Fuori campo IVA le somme versate al Comune a titolo di compensazione per la realizzazione di un parco fotovoltaico

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 212/2024, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA da riservare alle somme versate da una Società, tenuta a realizzare un progetto relativo a un parco fotovoltaico, nei confronti di un Comune sul cui territorio ricadrà detto progetto.

Il Comune istante fa presente di aver stipulato una convenzione con una Società al fine di disciplinare la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione, da parte della Società, di un parco fotovoltaico nel territorio del Comune. La convenzione prevede l’obbligo della società di versare al Comune un corrispettivo annuo a titolo di compensazione e di realizzare interventi di mitigazione. Il Comune, invece, si impegna ad utilizzare le risorse delle misure compensative corrisposte dalla Società per la realizzazione di interventi e delle attività a beneficio del territorio e della collettività, secondo i criteri dell’Allegato 2 del citato DM del 2010.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha escluso, tra il Comune e la società, la sussistenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni. Le predette somme non costituiscono il corrispettivo per una controprestazione a cui è tenuto il Comune beneficiario nei confronti della Società non individuandosi, al riguardo, alcuna prestazione di servizi di cui al richiamato articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, ma, piuttosto, le stesse rappresentano misure compensative e di sostanziale riequilibrio ambientale, che dovranno adottarsi al fine di prevenire e compensare potenziali esternalità dell’impianto realizzato dalla Società che, come tali, devono configurarsi come mere erogazioni di denaro da escludersi dall’ambito applicativo del tributo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del citato d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che non sono considerate cessioni di beni «le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.

Pertanto, non configurandosi nella fattispecie alcuna operazione di cui al menzionato articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, le somme in argomento non risultano riconducibili nell’ambito applicativo dell’Iva.

 

 

La redazione PERK SOLUTION