Il Collegio dei revisori di un comune con 15000 abitanti rimane in carica anche se la popolazione si riduce

Il collegio dei revisori, nominato a seguito del sorteggio con riferimento alla popolazione superiore a 15.000, rimane in carica per tutta la durata del triennio anche se, durante il mandato, la popolazione si abbassa sotto tale soglia. È la risposta del Ministero dell’interno in ordine alla problematica rappresentata relativamente alla composizione dell’organo di revisione economico-finanziaria. In particolare, l’ente istante ha evidenziato che alla data della nomina dell’organo di revisione attualmente in carica, la popolazione del comune era superiore a 15.000 e, quindi, è stato nominato un organo collegiale, mentre al 31 dicembre 2019 risultava pari a 14.969 e, di conseguenza, ha chiesto indicazioni sulla necessità o meno di procedere alla sostituzione dell’organo in carica con un organo monocratico anche ai fini di un risparmio di spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La revoca del Revisore non comporta la cancellazione automatica dall’Elenco

Il Ministero dell’Interno, con parere del 21 aprile 20201, ha chiarito che rientra nella competenza dell’ente locale ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo di revisione, come disciplinato dalla normativa in vigore, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate inadempienze in merito all’obbligo di trasmissione, da parte del revisore medesimo, della relazione-questionario relativa al rendiconto 2018. A norma dell’articolo 235, comma 2, la revoca è ammessa solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d) e sempreché possa essere data dimostrazione di tale inadempienza. Pertanto, sulla base della predetta normativa e della relativa giurisprudenza che ha specificato le fattispecie di inadempimento, ai fini della revoca del revisore, andrà valutata la fattispecie in argomento. L’eventuale revoca non comporta alcuna sanzione rispetto all’iscrizione del revisore nell’elenco dei revisori degli enti locali, non essendovi una specifica previsione normativa al riguardo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La relazione dell’organo di revisione sul rendiconto di gestione 2020

Il Consiglio Nazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso disponibile sul proprio portale istituzionale lo schema di relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione 2020, che costituisce soltanto una traccia per la formazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta l’unico responsabile dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento, nonché della documentazione a supporto prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo anche mediante apposite carte di lavoro e check-list.

Relazione al rendiconto 2020 dell’organo di revisione degli enti locali e documenti allegati (formato Zip)

Guida all’utilizzo dei documenti

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori è necessaria l’iscrizione nell’Elenco

L’articolo 57 ter del D.L. n. 124 del 2019 stabilisce che nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Al fine di procedere alla scelta, il Consiglio dell’ente locale è tenuto ad effettuare, al momento della delibera di nomina, una previa valutazione dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, quali l’inserimento del suddetto nominativo nell’Elenco dei revisori vigente a tale data. La valutazione discrezionale che l’ente locale è chiamato a svolgere, non può prescindere, in primo luogo, dall’esame del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale e, in secondo luogo, da una ponderazione degli interessi pubblici in gioco. Pertanto, la mancata iscrizione nell’Elenco dei revisori del componente dell’organo di revisione, nominato dal Consiglio dell’Ente con funzioni di presidente, costituisce vizio genetico tale da compromettere la potenziale capacità di nomina degli altri revisori considerati nel voto, cioè sia di quello con il medesimo maggior numero di voti, sia degli altri che avrebbero potuto avere diverse possibilità. In tal caso, l’ente deve procedere ad una nuova elezione dei nominativi considerati, previa valutazione dei requisiti previsti dalla legge. Dall’altro lato, voler ritenere valida la seduta consiliare di nomina, espone al rischio di eventuali ricorsi dei controinteressati nel procedimento di nomina. È quanto affermato dal Ministero dell’Interno con parere del 17 febbraio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno, il revisore declassato può proseguire l’incarico in corso

Il revisore sorteggiato in un ente di fascia 2 o 3 può essere nominato e può proseguire l’incarico in corso, anche a seguito del successivo eventuale declassamento per errore nell’indicazione dei dati relativi agli incarichi dichiarati. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla procedura di nomina del collegio dei revisori. Nel caso di specie, è emerso che  l’ente, nelle proprie procedure di verifica propedeutiche alla nomina del nuovo collegio, ha rilevato un’incongruenza relativamente al secondo estratto circa gli incarichi pregressi dichiarati dallo stesso in sede di domanda di iscrizione ai fini dell’inserimento nelle tre fasce dell’elenco. Infatti, il dottor XXX, in sede di domanda di iscrizione all’elenco dei revisori per l’anno 2021, ha autocertificato lo svolgimento di due trienni presso il comune di YYY dal 2006 al 2012, mentre, come attestato dallo stesso al comune e confermato dal comune di YYY, l’incarico si è svolto dal 2003 al 2009. Con avviso approvato con decreto ministeriale 23 ottobre 2020, è stata avviata la procedura per l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali con la compilazione da parte degli interessati di apposito modello telematico contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti. Le predette dichiarazioni, rese sotto la responsabilità del richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sono soggette al controllo ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto.
Il Ministero evidenzia come il controllo sul requisito relativo agli incarichi, a differenza degli altri dati, non avviene a tappeto in quanto è più complesso essendo subordinato alla risposta degli enti indicati dai revisori; nello specifico, nonostante i solleciti, il comune di YYY non ha mai dato riscontro alla richieste inoltrate. Nell’avviso approvato con decreto ministeriale del 23 ottobre 2020, è precisato che: “Nel caso in cui l’iscritto abbia svolto l’incarico di revisore presso un ente locale per la durata di un triennio ma abbia autocertificato un periodo che si discosta di oltre un anno da quello effettivo o abbia digitato un altro ente, si procederà al declassamento alla fascia inferiore. Detto declassamento non comporta la cessazione degli incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata”. Da una verifica nella  banca dati risulta che il dottor XXX, iscritto nell’elenco dei revisori da 9 anni, fino all’elenco in vigore dal primo gennaio 2019 aveva indicato i trienni esatti. Solo dal 2020 ha inserito un triennio successivo compiendo un evidente errore materiale non certamente sotteso ad avere un beneficio non spettante. Come si evince dall’inciso riportato nell’avviso “Detto declassamento non comporta la cessazione degli incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata”, il declassamento vuole essere una sanzione per il revisore per la mancanza di attenzione e precisione nell’indicazione dei propri dati ma ciò non mette in discussione il possesso del requisito richiesto per l’inserimento nelle fasce superiori. Ne consegue che il dottor XXX può essere nominato nel collegio dei revisori e, anche a seguito del successivo declassamento, potrà continuare l’incarico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Non può accettare l’incarico il revisore che al momento dell’estrazione non è più residente nella regione

Il Revisore non può accettare l’incarico se al momento dell’estrazione a sorte non è più residente nella regione nel cui elenco era stato originariamente inserito, ma si dovrà procedere con la prima riserva estratta per la nomina del revisore dell’ente locale. È quanto chiarito dal Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito posto dalla Prefettura. Nel caso di specie è emerso che il revisore, prima dell’estrazione, ha cambiato residenza in un’altra regione (senza comunicarlo al Ministero) e che, a seguito dell’estrazione, avrebbe manifestato l’intenzione di accettare l’incarico e di cambiare nuovamente residenza nella regione. Il Ministero chiarisce che il revisore al momento della modifica della propria residenza avrebbe dovuto contestualmente comunicare  il cambio di residenza. Infatti, l’articolo 7 del regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco dei revisori degli enti locali, di cui al DM n.23 del 2012 , stabilisce le modalità ed i termini per la richiesta di inserimento nell’elenco, ove al comma 2, si specifica che nella domanda di iscrizione si fa riferimento alla regione di residenza e alle province per le quali si manifesta l’indisponibilità alla scelta. Di talché, risulta evidente che l’elemento dell’iscrizione ad una regione piuttosto che ad un’altra è fondamentale ai fini del sorteggio. In altri termini, il revisore non può accettare l’incarico in quanto al momento dell’estrazione a sorte non era residente nella regione; di conseguenza non sarebbe stato estratto se avesse comunicato tempestivamente il cambio di residenza.

 

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Spetta al Consiglio la nomina del Presidente del Collegio dei revisori

L’articolo 57 ter, del Decreto Legge n.124 del 2019, attribuisce la facoltà di scelta del presidente del collegio dei revisori esclusivamente all’organo consiliare dell’ente locale anche nella situazione di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente. È quanto precisato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – in risposta ad una richiesta di parere in merito al possibile avvicendamento, richiesto dal presidente del collegio dei revisori con altro componente del collegio, nell’incarico medesimo. Nel caso specifico, il presidente in carica ha manifestato l’intenzione di dimettersi per motivi personali e di salute e di scambiare il suo ruolo con altro componente del collegio.
Nel merito, il Ministero rammenta che sulla materia è intervenuta la normativa di cui dalla lettera b) dell’articolo 57 ter, del D.L. n. 124/2019, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n.157, (in vigore dal 25 dicembre 2019), che ha modificato la previgente disposizione normativa dell’articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, aggiungendo il comma 25 bis. Tale comma prevede che, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta del componente con funzioni di presidente spetti al consiglio dell’ente. La facoltà di scelta del componente con funzioni di presidente è rimessa esclusivamente all’organo consiliare dell’ente locale anche, come nel caso in esame, nella situazione di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente. Pertanto, è necessario che il consiglio dell’ente locale deliberi formalmente, manifestando la volontà di scelta del nuovo presidente, previa verifica dei requisiti richiesti in capo al revisore individuato che, dovrà essere iscritto all’elenco 2021 e tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Interno n.23 del 2012. In conclusione, risulta imprescindibile il momento della previa valutazione, nella scelta del revisore da incaricare come presidente del collegio, dei requisiti summenzionati, prima della deliberazione di scelta del nuovo presidente.

 

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Bilancio 2021-2023: Lo schema di parere dell’Organo di revisione

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha reso disponibile, in collaborazione con l’Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), lo “Schema di parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023”. Il documento è aggiornato con le norme emanate fino alla data di pubblicazione e verrà ulteriormente rivisto alla luce delle novità della Legge di Bilancio.
Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”) nonché del D.Lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC.
L’utilizzo nel documento delle tabelle “Corte dei conti” è coerente, per altro, con gli obiettivi di semplificazione del controllo dei revisori degli enti locali unitamente a quello operato successivamente dalle stesse Sezioni Regionali di Controllo.
Il documento è composto da un testo word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro oltre che da tabelle e check list.
Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo – pur nell’incertezza dell’attuale quadro normativo in continua evoluzione a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica – tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri e dell’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese.

ANCREL, Variazione risorse covid-19: necessario il parere dell’organo di revisione

L’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali (ANCREL), ha diffuso una nota con la quale ritiene obbligatorio l’espressione del parere dell’organo di revisione sulle variazioni di bilancio, anche se di giunta, riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019. Il documento intende fare chiarezza su alcuni dubbi interpretativi che stanno emergendo in merito alla disposizione di cui all’art. 2, comma 3 del Dl 154/2020, che dispone: “3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”. Alcuni affermano che in questo caso le amministrazioni, se necessario, potranno procedere alle variazioni al bilancio 2020/22, fino a fine anno, con deliberazione della giunta, senza parere dei revisori né ratifica da parte del Consiglio. L’Associazione dei revisori ritiene che, in questo caso specifico, il parere dell’organo di revisione sia obbligatorio e non può accettare che la mancata richiesta del parere dell’organo di controllo –  chiamato a certificare l’utilizzo di tali somme per far fronte alle reali minori entrate al netto delle minori spese e tenuto conto delle maggiori spese Covid-19 in base a quanto previsto dall’articolo 39 del DL 104/2020 – possa essere ricondotta ad un’esigenza di semplificazione della procedura gius-contabile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nomina dell’organo di revisione negli enti pubblici assimilabili alle Unioni di comuni

Gli enti pubblici istituiti con apposite leggi regionali, anche se non hanno la denominazione di Unioni di comuni, laddove presentino i caratteri di autonomia normativa, organizzativa, contabile e di bilancio, sono enti locali cui si applica, in materia di nomina dei revisori degli enti locali, la normativa di cui all’articolo 16, comma 25, del Decreto Legge n.138 del 2011. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alle modalità di nomina dell’organo di revisione di un ente pubblico istituito in base a Legge regionale avente “forma speciale di cooperazione, finalizzata all’esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento provinciale”. Nel caso di specie, l’ente pubblico ha personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell’ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione”. Secondo la Legge Regionale l’ente in questione è assimilabile – relativamente alla disciplina dell’incentivazione al riordino territoriale – ad un’Unione di comuni, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull’ordinamento degli enti locali. Tale ente si pone a tutela di una particolare area della Provincia il cui ambito territoriale (che ricomprende 10 Comuni) è individuato espressamente dalla Legge Regionale. Successivamente, la legislazione regionale relativa alla promozione dei percorsi associativi (Unioni e Fusioni di Comuni – cfr articolo 1, comma 2, della Legge Regionale n.15 del 2016) e alla disciplina dell’incentivazione in materia di riordino territoriale (Unioni – cfr articolo 24, comma 1, della Legge Regionale n.21 del 2012) ha “equiparato l’ente ad una Unione Montana”. Pertanto, essendo l’ente assimilabile ad un’unione di comuni anche in ragione della sua autonomia normativa, organizzativa, contabile e di bilancio, è da ritenersi applicabile, la normativa nazionale di cui all’articolo 16, comma 25 del Decreto Legge n.138 del 2011 in materia di nomina dei revisori degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION