Determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 sono stati approvati i modelli necessari alla predisposizione del prossimo Piano Finanziario quadriennale 2022-2025. In attuazione di quanto stabilito all’art. 2.4 lettera b) della Delibera 363/2021/R/RIF (MTR-2), sono stati adottati i seguenti schemi tipo:

– Tool di calcolo del Pef, contenente lo schema da trasmettere all’Autorità (Allegato 1), e la relativa Guida alla compilazione;
– Relazione di accompagnamento (Allegato 2);
– Dichiarazione di veridicità (Allegato 3)
– Dichiarazione di veridicità Comuni (Allegato 4).

Oltre all’approvazione dei predetti schemi, l’Autorità ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione di alcune componenti di costo da inserire all’interno del Pef, oltre ad alcuni chiarimenti applicativi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, la delibera di approvazione del PEF TARI va pubblicata sul siti internet del Comune

La delibera con cui l’ente locale approva il piano economico e finanziario (PEF) riguardante la gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alla normativa vigente e agli atti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, può essere ricondotta, unitamente al PEF, nel novero delle informazioni ambientali da pubblicarsi sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, nella sottosezione “informazioni ambientali”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013. Ove la delibera e il relativo PEF siano trasmessi al Ministero dell’economia e finanze e pubblicati sul sito del Ministero, può essere inserito il collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui tali documenti sono resi disponibili. È quanto evidenziato dall’ANAC con la delibera n. 719 del 27 ottobre 2021.

L’art. 40 del d.lgs. 33/2013 (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.), stabilisce, al co. 2, in capo alle amministrazioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) – tra cui rientrano le “amministrazioni […] locali” – l’obbligo di pubblicazione, sui propri siti istituzionali – in un’apposita sezione denominata «Informazioni ambientali» – e in conformità a quanto previsto dal decreto trasparenza, delle informazioni ambientali come definite all’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 195/2005, detenute ai fini delle proprie attività istituzionali.

La definizione di “informazioni ambientali” si presta dunque a un’interpretazione piuttosto ampia e contiene un espresso riferimento ai “rifiuti” (cfr. numero 2, art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 195/2005) e, al n. 5 della norma sopra citata, anche alle “analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al n. 3”.

In tal senso la delibera comunale di approvazione del PEF e lo stesso PEF possono essere ricondotti al novero delle informazioni ambientali di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), n. 3 del d.lgs. n. 195/2005 (le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi) e al n. 5 (le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3) della medesima disposizione.

Un orientamento in tal senso sembra trovare conferma ove si considerino i contenuti del PEF declinati nella delibera n. 443/2019 di ARERA, art. 18, sopra riportati. Avuto riguardo alla rilevanza e delicatezza che la materia riveste, nell’ambito delle funzioni degli enti locali, la pubblicazione, sul sito del Comune, della delibera di approvazione del PEF e del relativo allegato risulta per l’Autorità del tutto in linea con il principio generale di trasparenza affermato all’art. 1 del d.lgs. 33/2013, volto a tutelare i diritti dei cittadini e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

MTR-2, Approvati da Arera gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025

Con determina direttoriale del 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, ARERA, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025:

a) piano economico finanziario quadriennale di cui all’Allegato 1;
b) schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all’Allegato 2;
c) schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all’Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all’Allegato 4.

Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l’utenza finale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Regolazione servizio rifiuti, le osservazioni Anci/Ifel al Documento ARERA per la consultazione n.282/2021/R/RIF

ANCI e IFEL hanno pubblicato le osservazioni al documento di consultazione n. 282/2021 di ARERA del 19 luglio e il documento di integrazioni allo stesso del 30 luglio 2021. I documenti contengono l’analisi e le proposte di miglioramento dell’ANCI-IFEL agli orientamenti che l’Autorità ha diffuso e che saranno trasposti a breve in una delibera contenente il MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR -2) – Orientamenti finali

L’ARERA ha messo in consultazione gli orientamenti finali concernenti la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), avviato con la deliberazione 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021. Il documento illustra gli orientamenti finali dell’Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto.  In particolare, si prospettano alcuni meccanismi specifici per la definizione di stimoli alla promozione dell’efficienza rivolti, per un verso, al contenimento degli oneri all’utenza finale e, per un altro, al riconoscimento di incentivi ai gestori commisurati alle performance gestionali e ambientali. Tra i primi, possono essere menzionati i seguenti: la definizione di un meccanismo perequativo che permetta un beneficio maggiore ai fruitori del servizio che siano attivi in contesti con soddisfacenti risultati in termini di livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; l’introduzione di una regolazione di accesso agli impianti “minimi” che preveda un limite alla crescita annuale dei corrispettivi e la possibilità, per i soggetti competenti alla loro individuazione, di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe). Tra i secondi si ricordano in particolare i seguenti: la determinazione di valori puntuali per la variabile alla base della quantificazione del fattore di sharing riguardante i sistemi collettivi di compliance e la valorizzazione del coefficiente di recupero della produttività anche in funzione dei risultati raggiunti in considerazione dei livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; l’introduzione, nell’ambito del vincolo di crescita del ricavo relativo agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” di un fattore che consideri le caratteristiche tecnologiche e ambientali, volto alla necessaria promozione di soluzioni sempre più innovative).I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il 19 luglio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, Aggiornamento al MTR ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021

Con deliberazione n. 493/2020 l’ARERA fornisce aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l’anno 2021), con particolare riferimento all’adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all’estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall’Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, è stato definito l’adeguamento di taluni valori monetari, quali i deflatori da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni riferite all’anno 2021 e il tasso di inflazione relativo all’anno 2021, pari allo 0,1%. È stato esplicitato che per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (definito al comma 2.2 del MTR) e a quelle relative alle componenti di costo fisso (di cui al comma 2.3 del MTR), possano essere ricompresi la quota residua dei conguagli relativi all’anno 2018, che l’Ente territorialmente ha deciso di recuperare nell’annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall’Autorità. In considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19 sono state estese al 2021 talune delle facoltà introdotte dall’Autorità con deliberazione 238/2019/R/RIF e che originariamente erano state limitate alla sola annualità 2020. L’Autorità rinvia a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la trasmissione della documentazione (in particolare piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati), riferiti al 2021 e del contestuale aggiornamento dell’Appendice 1 del MTR recante lo schema tipo di PEF.