ANAC: Non è possibile pagare un appalto con beni materiali. Serve il partenariato pubblico-privato

Un Comune non può assegnare la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano pagando l’appaltatore in parte in denaro e in parte in beni immobili, trasferendogli la proprietà di un immobile comunale. Il nuovo Codice non lo prevede più per i contratti d’appalto, ma solo all’interno del partenariato pubblico-privato.

Lo ha chiarito Anac con il Parere in funzione consultiva n. 27, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 5 giugno 2024. La richiesta di parere è venuta da un comune della provincia di Verbania, intenzionato a procedere all’acquisto di un opificio dismesso adiacente al centro storico della città, al fine di realizzare un parcheggio pubblico multipiano, mediante affidamento in appalto dei lavori di adeguamento e trasformazione dell’immobile stesso. L’Amministrazione comunale chiedeva all’Autorità “se il corrispettivo dovuto all’appaltatore per detti lavori, poteva essere corrisposto in parte in denaro, in parte mediante trasferimento della proprietà di un immobile comunale; e se tale immobile poteva essere costituito proprio da alcune parti dell’opificio, da cedere prima o dopo l’esecuzione dei lavori, al fine di consentire all’appaltatore la realizzazione di autorimesse da alienare a terzi”.

Tutto questo all’interno di un contratto d’appalto e non nell’ambito del partenariato pubblico- privato. Anac nella sua risposta ha precisato “che il legislatore, con la previsione dell’art. 202 del d.lgs. 36/2023 (in continuità con il previgente Codice) ha voluto limitare il ricorso allo schema negoziale in esame, esclusivamente nell’ambito dei contratti di PPP e non prevederlo più (come nel d.lgs. 163/2006) anche nell’ambito dei contratti d’appalto.

Pertanto, non può che ribadirsi che nel nuovo Codice, la sostituzione del corrispettivo dell’affidatario in tutto o in parte mediante trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, deve ritenersi limitata ai contratti di partenariato pubblico privato nei termini sopra indicati, con esclusione del contratto d’appalto” (fonte Anc).

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondazione commercialisti: Linee guida per la redazione del PEF nelle procedure di partenariato pubblico-privato

La Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti ha pubblicato un documento che approfondisce la tematica dell’elaborazione del piano economico-finanziario nell’ambito delle procedure di partenariato pubblico-privato e rappresenta un aggiornamento delle linee guida pubblicate nel 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, che si è reso necessario soprattutto in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

L’elaborato fa riferimento a recenti provvedimenti emanati dagli standard setter di riferimento (principalmente ANAC, MEF e Ragioneria Generale dello Stato), oltre che ad alcune significative pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato gli argomenti in oggetto, valutando anche argomenti molto specifici che necessitano di spiccate competenze tecniche: dalla gestione dei rischi al costo del capitale, dalla redditività alla sostenibilità finanziaria, ai fini di un adeguato utilizzo del PPP è necessario l’intervento di figure altamente specializzate che riescano a gestire al meglio gli investimenti in oggetto, trovando il giusto equilibrio tra le esigenze dei diversi attori in campo.

 

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Nuova modalità per comunicare l’avvenuta stipula di operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP)

Con comunicato del 15 dicembre scorso, la Direzione Centrale della Finanza Locale ricorda che con la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2022, pubblicata in G.U. n. 185 del 9 agosto 2022, in sostituzione delle precedenti Circolari del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2009 e del 10 luglio 2019, è stata definita una nuova modalità per comunicare l’avvenuta stipula di operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) ed è stato abilitato l’utilizzo del nuovo portale web relativo alle operazioni,  sviluppato congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Gli obblighi di comunicazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) da parte dei soggetti aggiudicatori che pongano in essere contratti di PPP si applicano a tutti gli interventi, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento (PNRR o altre fonti). Rientrano tra questi anche tutti gli interventi di efficientamento energetico registrati sia come contratti di concessione e costruzione, sia come concessione di servizi purché prevedano spese per investimento.

Presso il DIPE della Presidenza del Consiglio è attivo un nucleo di esperti in grado di fornire, a titolo gratuito, supporto e assistenza in materia tecnico-ingegneristica, economico-finanziaria e giuridico-legale in tutte le fasi dei procedimenti relativi a operazioni di PPP.

 

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