Atto di orientamento dell’Osservatorio sulla Finanza Locale in materia di versamento oneri previdenziali agli amministratori locali

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locale ha emanato l’atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di applicazione dell’art. 86, comma 2, del TUEL circa il versamento, da parte dell’amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 del medesimo art. 86  TUEL, nella specie “liberi professionisti”.

La disposizione di cui al citato comma 2 ha fatto registrare due diversi orientamenti, l’uno della magistratura contabile (ex plurimis, Corte conti, Sez. reg. controllo per la Liguria, delib. n. 21/2019/PAR), l’altro della Corte di cassazione (ord. n. 24615/2023). Secondo l’orientamento della Corte dei conti, l’art. 86, comma 2, TUEL troverebbe applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art. 86 in un ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei comuni, sindaco, assessori, se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli, se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga del tutto dall’attività lavorativa (circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare in costanza di espletamento del mandato amministrativo). Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, “per i liberi professionisti  impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro – da intendersi estensivamente come mantenimento dell’attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall’altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione; la previsione del beneficio dell’accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell’attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest’ultimo, la sospensione integrale dell’attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d’altro canto, lo svolgimento di un
mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al primo comma dell’art. 86, inevitabilmente interferisce sull’attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista”.

Nel merito, l’Osservatorio ha evidenziato che “Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell’ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all’art. 86, comma 2, TUEL, l’orientamento applicativo da seguire nell’applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale”.

 

La redazione PERK SOLUTION