Partenariato pubblico-privato: siglato accordo tra IFEL e CDP per rafforzare il supporto ai Comuni

È stato siglato un Protocollo d’Intesa tra IFEL e Cassa Depositi e Prestiti con lo scopo di promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale, attraverso un percorso educativo, dei dipendenti e del personale di Pubblica Amministrazione ed enti locali con un focus specifico sulle attività e gli investimenti di partenariato pubblico-privato (PPP).

Una cooperazione istituzionale che permetterà alla Fondazione di cogliere le opportunità offerte dal Programma InvestEU, avvalendosi del sostegno in ambito tecnico e finanziario di Cassa in forza del suo ruolo di Advisory Partner della Commissione Europea nell’ambito del Polo di Consulenza promosso dall’Unione Europea.

In dettaglio, IFEL perseguendo l’obiettivo di fornire strumenti conoscitivi in grado di contribuire allo sviluppo e aggiornamento delle capacità amministrative dei Comuni, intende promuovere studi, seminari e iniziative formative e culturali che possano trasferire competenze finalizzate alla gestione delle fasi di analisi e realizzazione di investimenti, inclusi anche quelli previsti dal PNRR, in base agli schemi del partenariato pubblico-privato.

Nell’ambito della collaborazione, le cui attività ricadranno sull’intero territorio nazionale con particolare attenzione alle città di media e piccola dimensione, saranno sviluppate linee di intervento nel merito della transizione digitale, ecologica e di valorizzazione del patrimonio attraverso iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana. Previste tre cicli di iniziative formative, un grande evento con la collaborazione anche di altri soggetti interessati alle tematiche oggetto del Protocollo. IFEL, inoltre, attiverà a breve uno sportello operativo con 40 focus informativi sul PPP per i comuni in un anno con esperti del settore.

L’attività di consulenza di CDP a favore della Fondazione riguarda in particolare: la redazione di manuali operativi e documenti divulgativi a beneficio degli enti pubblici al fine di migliorare l’impatto qualitativo e quantitativo dell’attività, soprattutto in ambito locale; la realizzazione di analisi e approfondimenti su tematiche riguardanti le operazioni di partenariato pubblico-privato; la definizione di iniziative di assistenza formativa e tecnica anche in materia di finanza di progetto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Partenariato pubblico-privato: esclusi dal limite del 49% i fondi del PNRR

Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto provenienti dall’Unione europea, anche nell’ambito del Pnrr, non incidono nella quota di contributo pubblico che nei contratti di Partenariato Pubblico privato non può superare il 49% del costo dell’investimento complessivo. È quanto evidenziato da ANAC nella delibera n. 432 del 20 settembre 2022, a fronte di un parere richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) della presidenza del Consiglio.

Uno degli elementi rilevanti per le operazioni di Partenariato per la costruzione o per la concessione e gestione di asset pubblici riguarda infatti proprio l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del PNRR e, in particolare, l’incidenza dei finanziamenti a fondo perduto (i cosiddetti grants) di provenienza europea ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del costo dell’investimento in tali operazioni.

Secondo ANAC, ee non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della
pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell’ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in particolare, al perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento. In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello
Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants). È la stessa norma del Codice a suggerire che il ‘‘contributo pubblico’’ in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse ‘‘della pubblica amministrazione’’ e, dunque, a carico di Autorità nazionali, così escludendo le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse euro-unitarie.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Partenariato pubblico-privato, Anac emana le nuove Linee Guida per il monitoraggio

L’ANAC ha pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida sul monitoraggio del Partenariato Pubblico-Privato, in attesa di ricevere il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, per l’adozione definitiva.

La revisione riguarda una migliore sistematizzazione dei rischi, funzionale a chiarire le ipotesi in cui è possibile procedere alla revisione del piano economico-finanziario. “Il rischio legato ai cicli economici e sopportato dai produttori nel loro settore di attività non può essere considerato causa di forza di maggiore”, viene specificato. Nel valutare l’opportunità di ricorrere ad un contratto di Partenariato Pubblico-Privato, la stazione appaltante deve considerare attentamente i rischi specifici dell’affidamento. Tali rischi sono classificati in rischi di costruzione (errore di progettazione, rischio ambientale, amministrativo, di slittamento dei tempi ecc.), rischi di domanda (riduzione della domanda del mercato relativa a quel servizio o rischio concorrenza) e rischi di disponibilità (obsolescenza degli impianti, indisponibilità della struttura o dei servizi da erogare). Accanto a questi ci sono anche i rischi di forza maggiore (scioperi o manifestazioni, guerre, esplosioni, fenomeni naturali avversi come siccità o alluvioni).

Nelle linee guida si ricorda che il decreto legge n. 36 del 2022 per l’attuazione del Pnrr prevede l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare progetti di Partenariato di importo superiore a 10 milioni di euro di richiedere un parere preventivo, non vincolante, a Dipe e Ragioneria dello Stato. Al contratto di Partenariato è allegata la “matrice dei rischi”, che costituisce parte integrante del contratto medesimo e “deve indicare con chiarezza quali sono i rischi assunti dall’ente concedente e quali dall’operatore economico”.

Novità anche nel monitoraggio sui rischi. La stazione appaltante presidia sia la qualificazione precisa e corretta della tipologia di contratto di partenariato stipulato fra essa e l’operatore privato, provvedendo a censirla all’interno della Banca dati di Anac, sia l’associazione fra la stipula di tali contratti e l’intervento da realizzare, censito nell’anagrafe nazionale dei progetti d’investimento segnalando se si tratta di un intervento sulle opere pubbliche o di altra natura. Per tale finalità, la stazione appaltante, in sede di richiesta del Codice Identificativo di Gara, indica obbligatoriamente la “tipologia del contratto da stipulare” all’interno di una delle categorie predisposte dall’Anac nonché il Codice Unico di Progetto, che identifica l’intervento da realizzare in regime di partenariato. In un’ottica di collaborazione tra banche dati, il Dipe e l’Anac, stanno rafforzando il legame tra i due codici per disporre di informazioni tempestive e qualitativamente adeguate sul monitoraggio degli investimenti realizzati in Partenariato.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

PPP: Abilitato il nuovo portale web per le comunicazioni e il monitoraggio dei contratti

Con la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2022, pubblicata in G.U. n. 185 del 9 agosto 2022, è stata definita una nuova modalità per comunicare l’avvenuta stipula di operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) ed è stato abilitato l’utilizzo del nuovo portale web relativo alle operazioni di PPP.

In particolare, sono state definite le modalità di accesso e utilizzo del portale web per il monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico-privato da parte dei soggetti aggiudicatori che pongano in essere contratti di PPP.

L’acquisizione dei dati risulta funzionale all’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 44, comma 1‐bis del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, ossia risulta necessario per consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di PPP avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004 e dall’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo).

Il nuovo portale, finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie alle attività istituzionali delle realtà coinvolte (tra gli altri, DIPE-RGS-ISTAT), riduce l’onere di trasmissione a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto del principio dell’unicità dell’invio del dato.

L’iniziativa di un portale unico si pone in linea con quanto operato da altri Paesi comunitari che fanno sistematicamente ricorso ai dati delle operazioni di PPP per migliorare l’efficacia e l’efficienza di tali operazioni su tutto il territorio europeo e per avere, inoltre, un cruscotto di controllo statistico, aggiornato e fedele rispetto alla realtà.

L’iniziativa si inquadra nel più ampio quadro delle competenze del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di PPP, acquisite ai sensi dall’art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha altresì soppresso l’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP).

 

La redazione PERK SOLUTION