“Il 30 giugno scade il termine per deliberare i provvedimenti comunali relativi alla TARI e alla tariffa corrispettiva, salvo che per gli enti con termine del bilancio posticipato al 31 luglio. Ma le difficoltà sono moltissime ed è assolutamente necessaria una proroga di almeno un mese, come riportato da un emendamento proposto dall’Anci al decreto “Sostegni-bis” e fatto proprio da diversi gruppi parlamentari”, ha dichiarato il presidente dell’Anci Antonio Decaro in Conferenza Stato – Città.
Le norme emergenziali dello scorso anno hanno permesso di approvare provvisoriamente le stesse tariffe TARI del 2019, rallentando il processo di applicazione del nuovo e complesso metodo ARERA per la determinazione dei costi del servizio. Ora, in moltissimi casi, le aziende di gestione dei rifiuti, gli enti di ambito e i Comuni – a diverso titolo coinvolti nella definizione dei piani finanziari del servizio e nei provvedimenti tariffari – devono finalizzare l’applicazione di norme e criteri complessi tra i quali, da ultimo, l’art. 6 del dl Sostegni-bis.
Le assegnazioni per le agevolazioni introdotte in favore delle attività economiche da questa importante norma non sono ancora state comunicate ufficialmente, impedendo l’accertamento dell’entrata nei bilanci dei Comuni. Per molti enti risulta quindi impossibile intervenire con provvedimenti deliberati entro giugno, con il rischio di invalidità delle delibere anche ai fini delle agevolazioni.
L’ANCI rinnova quindi la richiesta al Governo e al Parlamento di voler posticipare il termine del 30 giugno permettendo ai Comuni di poter perfezionare i complessi atti in corso di deliberazione entro il 31 luglio prossimo.
“Il termine del 30 giugno rischia di restringere drasticamente le possibilità di procedere alla determinazione delle nuove tariffe – continua il presidente Decaro -, anche perché le utenze non domestiche hanno avuto tempo fino allo scorso 31 maggio per dichiarare la fuoriuscita dal servizio pubblico, novità prevista dal recente decreto n. 116/2020. Questo è un ulteriore elemento di difficoltà per la definizione dei piani finanziari. Ci auguriamo, quindi, che possano al più presto rientrare le difficoltà che ostacolano l’approvazione dei provvedimenti Tari, nonché siano superate le problematiche di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, che investono centinaia di enti locali in situazione di difficoltà. Non è immaginabile che in un momento chiave per la ripresa del Paese, come quello attuale per la governance del Pnrr, proprio le amministrazioni comunali si vedano private della possibilità di disporre dei propri bilanci e dei tempi certi e necessari per programmare con efficacia qualsiasi intervento ed investimento a vantaggio dei territori e delle comunità”, conclude Decaro.
ARERA, Raccolta dati Tariffa Rifiuti 2021
ARERA, con comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa che a partire dal 15 marzo 2021 è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2021 – denominata “PEF 2021” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif.
Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif (MTR), ovvero l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.
L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 6, della deliberazione 443/2019/R/rif, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo3, comma 3.1, della deliberazione 493/2020/R/rif, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento.
Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Appendice 1 del MTR) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica scaricabile all’interno del portale (PEF.xls). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata. Si precisa che tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all’Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2021, dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il sistema telematico di raccolta.
Si evidenzia che è inoltre disponibile una Guida per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e della modulistica e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta.
Con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021, la guida evidenzia che ΣTa-1 è pari:
- al totale delle entrate tariffarie 2020 così come determinate in applicazione del MTR – ossia escluse le attività esterne al servizio integrato; al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2020 – DRIF e al lordo della componente RCNDTV
eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di approvazione delle tariffe all’utenza per il 2020 sulla base di un PEF predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso alla deroga di cui all’articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. “Cura Italia”); - al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l’importo articolato all’utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, (nella relazione di accompagnamento deve essere dettagliati separatamente l’importo articolato
agli utenti e le suddette detrazioni), nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all’utenza già adottate per l’anno 2019, secondo quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. “Cura Italia”. - In entrambi i casi il valore di ΣTa-1 è determinato a parità di perimetro del servizio integrato rispetto a quello definito dal MTR, ossia con l’esclusione delle attività esterne al servizio integrato.
Nel caso di valorizzazione, nel 2020, della componente di rinvio RCNDTV, è ammesso valorizzare, per il 2021, il coefficiente C192021 ai fini della copertura della rata annuale di recupero della suddetta componente. Il medesimo coefficiente C192021 può essere valorizzato ai fini della copertura delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo).