L’effettuazione del pagamento di tributi in un periodo di sospensione non comporta la rimborsabilità di quanto versato

L’effettuazione del pagamento di tributi in un periodo di sospensione del quale il contribuente non vuole fruire, non comporta la nascita di alcuna posizione creditoria nei confronti dello Stato. Non vi è alcuna norma che disponga la rimborsabilità delle imposte ed accessori versati nel periodo di sospensione. È quanto evidenziato dalla CTR per l’Abruzzo, con la sentenza n. 9 del 25/01/2022, richiamando la decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 – riguardante le misure sa.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) – che ha considerando illegittime ed incompatibili le agevolazioni tributarie ed ha stabilito il recupero di tutti gli aiuti di Stato eccezione fatta per quelli risalenti ad oltre dieci anni prima. Non vi è alcuna norma che abbia disposto la rimborsabilità delle imposte ed accessori versati nel periodo di sospensione di cui il contribuente non abbia inteso fruire, vigendo la disposizione normativa che esclude la rimborsabilità. Infatti, l’aver effettuato il pagamento, alle scadenze previste, non comporta per il ricorrente la nascita di alcuna posizione creditoria nei confronti dello Stato, a maggior ragione trattandosi di rimborso prevalentemente di imposta IVA da ritenersi illegittima. Infatti, l’IVA quale tributo armonizzato non può rientrare tra le imposte che beneficiano di riduzione, in quanto incompatibile con il diritto comunitario.  Tutti i provvedimenti agevolativi parlano esclusivamente di sospensione e dunque di un successivo rientro dei versamenti e, certamente, non di un rimborso di quanto già versato volontariamente, senza usufruire della sospensione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Piano urbanistico: imposte agevolate per il fabbricato recuperato

Con la risposta n. 234 del 31 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ad un quesito posto da una società di costruzioni che ha presentato al Comune proposta di recupero per la formazione di un “comparto discontinuo”, per la ricostruzione di 16 appartamenti conformi alla normativa antisismica e di classe energetica A o B. Il piano attuativo per “comparto discontinuo” mantiene le stesse identiche caratteristiche e prerogative di un classico piano di recupero urbano (con demolizione e ricostruzione del manufatto sulla sua stessa area di sedime), con la differenza che la potenzialità edificatoria del bene demolito non viene ricostruita sull’area di sedime liberata, ma viene trasferita su un’altra area libera indicata dal Comune. In particolare, il quesito è volto ad appurare la possibilità, per la società (che intende acquistare successivamente alla stipula della convenzione per l’attuazione del piano di recupero, tutte le porzioni che compongono il piano di recupero), di beneficiare delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Preliminarmente, l’Agenzia ricorda che le norme che dispongono agevolazioni od esenzioni sono di stretta interpretazione, nel senso che “i benefici in esse contemplate non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa. A tal riguardo, le agevolazioni previste dall’art. 7 del DL 34/2019 sono individuate espressamente nei “trasferimenti di interi fabbricati” e, pertanto, gli atti di cessione aventi ad oggetto terreni non possono beneficiare di tale regime agevolato. Per contro, l’acquisto di immobili da demolire nella c.d. “area di decollo” può beneficiare dell’applicazione dell’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, laddove risultino verificate tutte le condizioni poste dalla disposizione, su richiamata, di seguito riportate:

  • l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
  • l’acquisto deve avere come oggetto un “intero fabbricato” indipendentemente dalla natura dello stesso.

Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:

  • alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero,
  • ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia individuati dall’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380 del 2001. In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche “NZEB” (“Near Zero Energy Building”), “A” o “B”;
  • all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75 per cento del volume dell’intero fabbricato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION