Incompatibilità tra incarico di revisore e componente OIV nello stesso ente

Il revisore non può svolgere la funzione di componente dell’OIV nel medesimo ente locale per evitare l’insorgenza di eventuali posizioni che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’articolo n.236 del Tuel, in particolare se il revisore di un ente locale possa essere contemporaneamente componente dell’OIV dell’ente medesimo.

Di seguito la risposta:

In proposito il disposto dell’articolo n.236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplina le ipotesi di incompatibilità dei revisori, in particolare, il comma 3 specifica che “i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente Locale o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. È opportuno preliminarmente precisare che per “incompatibilità” si intende l’impedimento che non consente il regolare svolgimento dell’attività di revisore, a causa di un cumulo di funzioni o di situazioni in capo ad uno stesso soggetto da cui potrebbe derivare un conflitto di interessi ed impone una scelta tra il nuovo ed il precedente ufficio ricoperto. La disposizione enuncia quindi un principio cardine per il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria: sono incompatibili con l’attività di revisore, sia gli incarichi di gestione diretta delle funzioni e dei servizi dell’Ente Locale, sia gli incarichi di consulenza funzionali allo svolgimento di tali funzioni e servizi. Pertanto, questa disposizione costituisce uno strumento di garanzia dell’imparzialità dei componenti dell’Organo di revisione di fronte alle diverse fattispecie sottoposte al loro controllo economico-finanziario. In tal senso si veda anche il parere della Corte dei Conti, sezione regionale del Piemonte, contenuto nella delibera 23 aprile 2018, n.44, che afferma l’impossibilità di nominare il revisore dei conti dell’Ente quale componente di un organo di valutazione del personale, stante la previsione dell’articolo 236, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. La rigorosa interpretazione delle norme in materia di incompatibilità appare, peraltro, rafforzata anche alla luce delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190, con particolare riferimento ai principi e alle modifiche introdotte in materia di attribuzione o autorizzazione di incarichi ai dipendenti della pubblica amministrazione e di conferimenti di incarichi pubblici, volte ad evitare l’insorgenza di eventuali posizioni che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. In conclusione, si ritiene che il revisore non possa svolgere la funzione di componente dell’OIV nel medesimo ente locale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sottoscrizione contratto collettivo integrativo in mancanza di certificazione dell’organo di revisione

In merito alla possibilità, o meno, di dare automaticamente corso alla sottoscrizione definitiva di un contratto collettivo integrativo qualora l’organo di controllo non abbia formulato rilievi entro il termine di 15 giorni, l’ARAN con parere CFL 110 del 4/11/2020 ha rilevato che, ai sensi dell’art. 8, comma 6 del CCNL del 21 maggio 2018, trascorsi quindici giorni dal momento del ricevimento del testo dell’ipotesi di accordo da parte del soggetto preposto al controllo, senza rilievi di quest’ultimo, previa autonoma verifica dei contenuti dell’ipotesi di accordo con particolare riferimento al profilo della rispondenza degli stessi alle direttive a suo tempo impartite, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo.
Dal tenore letterale della citata disposizione contrattuale, si evince che la procedura negoziale di secondo grado non prevede, nel caso di carenza dei rilievi del soggetto preposto al controllo, la formazione di una sorta di silenzio-assenso vincolante al quale consegua l’automatica autorizzabilità della sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo da parte dell’organo di governo.
Pertanto, l’organo di governo dovrebbe adottare sempre comportamenti improntati alla massima prudenza ed in particolare potrebbe, ad esempio, attendere o sollecitare il parere dell’organo di controllo, anche dopo la scadenza del termine stabilito.
L’organo di governo potrebbe autorizzare la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo, anche in mancanza della necessaria certificazione dell’organo di controllo, ma solo se, assumendosi la relativa responsabilità, sia effettivamente in grado di dimostrare e certificare il rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico-finanziario stabiliti dalla legge nonché l’assenza di contrasto con nome imperative o con la delega negoziale conferita dal CCNL alla contrattazione decentrata integrativa.
In proposito, si deve ricordare infatti che l’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs.n.165/2001 e s.m.i., con una disposizione di natura imperativa, espressamente dispone: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.
Tale precetto non può non riguardare e non vincolare anche le decisioni dell’organo di governo in considerazione del particolare ruolo che è chiamato a svolgere nell’ambito della procedura contrattuale.
La disciplina contrattuale è finalizzata ad assicurare la sollecita conclusione del procedimento negoziale di secondo livello, ma certamente non può essere intesa nel senso di espropriare di ogni potestà di valutazione e di decisione l’organo di governo, nel senso di imporgli comportamenti illegittimi e come tali suscettibili di dar luogo anche a forme di responsabilità per danno erariale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Limiti alla rideterminazione del compenso dell’Organo di revisione

L’ente non può, di regola, procedere alla rideterminazione dei componenti dell’Organo di revisione, stabiliti nella delibera di nomina intervenuta successivamente all’entrata in vigore del DM 21 dicembre 2018, a condizione che – mancando la previsione normativa di limiti minimi garantiti – i relativi importi risultino rispondenti ai requisiti di congruità e di adeguatezza. È il chiarimento fornito dalla Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione, n. 75/2020, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un Comune, volto ad appurare la possibilità di rideterminare i compensi dei revisori stabiliti, con deliberazione di nomina in data successiva all’emanazione del DM 21 dicembre 2018, in misura inferiore al limite massimo consentito per la fascia demografica di appartenenza del Comune.
Nel caso di specie, ad avviso della Sezione, la scelta adottata dall’Ente, di restare al di sotto del limite massimo previsto, integra l’esercizio di facoltà che si inscrive nella stessa opzione di demandare alla fonte secondaria l’indicazione dei soli limiti massimi dei compensi, ferma la necessità che, mancando l’indicazione di un limite minimo e non essendo consentito al giudice contabile fissarlo in via interpretativa (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG), i relativi importi non siano determinati dal Consiglio comunale in misura così contenuta da non rispettare i richiamati requisiti di congruità e adeguatezza (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 16/2017 e 14/2019).
Si ricorda che l’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, nell’atto di orientamento n. 1 del 13 luglio 2017, reputa che la commisurazione del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche (ex D.M. 20 maggio 2005 prima ed ex D.I. 21 dicembre 2018 ora), vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo, che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. 

 

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Sostituzione revisore dei conti per assenza prolungata per malattia

L’art.235, comma 3, lettera c, del TUEL prevede che il revisore cessi dall’incarico per “impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”. Circa la disciplina dell’organo di revisione è evidente la volontà del legislatore di garantire la continuità dell’esercizio della funzione, poste le importanti funzioni attribuite allo stesso, in primis dall’art.239. A tale riguardo, il richiamato articolo 235 al comma 1, fa espresso riferimento all’istituto della proroga degli organi amministrativi alla scadenza dell’incarico, mentre il comma 3, dello stesso articolo 235 alla lettera b) prevede che il revisore debba comunicare con un preavviso di almeno 45 giorni le dimissioni volontarie. Appare utile rilevare come tale ultima disposizione sia stata introdotta nel 2014 (art.19, comma 1 bis lettera a, del decreto legge n.66 del 2014) con l’evidente finalità di garantire la necessaria continuità dell’incarico in esame, a salvaguardia della piena funzionalità delle attività dell’ente locale. In tale prospettiva occorre interpretare l’ipotesi di cessazione dall’incarico, prevista dal richiamato comma 3, lettera c) dell’art.235, con riferimento alla “impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”. In particolare, il rinvio alla fonte regolamentare ai fini della definizione del periodo temporale al quale ancorare il concetto di “impossibilità” non può non tener conto dell’evoluzione normativa relativa all’ampliamento delle funzioni attribuite all’organo di revisione e alla connessa importanza acquisita dal revisore nell’ambito della gestione dell’ente locale. In ogni caso, quindi, anche nel caso in cui il regolamento comunale stabilisse un termine particolare, occorre contemperare il tutto con le esigenze di continuità dell’esercizio della funzione di revisore. Tanto premesso, in base ad una interpretazione sistematica del quadro normativo vigente a parere di questo Ufficio è percorribile solo l’ipotesi di applicazione della cessazione dall’incarico prevista dal richiamato art.235, comma 3, lettera c), per scongiurare ogni possibile danno o pregiudizio a carico dell’ente. E’ quanto ha evidenziato il Ministero dell’Interno – Finanza Locale – in risposta ad un quesito di un Comune in merito alle possibili alternative di fronte all’assenza prolungata per malattia del proprio revisore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Adeguamento compenso dell’Organo di revisione in corso di mandato

Alla luce del complesso quadro interpretativo desumibile dalla giurisprudenza contabile, con particolare riferimento alla più recente pronuncia nomofilattica della Sezione delle Autonomie, deve “escludersi che, in via generale, possa riconoscersi la facoltà per gli enti di un possibile adeguamento del compenso dell’Organo di revisione, in corso di rapporto, che, di norma, resta fissato nella misura deliberata in origine” (deliberazione n. 14 del 2019/QMIG). Tuttavia, facendo riferimento, tra l’altro, alle “finalità perseguite dal decreto di adeguamento, oltre che a quanto stabilito, in via generale dall’art. 36 della Costituzione, disposizione immediatamente precettiva”, la Sezione delle Autonomie ha dettato il principio di diritto in forza del quale “alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal D.L. 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri” (deliberazione n. 14 del 2019/QMIG). Al riguardo occorre evidenziare, in tale ambito, il potere discrezionale degli Enti locali trattandosi di valutazioni connotate da discrezionalità, ancorché tecnica, di esclusiva competenza dell’Organo di indirizzo politico.
È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 32_2020.

Revisori in scadenza, proroga sino al 15 maggio 2020

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato del 16 aprile 2020, facendo seguito al precedente comunicato del 27 marzo 2020, fornisce chiarimenti in ordine alla ulteriore sospensione termini dei procedimenti amministrativi e della nomina dell’organo di revisione contabile degli enti locali disposta dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Pertanto, nei casi di prorogatio dell’organo di revisione contabile, il termine del 15 aprile 2020, di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 103 D.L. 18/2020 è prorogato al 15 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nuova procedura di estrazione dei revisori durante il periodo dell’emergenza da COVID – 19

Con comunicato del 25 marzo 2020, il Ministero dell’Interno delinea la nuova procedura di estrazione dei revisori dall’elenco per uniformare le attività delle Prefetture in modo da garantire, fino a cessata emergenza, criteri di trasparenza, pubblicità e tracciabilità anche nelle operazioni svolte attraverso il lavoro agile.

Pertanto, ciascuna Prefettura, ricevuta la richiesta dell’ente locale per l’effettuazione dell’estrazione dei revisori, dovrà:

  • dare notizia sul proprio sito internet del giorno e orario previsto per l’estrazione precisando che le operazioni di sorteggio non potranno avvenire in seduta pubblica ma che saranno effettuate da remoto garantendo apposito collegamento video tra operatore, Prefetto o suo delegato e ente locale e inserimento in tempo reale dell’esito del sorteggio nel sito della Direzione Centrale della Finanza locale;
  • inviare stessa comunicazione all’Ente locale il quale potrà richiedere di essere collegato in video fornendo, almeno il giorno prima, apposito contatto;
  • evidenziare che viene garantita la pubblicità e la trasparenza dell’attività amministrativa attraverso il contestuale aggiornamento dell’apposita sezione del sito internet della Finanza Locale dedicato ai Revisori degli Enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicata la relazione dell’Organo di revisione al rendiconto 2019

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali (ANCREL) ha reso disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione”.

Il documento è composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione correlato da tabelle in formato Excel editabili e costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta l’unico responsabile dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento, nonché della documentazione a supporto prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo anche mediante apposite carte di lavoro e check-list.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION