Debiti fuori bilancio e passività pregresse

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 290/2023/PAR, ribadisce la distinzione tra debiti fuori bilancio e passività pregresse, su cui la giurisprudenza contabile ha avuto modo di soffermarsi sia in sede consultiva sia di esame dei rendiconti degli enti locali.

Nel rispondere ad un Comune  – che ha chiesto di sapere se, a fronte di un regolare impegno di spesa, si sia successivamente verificata una errata cancellazione dei residui passivi, sia necessario regolarizzare l’importo dovuto al fornitore per la somma mancante tramite la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio o tramite un nuovo impegno di spesa – la Sezione ricorda che la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 del TUEL, è una disciplina eccezionale relativa a ipotesi tassative e di stretta interpretazione.

I debiti fuori bilancio hanno la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all’art.194 TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento. L’esigenza del riconoscimento consiliare, peraltro, come è stato osservato da autorevole giurisprudenza, sorge per il fatto che dette obbligazioni devono essere ricondotte nell’alveo del bilancio di cui è dominus l’organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal loro vaglio di legittimità ed utilità per l’ente locale.

Le passività pregresse derivano, invece, da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all’esito dell’assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla voluntas che all’auctoritas del soggetto che ha assunto l’obbligazione per conto dell’ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo. In materia di passività pregresse vanno utilmente richiamate le delibere della Sezione Lombardia n. 82/2015/PAR per maggiori spese, rispetto a quelle impegnate, derivanti dall’utilizzo di utenze elettriche per gli edifici comunali e la già citata deliberazione della Sezione Sardegna n. 33/2021/PAR per i maggiori oneri fiscali in seguito dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate, derivanti dalla controversa interpretazione della normativa in materia di aliquota IVA agevolata (cfr. anche Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 81/2022/PAR per la maggiorazione sulle indennità dei segretari comunali).

Alla luce di tali indicazioni, sarà l’Ente, sulla base degli elementi contabili circostanziati in suo possesso, a individuare la disciplina applicabile al prospettato caso concreto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, la contabilizzazione della maggior imposta dovuta a titolo di IVA

La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con Deliberazione n. 33/2021, ha evidenziato che i maggiori oneri fiscali cui il comune deve far fronte a seguito dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate devono essere considerati passività pregresse e non debiti fuori bilancio, giacché non sono stati causati dall’assenza dell’impegno di spesa, ma da fattori estrinseci e, in larga parte, imprevedibili (in quanto derivanti dalla controversa interpretazione della normativa in materia di aliquota IVA agevolata). Nel caso di specie, il comune istante rappresenta di aver provveduto all’impegno ed al pagamento di tre fatture ad una ditta appaltatrice, versando altresì l’IVA sui relativi importi nella misura agevolata del 10%; tale misura, tuttavia, era stata successivamente contestata dall’Agenzia delle entrate, la quale aveva ritenuto che l’imposta stessa andasse corrisposta secondo la maggiore aliquota ordinaria. Conseguentemente, dovendo provvedere al versamento del conguaglio dell’imposta dovuta, il comune ha chiesto se tale conguaglio debba essere considerato alla stregua di una passività pregressa o debba invece essere inteso quale debito fuori bilancio, per il quale si appalesi necessario il riconoscimento ai sensi dell’art. 194 del TUEL. La Corte ricorda che le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all’esito dell’assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla voluntas che all’auctoritas del soggetto che ha assunto l’obbligazione per conto dell’ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo. In conclusione, alle maggiori somme dovute l’ente potrà far fronte con l’ordinaria procedura di spesa (art. 191 TUEL) eventualmente ricorrendo alle opportune variazioni di bilancio qualora si rivelassero necessarie.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION