Emergenza covid, on line i modelli di certificazione sull’applicativo previsto per il pareggio di bilancio

La Ragioneria Generale dello Stato rende noto che sono in linea, sull’applicativo previsto per il pareggio di bilancio, i modelli di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione per l’anno 2022 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Inoltre, la RGS ha reso disponibile:

Ragioneria Generale dello Stato allega al presente comunicato:

  • l’elenco delle Unioni di comuni e Comunità montane che, al pari di comuni, province e città metropolitane, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 sono tenute all’invio della Certificazione COVID-19/2022;
  • l’elenco degli enti che, alla data del 20 aprile 2023, ancora presentano le irregolarità evidenziate nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale della RGS relativo ai modelli RISTORI COVID-19/2022. Tali enti, che potranno visualizzare il modello RISTORI COVID-19/2022 con dati errati, sono invitati al più presto a sanare la propria posizione mediante l’invio della Certificazione COVID-19/2021, al fine di permettere al MEF di aggiornare i dati del modello RISTORI COVID-19/2022 e trasmettere la Certificazione COVID-19/2022 entro il termine perentorio del 31 maggio 2023.

Ai fini della compilazione dei modelli relativi alla Certificazione COVID-19/2022, la RGS evidenzia che per rendere più trasparente le modalità di calcolo e di funzionamento della voce E.3.01.02.00.000 “Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)” del modello COVID-19/2022 Sezione 1 Entrate, trattandosi di una voce la cui compilazione delle colonne “Accertamenti 2022 (a)” e “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2022 (a1)” è sottesa all’applicazione di una formula su dati BDAP-DCA, si è ritenuto opportuno inserire nel modello le due voci di entrata coinvolte nella determinazione della voce interessata (voce di entrata E.3.01.02.00.000-Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi e voce di entrata E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani). Ne consegue, pertanto, che per la voce di entrata rilevante ai fini del modello COVID-19/2022, le celle delle colonne “Accertamenti 2022 (a)” e “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2022 (a1)”, sono valorizzate con applicazione di apposita formula di differenza fra i valori delle due voci coinvolte.

Per quanto attiene ai criteri di valutazione delle certificazioni trasmesse nell’anno 2022, il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ritiene ragionevole trattare, ai fini del conguaglio finale, la certificazione COVID-19/2022 in modo differente rispetto alle certificazioni degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla piena emergenza pandemica. Il Tavolo ha deciso, pertanto, che qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l’anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci “Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)” e “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F).

 

La redazione PERK SOLUTION

Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, la circolare della RGS

Con la Circolare n. 5/2023, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce informazioni agli enti territoriali circa il rispetto degli equilibri di bilancio ex ante, per gli anni 2023 e 2024, ed ex post, per l’anno 2021, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

La RGS ribadisce che il saldo non negativo previsto dall’articolo 9 della legge n. 243/2012, inteso quale differenza tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito, deve essere conseguito – in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017 che lo definisce “criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali” – dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito. I singoli enti sono tenuti, invece, a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
Il rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall’articolo 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla RGS, per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione da parte della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto.

La RGS, al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell’ articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2022- 2024 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni), riscontrando, negli anni 2023-2024, il rispetto, a livello di comparto, dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali). Anche la verifica ex post effettuata, sempre a livello di comparto, sui rendiconti 2021 trasmessi alla Bdap mostra che il saldo non è superato.

Pertanto, tenendo conto del rispetto per gli anni 2023 e 2024, in base ai dati dei bilanci di previsione 2022-2024, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2023-2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 58/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità  per l’Ente di contrarre mutuo nell’anno 2021 – essendo stato verificato ex ante dalla Ragioneria Generale dello Stato il pareggio di cui all’art. 9 L.243/2020 a livello di comparto per il biennio 2020/2021, preso atto che la circolare specifica che l’Ente territoriale non deve rispettare il vincolo di cui al medesimo articolo ma deve esclusivamente rispettare gli equilibri di cui al d.lgs. 118/2011 così come previsto dall’art. 1 c. 821 L. 145/2018 – ritiene che il quesito formulato dal comune vada risolto secondo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 20/2019 secondo cui: “Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).
I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”.  Per la Sezione, la circolare, richiamata nella richiesta di parere, adottata dal Ministero dell’economia e delle finanze al fine di fornire “chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali”, essendo un atto privo di rilievo normativo e a carattere
interno, con il quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito la propria interpretazione delle norme di riferimento, non incide sul quadro normativo analizzato dalle Sezioni riunite per la formulazione del principio di diritto richiamato.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION