È stato pubblicato in G.U. n. 60 del 13-03-2025, il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”.
Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. Ai fini dell’individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro,
elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. L’agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente.
Sono demandate ad ARERA le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Con la delibera n. 133 del 1 aprile 2025 ARERA ha comunicato l’avvio del procedimento per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24.
Il finanziamento del bonus avverrà mediante l’istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa UR3,a, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, con decorrenza 2025. Si prevede che prevedere che la componente 𝑈𝑅3,𝑎 sia fissata inizialmente pari a 6 euro/utenza, sulla base della stima dell’onere connesso all’erogazione del bonus sociale nel settore rifiuti e possa essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.
Per l’anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all’articolo 3, comma 3.4 dell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.
La redazione PERK SOLUTION