Non è pantouflage se il funzionario pubblico è messo in aspettativa per ricoprire nuovo incarico

Anac è intervenuta in merito a un caso sollevato dal Ministero della Cultura riguardante l’eventuale fattispecie di pantouflage, qualora il Segretario Generale del Ministero venisse nominato Presidente del Consiglio di gestione della Siae, Società Italiana degli Autori ed Editori. La richiesta di parere, avanzata dal Ministero, è stata discussa nel Consiglio dell’Autorità dello scorso 6 luglio 2022.

Anac ha accertato che il Segretario generale del Ministero risulta attualmente collocato in aspettativa dal ruolo di funzionario. Se venisse nominato Presidente del Consiglio di gestione della Siae, – scrive l’Autorità “potrà essere collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato”. Tale azione è di per sé idonea “ad evitare l’incompatibilità fra i due incarichi”. Infatti, motiva Anac, non dà luogo ad una cessazione del rapporto di lavoro come intesa dal decreto legislativo n. 165/2001 (quello che regola i casi di pantouflage) “poiché implica la sola interruzione del rapporto organico, ma non anche quella del rapporto di servizio che, pertanto, resta immutato”.

L’Autorità evidenzia inoltre che “il Ministero della Cultura esercita attività di vigilanza nei confronti della Siae”. Quindi, “esercita controllo sugli atti amministrativi a carattere autoritativo”. La Siae è poi un ente pubblico economico a base associativa, che si configura come società collettiva di gestione del diritto d’autore. Per Anac, quindi, il caso di pantouflage non si applica, “anche per la peculiare procedura di nomina del Presidente della Siae”, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro della Cultura e con quello dell’Economia, sentite le commissioni parlamentari competenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Da Anac le proposte di revisione della disciplina sul pantouflage

L’Anac ha recentemente inviato un atto di segnalazione al Parlamento con proposte di revisione della disciplina sul pantouflage, al fine di rafforzare l’istituto, e soprattutto con la possibilità di applicarlo al meglio. Come noto, la pratica del pantouflage, per cui pubblici dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, vengano poi assunti dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti, è proibita dalla legge italiana. Il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 stabilisce oggi che nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, i dipendenti pubblici non possono essere assunti o svolgere incarichi per gli stessi privati, oggetto dei loro precedenti provvedimenti. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di ciò sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

In forza del proprio potere di vigilanza in merito a casi di pantouflage, Anac evidenzia la necessità di precisare e rendere più organica la disciplina delle tipologie sottoposte al divieto. Attualmente, infatti, esiste un automatismo delle sanzioni, senza alcuna gradualità o valutazione di fattispecie diverse, prevedendo il testo di legge una sanzione inibitoria, come conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell’incarico. Per l’Autorità è necessario riconsiderare la formulazione del dispositivo al fine di valutare l’elemento psicologico sotteso alla violazione del divieto. Inoltre, la sanzione del divieto di contrattazione con le pubbliche amministrazioni per tre anni, in certi casi di minore gravità appare sproporzionata con riferimento alla durata prevista. Occorre, pertanto, poter graduare il periodo di interdizione, ancorando ad elementi oggettivi valutabili, caso per caso, in sede di applicazione della sanzione stessa.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato, Divieto di “pantouflage” per gli ex dipendenti con poteri autoritativi

La previsione normativa sul divieto di pantouflage, dal termine usato per gli alti funzionari pubblici francesi che ottengono ad un certo punto della carriera lavori da soggetti privati, va interpretata nel senso che gli ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni o degli enti da asse controlli, non possono nei tre anni successivi assumere rapporti di lavoro privati o incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell’attività del soggetto pubblico al tempo datore di lavoro di tali ex dipendenti. È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 7462 del 27 novembre 2020.
L’art. 53 comma 16 ter del d. lgs. n. 165/2001 stabilisce infatti che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
L’art. 21 comma 1 del d.lgs n. 39/2013 ha inoltre stabilito che “Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del d. lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico.”

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pantouflage, Segnalazione ANAC a Governo e Parlamento per far dirimere incertezze interpretative

L’Autorità nazionale anticorruzione ha inviato a Governo e Parlamento una lunga e articolata segnalazione (Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 6 del 27/05/2020) per chiedere un intervento normativo in materia di pantouflage. L’istituto è stato introdotto nell’ordinamento nel 2012 dalla cd. Legge Severino per impedire che un dipendente pubblico possa sfruttare la propria posizione all’interno di un’amministrazione per ottenere un lavoro presso un’impresa o un soggetto privato verso cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. La norma prevede pertanto un periodo di “raffreddamento” di tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, pena la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti.
Benché estremamente innovativa nell’intento di assicurare l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, la regolamentazione del pantouflage è particolarmente scarna, con rilevanti questioni di incertezza interpretativa legate alle conseguenze derivanti dall’accertamento della violazione.
Fra le varie indicazioni dell’Autorità vi è in primo luogo l’opportunità di intervenire sulla sanzione prevista: attualmente la norma prevede, per chi assume un dipendente pubblico prima del periodo di raffreddamento, il divieto di contrattare per tre anni con le pubbliche amministrazioni. Tale previsione appare “sproporzionata sia con riferimento alla durata prevista che in relazione all’impossibilità di graduare il periodo di interdizione”, poiché essa “finisce di fatto per paralizzare l’attività del soggetto privato”: “Una lettura della norma in questione orientata ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, declinati sia in ambito comunitario che costituzionale – si legge nella segnalazione – rende necessaria una graduazione della sanzione interdittiva da imporre al soggetto privato che abbia violato la disposizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 e che comunque non prescinda dalla valutazione dell’elemento psicologico” sotteso alla violazione del divieto. Dalla lettura del dettato normativo, inoltre, non si evince chiaramente se il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione valga solo nei confronti dell’amministrazione di provenienza o verso tutte le pubbliche amministrazioni.
L’Autorità ha anche invitato Governo e Parlamento a valutare l’opportunità di estendere la disciplina del pantouflage, attualmente prevista solo per i funzionari pubblici, anche ai titolari di incarichi politici e di non limitare le ipotesi alle attività lavorative subordinate o professionali, non essendo considerabili esaustivi, ma di ampliare la platea degli incarichi in destinazione da vietare.
Da un punto di vista generale, l’Autorità ha rilevato la necessità di addivenire a una complessiva armonizzazione normativa e a una disciplina organica che consenta di chiarire, a livello legislativo, tutte le difficoltà che si sono manifestate con riferimento all’applicazione della disposizione in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION