Criteri di computo del 49% come limite della contribuzione pubblica nelle operazioni di PPP

La sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con deliberazione n. 200/2021, in risposta ad una richiesta di parere in merito ai criteri di computo del 49% come limite della contribuzione pubblica nelle operazioni di partenariato pubblico privato, richiamando la precedente delibera n. 3/2021, ribadisce, preliminarmente, che l’analisi puntuale dei contenuti reali del contratto e degli oneri dallo stesso discendenti costituisca condizione essenziale per la sua qualificazione giuridica di partenariato pubblico privato e che l’equilibrio economico finanziario, ossia la contemporanea presenza della convenienza economica e sostenibilità finanziaria rappresenti un limite all’autonomia negoziale dei contraenti.
Il raggiungimento di detto equilibrio finanziario discende dalla corretta allocazione dei rischi secondo le indicazioni fornite dal legislatore, in sede di conclusione del contratto per effetto dalle clausole contrattuali pattuite. L’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera per l’accollo sostanziale ed effettivo degli stessi da parte dell’operatore privato è condizione essenziale per la qualificazione giuridica del contratto di PPP e la sua contabilizzazione “off balance”. Indipendentemente dalla qualificazione nominale è necessario che siano verificati tutti i contenuti reali del contratto e che ogni onere dallo stesso discendente che superi il 49% del valore del finanziamento dovrà essere contabilizzato “on balance”.
La Sezione, nel richiamare l’art. 180, comma 6 del Codice dei contratti, ricorda che ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico, l’amministrazione può statuire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico, individuato anche nel riconoscimento di un diritto di godimento strumentale e tecnicamente connesso all’opera, ovvero la cessione di immobili non più di utilità. Il limite alla contribuzione pubblica per la contabilizzazione “off balance” dell’operazione, comprensivo di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Secondo i principi contenuti nelle indicazioni Eurostat sul corretto trattamento statistico delle operazioni di PPP, nelle forme di contribuzione da parte pubblica amministrazione vanno considerati i contributi finanziari in conto investimento, il valore di subentro al termine del contratto, il trasferimento in proprietà ed i diritti reali di godimento di beni immobili, la cessione di opere pubbliche e gli strumenti di garanzia apprestati sui ricavi ovvero sul livello di utilizzo dell’opera, i canoni dei servizi, l’eventuale integrazione di ricavi.
Con riferimento al contratto di disponibilità, la Sezione rammenta che, secondo le indicazioni Eurostat, un contratto di partenariato pubblico privato deve contenere un efficace standard di disponibilità e tale circostanza si realizza se gli stessi standard stabiliscono le condizioni per cui il bene può essere veramente utilizzato e se le detrazioni applicate per non disponibilità sanzionano il partner in modo appropriato. I canoni di disponibilità pertanto laddove non ancorati alla riduzione proporzionale o all’azzeramento per mancata performance costituiscono indebitamento e concorrono alla percentuale del 49% di cui all’art 180 del codice dei contratti quale limite alla contribuzione pubblica.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Partenariato Pubblico Privato, la nuova versione del contratto standard approvata da ANAC e RGS

È in linea la nuova versione del contratto standard per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche, con la relativa relazione illustrativa, approvato congiuntamente dall’ANAC e dalla Ragioneria generale dello Stato. Lo schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato” è elaborato dal Gruppo di Lavoro interistituzionale istituito, con determina del Ragioniere Generale 8 agosto 2013, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) – Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica (IGECOFIP). Come evidenziato nelle premesse del documento, lo schema di Contratto è strutturato con riferimento a una Operazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP), aggiudicata sulla base di un progetto definitivo, nella quale, a fronte di prestazioni rese dal Concessionario, l’Amministrazione concedente paga un canone di Disponibilità dell’Opera, canoni per i servizi accessori e, ove previsto, un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori realizzati ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice (cosiddetto PPP a tariffazione sulla PA). La scelta di redigere uno schema di Contratto di concessione per contratti di PPP a tariffazione sulla PA deriva dalla necessità di allocare correttamente, attraverso clausole chiare e inequivocabili, i rischi propri delle Operazioni di PPP, nel rispetto dei principi della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, delle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici e delle indicazioni fornite da Eurostat per la contabilizzazione fuori bilancio delle medesime Operazioni (v. decisione dell’11 febbraio 2004, SEC2010, Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, Regolamento UE n. 549/2013, Guida EPEC/Eurostat 2016). L’obiettivo è quello di incentivare e sostenere gli  investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di PPP

Con il Comunicato del Presidente del 22 dicembre 2020, l’ANAC ha avviato la verifica di impatto della regolazione delle Linee guida n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”, basata sulla somministrazione di un apposito questionario ad un campione stratificato di stazioni appaltanti e una Consultazione pubblica aperta a tutti i soggetti interessati. L’Autorità intende acquisire dal mercato elementi di conoscenza relativi all’attuazione delle indicazioni fornite con le Linee guida n. 9, mediante l’avvio di una verifica di impatto della regolazione (VIR) basata sulla  somministrazione di un apposito questionario ad un campione stratificato, suddiviso per tipologia di procedura e importo, di 269 stazioni appaltanti, scelte con riferimento ad altrettante procedure di gara, che dovrebbero aver seguito le indicazioni di cui alle medesime Linee guida aventi carattere vincolante. Il questionario è volto ad accertare se e in che modo le stazioni appaltanti abbiano dato attuazione
alle indicazioni di cui alle Linee guida, con particolare riferimento all’allocazione dei rischi, alla revisione del piano economico finanziario e al flusso informativo per il monitoraggio dei rischi, nonché le difficoltà che sono state incontrate nell’attuazione medesima. Il questionario sarà somministrato nel mese di gennaio 2021 mediante l’utilizzo di un apposito applicativo al soggetto che, in virtù dei dati contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, risulta ricoprire il ruolo di responsabile unico del procedimento nella singola procedura selezionata. Inoltre, nell’ottica di acquisire elementi utili in relazione alle difficoltà e agli elementi ostativi che limitano il ricorso allo strumento del partenariato pubblico privato e non consentono di sfruttare appieno le potenzialità dello stesso, nonché alle esperienze maturate nell’ambito di operazioni di partenariato dagli operatori del settore, sia pubblici che privati, gli ulteriori soggetti interessati sono invitati a partecipare alla verifica di impatto della regolazione, compilando un apposito modulo

Consiglio di Stato, reso il parere sullo schema di contratto standard in tema di partenariato pubblico-privato

Il Consiglio di Stato, Sez. I, ha reso il proprio parere n. 823 del 28 aprile 2020 sullo schema di contratto standard, trasmesso dal Ministero dell’Economia e finanza, concernente l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della pubblica amministrazione da realizzare in partenariato pubblico-privato, con annessa guida di redazione. Il Ministero nella descrizione di carattere generale del documento ha evidenziato come lo schema o schema di contratto standard può rappresentare una efficace guida per la predisposizione di contratti di partenariato pubblico privato costruiti in ragione di una corretta allocazione dei rischi tra le parti negoziali ai fini, sotto il profilo giuridico, di qualificare l’operazione di partenariato come una concessione e non come un appalto; sotto il profilo economico, di conseguire un corretto value for money; e sotto il profilo contabile e statistico, di consentire la classificazione dell’operazione off balance e di contabilizzare quindi il valore totale della stessa operazione (parte pubblica e parte privata) sul bilancio dell’ente concedente come non generativa di nuovo debito e di nuovo deficit con effetti positivi per la finanza pubblica. Punti cardine dello schema di contratto di partenariato pubblico-privato sono, ad avviso del Ministero, gli obblighi e le prestazioni di ciascuna parte in fase di costruzione e gestione; le modifiche contrattuali; le vicende estintive del rapporto concessorio; i termini, le modalità di pagamento e le decurtazioni del corrispettivo per i servizi erogati dal concessionario; i presupposti e le condizioni di base determinanti l’equilibrio economico-finanziario del rapporto e le cause di disequilibrio. Lo stesso Ministero ha però precisato che “In coerenza con le indicazioni di cui agli articoli 71 e 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, lo schema di contratto, non potendosi configurare alla stregua di un bando-tipo, non ha carattere vincolante ma rappresenta uno strumento di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini di una corretta configurazione dei contratti di partenariato pubblico privato, in termini sia di allocazione dei rischi sia di contabilizzazione dell’operazione”.

Le questioni che appaiono dubbie, sulle quali il Ministero ha richiesto il parere del Consiglio di Stato riguardano, in sintesi:

  • l’esecuzione dei lavori e gestione dei servizi da parte dei soggetti terzi (art. 15-23 del contratto), ovvero se il Concessionario che si è aggiudicato la gara per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di una determinata opera sia obbligato ad affidare agli appaltatori eventuali lavori oggetto del contratto attraverso procedure selettive concorsuali o se invece possa scegliere gli stessi con procedure semplificate fermo il rispetto degli obblighi generali di trasparenza, restando salva la libertà del Concessionario di affidare lavori o servizi in subappalto a terzi senza il preventivo esperimento di una procedura di gara;
  • le modifiche al contratto (artt. 19 e 32) relativamente alla compatibilità degli eventi non riconducibili al concessionario di cui all’articolo 32 dello schema di contratto, che consentono il riequilibrio del piano economico finanziario con il medesimo concessionario, con le previsioni di cui all’articolo 175, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;
  • le clausole contenute nel documento, riguardanti: a) l’esclusione della configurazione del contributo pubblico come una condizione necessaria per raggiungere l’equilibrio economico finanziario nelle cosiddette “opere fredde” in PPP; b) la distribuzione degli obblighi e dei rischi relativi all’acquisizione e alla perdurante validità delle autorizzazioni (art. 9, commi 1 e 2), in relazione al rilievo di Eurostat circa le possibili ricadute negative di tale regime sulla bancabilità del progetto; c) la previsione (art. 43 del contratto standard) del passaggio dell’opera al concedente al termine del contratto, senza il pagamento di un valore residuo; d) la disciplina dei termini di pagamento dell’eventuale contributo pubblico riconosciuto a titolo di prezzo dei lavori da realizzare e del canone di disponibilità; e) i profili di discordanza dello schema di contratto rispetto alle Linee guida ANAC n. 9 del 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION