Revoca dell’incarico di revisione economico finanziaria

Il Ministero dell’interno, con parere del 26 maggio scorso, ha fornito utili chiarimenti in merito alla revoca dell’incarico di revisione economico finanziaria, evidenziando che all’organo di controllo, che non esegue in maniera adeguata e professionale la funzione di vigilanza, possa essere imputata una responsabilità sia per l’attività attiva, ovvero consistente nella errata dichiarazione di congruità delle previsioni di bilancio e della corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione, sia per l’attività omissiva ovvero omettendo consapevolmente di segnalare le gravi alterazioni contabili e le irregolarità delle procedure.

Nel caso di specie, una Prefettura ha trasmesso al Ministero, per informazione e per le valutazioni di competenza, le segnalazioni dei sindaci di due comuni relative ai propri revisori. In particolare, dalle cennate note emergono situazioni di forte conflittualità tra l’ente locale e il proprio revisore che, nel caso del comune di XXX, sono determinati dal continuo rilascio di pareri negativi e dai comportamenti non dignitosi e rispettosi da parte dell’organo di controllo. Per quanto riguarda il comune di YYY sembrerebbe, invece, che il revisore, avendo già reso parere negativo sul bilancio di previsione e sul DUP, si sia poi rifiutato di rilasciare altro parere a seguito delle integrazioni successivamente formalizzate dall’Ente.

Nel precisare che i revisori, pur se scelti mediante estrazione a sorte dall’Elenco, sono stati nominati dai rispettivi comuni con delibera consiliare, il ministero rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell’ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo, come disciplinato dalla citata normativa, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. Dette inadempienze, non possono però semplicemente individuarsi nei pareri negativi in quanto il revisore, nelle molteplici funzioni spettanti come individuate all’articolo 239 del testo unico 267 del 2000, è chiamato ad emettere un giudizio in merito alla regolarità contabile, finanziaria ed economica, formulando rilievi, rilevando eccezioni, esprimendo considerazioni, avanzando proposte che possono sfociare anche in pareri non favorevoli che, però devono essere ben motivati e circostanziati.

In presenza di evidenze negative l’Organo di revisione deve relazionare all’organo consiliare le debolezze riscontrate nelle procedure amministrative, indicare le criticità rilevate fornendo anche le misure da adottare per sanare o ridurre tali aspetti negativi. Risulta penalmente rilevante (reato di falso ideologico) la condotta del revisore che, in qualità di pubblico ufficiale, non abbia adeguatamente vigilato sui bilanci consuntivi e preventivi fornendo pareri positivi nelle proprie relazioni, nonostante gravi e reiterati artifici ed errori contabili che alteravano e dissimulavano la reale consistenza della crisi finanziaria dell’ente (Corte suprema di Cassazione sentenza 33843 del 2018).

Relativamente ai comportamenti ritenuti indecorosi per un professionista, l’ente locale può coinvolgere direttamente l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili cui i revisori sono iscritti per segnalare le eventuali azioni od omissioni che non solo integrano violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, ma che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non è possibile rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella delibera di nomina

Non si ritiene possibile procedere a rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella delibera di nomina, salvo casi di modifica legislativa o errore nell’applicazione dei criteri individuati dalla norma. L’ente, potrebbe, invece, valutare la possibilità di applicare le maggiorazioni di cui al decreto interministeriale ministeriale 21 dicembre 2018, laddove spettanti, se non computate nella delibera di nomina per mero errore o dimenticanza. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere volto ad appurare la possibilità di procedere ad una variazione del compenso durante il triennio dell’incarico.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso dell’Organo di revisione economico-finanziaria, il Ministero ricorda che l’articolo 241, comma 1, del TUEL rimanda al decreto interministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori. Con decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, dopo anni di blocchi normativi all’aumento dei compensi negli enti locali, è stato possibile adeguare le tabelle, fino ad allora in vigore previste con precedente decreto del 2005. La disciplina in vigore fissa i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti, prendendo quali parametri oggettivi di riferimento la classe demografica e le spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale; per contro, non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore, in alcuni contesti, a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua, rispetto alla delicatezza della funzione cui è chiamato.

Sulla questione è intervenuto l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’interno, che con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154 comma 2, del TUEL ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerati coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. Ne consegue che la scelta del Consiglio di applicare un compenso leggermente superiore al massimo della fascia precedente sia conforme all’orientamento ministeriale. Pertanto, la scelta del Consiglio comunale di applicare un compenso leggermente superiore al massimo della fascia precedente risulta conforme all’orientamento ministeriale.

 

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Obblighi di trasparenza per consulenti e collaboratori anche a carico degli organi di revisione

Con la delibera n. 452 del ottobre 2022, l’ANAC nel fornire riscontro ad una richiesta di parere concernente l’applicabilità dell’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 ai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ritiene  applicabile anche agli incarichi di componente dell’Organo di revisione  gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

La norma sopra richiamata obbliga le amministrazioni a pubblicare e aggiornare le informazioni relative agli incarichi di collaborazione o consulenza e, segnatamente, “gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il cv, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione”. In merito a questa disposizione, l’A.N.AC. ha fornito alcuni chiarimenti nella delibera n. 1310/2016, rilevando che “Con la modifica apportata dall’art 14 della legge 97/2016, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

Tenuto conto dell’eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, l’Autorità rammenta che ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli [..] di componenti del Collegio dei revisori dei conti”. In tal senso la successiva delibera n. 566 del 5 giugno 2019 ha qualificato alla stregua di consulenti e collaboratori anche i componenti del Comitato di Sorveglianza di un ente di diritto privato in controllo pubblico, valorizzando lo svolgimento di funzioni di controllo identiche a quelle assegnate ai revisori dei conti.

Poiché i componenti dell’organo di revisione economico-finanziario (Oref) degli enti locali sono scelti tra soggetti esterni all’ente locale risulta necessario assicurare la massima trasparenza delle informazioni che li riguardano.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Compenso del Presidente del collegio dei revisori e limite del terzo mandato

Al Presidente del collegio dei revisori spetta la maggiorazione del 50 per cento del compenso rispetto ai componenti. L’incarico di revisione svolto presso la società in house non conta ai fini del rispetto del limite dei due mandati di cui all’articolo 235, comma 1, del testo unico. È questa la risposta del Ministero dell’Interno, con il parere dell’8 luglio 2022 in riscontro ad una nota di un ente.

Circa la determinazione del compenso dell’organo di revisione economico-finanziaria, l’articolo n.241 del testo unico n.267 del 2000 al comma 1 rimanda al decreto interministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale. Il successivo comma 4 prevede espressamente che: “Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento”. Il coordinato disposto delle predette norme per nulla contrastanti ma complementari dispone l’obbligatorietà per l’ente locale di prevedere la maggiorazione del 50 per cento del compenso del Presidente rispetto ai componenti.

Per quanto riguarda il primo quesito circa il divieto per i revisori di svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale, come prescritto nell’articolo 235, comma 1, del testo unico n.267 del 2000, il Ministero rammenta che la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria delle società degli enti locali, anche a totale partecipazione e soggette a controllo analogo, avviene secondo la normativa di riferimento e le modalità indicate nei relativi statuti e non è soggetta all’estrazione a sorte da parte della Prefettura dall’elenco dei revisori degli enti locali. Ne consegue che l’incarico di revisione svolto presso la società in house non conta ai fini del rispetto del limite dei due mandati di cui all’articolo 235, comma 1, del TUEL.

 

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Corte dei conti: Linee guida e questionario per la relazione dei revisori sul rendiconto 2021

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nell’adunanza del 27 giugno 2022, ha approvato, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR , le “Linee guida” e l’annesso “Questionario”, per la relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul rendiconto 2021, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266. La Corte comunicherà, successivamente, la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione on-line.

Nella definizione del questionario, la Corte ha cercato di conservare, per la maggior parte delle sezioni, l’impostazione delle precedenti edizioni, dedicando uno specifico spazio alla rilevazione di informazioni
sui principali interventi normativi introdotti per far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia virale da Covid-19. Una qualche influenza negativa, che il questionario tenta di intercettare attraverso la previsione di una specifica domanda, tuttavia, proviene dall’annullamento dei carichi tributari fino a 5.000 euro a favore delle persone fisiche e giuridiche con un reddito 2019 fino a 30.000 euro (cfr. art. 4, co. 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41).

Il questionario, poi, si fa carico di monitorare le nuove modalità di contabilizzazione del FAL. Specifiche domande sono state poi formulate al fine di verificare, come di consueto, la regolarità del calcolo, a rendiconto, dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.  Particolare attenzione inoltre è stata dedicata alla verifica sulla tempestività dei pagamenti e sul corretto accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, cc. 859 e ss., l. n. 145/2018, e secondo le modalità ivi indicate, richiedendo di specificare se la percentuale di accantonamento al Fondo sia stata determinata, secondo i criteri fissati dall’art. 1, commi 862 e 863, della legge n. 145/2018, al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”, riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL. Segue un approfondimento in ordine al rispetto della disciplina in materia di divieto di soccorso finanziario (art. 14, co. 5, TUSP) e degli obblighi di riduzione del compenso degli amministratori nelle partecipate che abbiano registrato perdite reiterate (art. 21, co. 3, TUSP), al netto di quelle relative al 2020 (in virtù di quanto previsto ex d.l. n. 77/2021).

Per procedere alla compilazione della relazione-questionario l’Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale “Questionari Finanza Territoriale”, tramite utenza SPID di 2° livello.
Da quest’anno, tutti i questionari allegati alle linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie saranno acquisiti attraverso la nuova piattaforma “Questionari Finanza Territoriale”. All’utente si presenterà l’elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresì visibili, nella stessa schermata, tutti quelli già inviati. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione. Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i questionari inviati in un’apposita area del sistema Con.Te.
I dati relativi alle annualità precedenti al 2021 non saranno precompilati e che, quindi, dovranno essere inseriti facendo comunque riferimento a quanto inserito nel questionario del consuntivo 2020 disponibile sul sistema CONTE.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Procedura di estrazione dei revisori dall’elenco. Si torna in seduta pubblica e in presenza

Con la circolare DAIT n. 69 del 16 giugno 2022, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno informa le Prefetture che le operazioni di estrazione dei nominativi dall’elenco dei revisori degli enti locali possano tornare ad effettuarsi in seduta pubblica e in presenza. Con l’entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono cessate le misure legate allo stato di emergenza. In caso di motivate esigenze, la seduta potrà essere svolta da remoto, garantendo
sempre la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Presidente del collegio unionale – requisito iscrizione in fascia 3

Il collegio di revisione delle Unioni è costituito da due componenti, iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall’elenco e da un presidente, iscritto in fascia 3 e individuato dall’ente. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad un quesito posto da un’Unione, volto ad appurare se, ai sensi dell’articolo 16 comma 25-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, si debba procedere ad individuare il Presidente dell’organo collegiale solo tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali.
Il ministero ricorda che, in base all’articolo 1, comma 3, del Regolamento recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario” approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23, le unioni di comuni appartengono alla fascia due, al pari dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ciò in quanto, al momento della pubblicazione del Regolamento, non erano ancora state emanate le norme che hanno previsto la presenza dell’organo di revisione collegiale anche per alcune fattispecie di unioni.
Successivamente, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, ha introdotto il comma 3-bis dell’articolo 234 del citato testo unico che prevede che nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria sia svolta da un collegio di revisori anche per i comuni che ne fanno parte. In seguito, l’articolo 1, comma 110, lettera c) della legge 7 aprile 2014, n.56 ha previsto la possibilità che la sola funzione di revisione economico-finanziaria sia svolta dalle Unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, stabilendo che, in tal caso, per le Unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sia nominato un revisore unico e, per le Unioni che superano tale limite un collegio di tre revisori.
L’articolo 57 ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, ha poi introdotto il comma 25 bis all’articolo 16 del decreto legge 138, che prevede che, nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, anche i consigli delle unioni di comuni eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scegliendolo autonomamente tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Ne consegue che il collegio di revisione delle Unioni è costituito da due componenti iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall’elenco e da un presidente iscritto in fascia 3 e individuato dall’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’accettazione dell’incarico di revisore deve avvenire prima della delibera di nomina

L’accettazione dell’incarico deve avvenire prima della delibera di nomina. Il compenso decorre dall’esecutività della delibera di nomina a prescindere dal concreto inizio dell’attività lavorativa. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno ad un quesito in merito alla decorrenza dell’incarico di revisione economico-finanziario e del relativo compenso. Nel caso di specie, l’ente istante fa presente di aver provveduto alla nomina, con delibera immediatamente eseguibile, del nuovo collegio chiedendo successivamente ai revisori l’accettazione dell’incarico. Si è quindi aperta una discussione tra organo di revisione e comune circa l’effettiva decorrenza dell’incarico e del relativo compenso in quanto il collegio sostiene che il termine iniziale debba essere dalla esecutività della delibera di nomina mentre l’ente ritiene di farlo coincidere con il concreto inizio del mandato e quindi con l’insediamento.

Il Ministero ricorda che l’art.235 del TUEL prevede che l’organo di revisione contabile duri in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina dalla data di immediata eseguibilità, mentre l’art. 241, comma 7 dispone che l’ente locale stabilisca il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina. Ne consegue che per gli enti delle regioni a statuto ordinario, per i quali si procede all’estrazione dei revisori dall’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, l’accettazione dell’incarico debba necessariamente avvenire prima della delibera di nomina. Anche il relativo compenso decorre dalla nomina non assumendo alcun significato il concreto inizio dell’attività lavorativa; infatti l’organo di revisione vien pagato anche nel caso in cui per un mese non sia chiamato a rendere alcun parere. Questo impianto normativo non lascia dubbi circa la decorrenza del mandato e dei pagamenti del relativo compenso in quanto chiaramente riferibile alla esecutività della delibera di nomina. Dalla lettura del quesito sembrerebbe invece che la disciplina dell’organo di revisione in vigore nella Regione siciliana abbia modalità e termini ben diversi rispetto a quelli nazionali e per tali ragioni non è possibile fornire l’orientamento richiesto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nomina revisore dell’Unione e dei comuni associati e determinazione relativo compenso

È facoltà dell’Unione avvalersi di un solo organo di revisione anche per i comuni membri, in tal caso il compenso è unico e omnicompensivo. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla nomina di un revisore unico in un’Unione di comuni, avente popolazione inferiore a 10.000 abitanti. L’Unione ha chiesto la disponibilità a ricoprire anche le funzioni di organo di revisione per i tre Comuni associati a fronte di un compenso calcolato sulla sommatoria della popolazione dell’Unione. Sul punto sono sorti contrastanti opinioni in merito alla funzione specifica cui il revisore dell’Unione è chiamato alla determinazione del relativo compenso. Il ministero rammenta che ai sensi dell’articolo 1, comma 110, lettera c) della legge n.56 del 2014, la funzione dell’organo di revisione possa essere svolta nelle Unioni di comuni in forma associata e anche nei comuni che le costituiscono. L’art. 3, comma 4-bis, del decreto legge n.174 del 2012 prevede, invece, che all’atto della costituzione del collegio o del revisore unico delle predette Unioni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell’Unione.
Per quanto riguarda il compenso occorre, invece, fare riferimento all’articolo 241, comma 5 del TUEL e al disposto del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018. In particolare, l’Ufficio ministeriale si è pronunciato più volte circa la determinazione del compenso omnicomprensivo del revisore unico unionale che, in assenza di specifica norma, non può che essere determinato secondo i parametri, le maggiorazioni e i limiti indicati nelle suddette norme. Relativamente alla volontà dell’Unione di avvalersi di un solo revisore in applicazione della norma di cui alla legge n.56 del 2014, si evidenzia che, anche laddove non fosse precisato nello statuto è palese che l’Unione abbia deciso di applicare, da tempo, il comma 110 della predetta legge. Il ministero ritiene, quindi, condivisibile il pensiero del revisore in totale contrasto con quanto stabilito dal legislatore con il comma 110 dell’articolo 1 della legge 56 del 2014 che ha introdotto la facoltà per l’Unione di avvalersi di un solo organo di revisione anche per i comuni membri, pur comprendendo che è necessario un intervento legislativo per determinare in maniera più equa il compenso che nel caso specifico dovrebbe contemperare la ragione dell’ente locale al risparmio e ad un controllo più diffuso e generalizzato a quella del revisore che in effetti è chiamato a svolgere un incarico più gravoso relativo a quattro enti locali distinti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Compenso revisori, la decisione spetta al Consiglio

La competenza alla determinazione del compenso dell’organo di revisione è del Consiglio comunale che deve contemperare le esigenze di bilancio al principio dell’equo compenso. E’ questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’interno ad una richiesta di parere di un revisore di ente locale sull’attualità dell’atto di orientamento dell’Osservatorio della finanza locale n.1 del 13 luglio 2017. Nel caso di specie, a seguito di sorteggio dei componenti dell’organo di revisione, l’ente locale ha chiesto le dichiarazioni previste dalla legge in tema di sussistenza dei requisiti e delle compatibilità “pretendendo” l’accettazione del compenso proposto dalla Giunta. Il revisore ha accettato l’incarico, proponendo di determinare il compenso in misura pari a quello stabilito nel decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 per gli enti della fascia precedente e quindi superiore a quello proposto dall’ente. Con successiva nota del Sindaco veniva rigettata la proposta negoziale del revisore, e da qui la decisione di procedere ad una nuova estrazione per ragioni legate alle esigenze di contenimento della spesa corrente dell’ente. A tal riguardo il revisore chiede se sia corretto il comportamento del Comune oppure se il Consiglio Comunale avrebbe dovuto comunque eleggere il primo estratto in quanto non rinunciatario con un compenso deciso dallo stesso Consiglio Comunale qualunque esso sia: 5.000 euro proposto dalla Giunta o 12.890 euro proposto o altro ancora.

Il Ministero rileva un’ingerenza da parte del Sindaco e della Giunta in un’attività che la norma, ex articolo 235 del TUEL, attribuisce al Consiglio comunale il quale, ai sensi del successivo articolo 241, comma 7, è chiamato a stabilire nella stessa delibera di nomina anche il relativo compenso. Naturalmente gli uffici comunali competenti, devono svolgere tutte le attività necessarie alla formulazione della proposta da sottoporre al Consiglio comunale ma la fissazione del compenso, soprattutto se oggetto di negoziazione, deve essere discussa in sede consiliare. Per quanto riguarda la determinazione del compenso dell’organo di revisione economico-finanziaria, il Ministero rimanda al decreto interministeriale 21 dicembre 2018 e al principio dell’equo compenso la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori in relazione alla classe demografica.

La disciplina in vigore non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua, rispetto alla delicatezza della funzione cui è chiamato, oltre che inadeguata a garantire gli elevati standard di diligenza e professionalità richiesti dalla complessità dell’incarico, con il rischio di comprometterne l’efficienza a detrimento dell’interesse pubblico tutelato e al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione fissato anche dall’articolo 97 della Costituzione. Proprio per cercare di colmare tale vuoto normativo, l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno, con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154 comma 2, del TUEL, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerarsi coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore e, per i revisori dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e Città Metropolitane sino a 400 mila abitanti, con l’80 per cento del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION