Il corrispettivo pagato dall’utenza alla società cooperativa a r.l. di gestione del servizio pubblico di parcheggio non rientra nel perimetro di esenzione soggettiva prevista per il Comune concedente, ma deve ritenersi soggetta ad IVA. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22046 del 13 ottobre 2020. Nel caso di specie, la società cooperativa per la gestione di parcheggi in concessione comunale, opera non già come longa manus dell’amministrazione comunale, ma in forza di un rapporto contrattuale, sia esso qualificabile come concessione ovvero come contratto di servizio, in virtù del quale, da un lato, essa versa al Comune un corrispettivo per la dazione delle aree da destinare a pubblico parcheggio e, dall’altro, incassa dagli utenti un corrispettivo per la fruizione del servizio di parcheggio. L’uno è stato ritenuto, nel più risalente orientamento della Corte di giustizia, non soggetto a IVA per la natura pubblica della prestazione fornita dal soggetto cedente quale ente territoriale, l’altro non può, senz’altro, essere sottratto all’IVA. Con l’acquisto della personalità giuridica, la cooperativa contribuente ha assunto la qualità di soggetto passivo IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, sicchè le operazioni da essa compiute hanno natura imponibile a prescindere dal fatto che esse siano rese per concessione o contratto dall’ente territoriale e si riferiscano al servizio di parcheggio a pagamento che può rientrare nei compiti dell’ente medesimo.