Il fondo rischi contenzioso esige un controllo minuzioso e puntuale da effettuarsi con cadenza periodica e costante

L’accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, costituisce adempimento obbligatorio da affettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o in fieri. La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di “procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione”. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Basilicata, con la deliberazione n. 42/2025.

Nell’ambito dell’analisi dei dati e delle informazioni contenute nel questionario al rendiconto 2022, è emerso che il Comune – in assenza di comunicazioni da parte dei legali – abbia provveduto ad accantonare un fondo contezioso in maniera prudenziale, e quindi in via meramente forfettaria, nulla riferendo circa la prodromica ricognizione delle controversie in essere.

La Sezione ricorda che “La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento” e che, a tale riguardo, occorre dotarsi “di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie”(Sez. Contr. Sicilia, deliberazione n. 6/2019/SS.RR./PARI). Deve ritenersi esclusa una quantificazione meramente forfettaria e prudenziale del rischio di soccombenza; al contrario la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un’analisi specifica delle singole poste e partite.

Secondo la giurisprudenza contabile, in assenza di parametri normativamente determinati (il richiamato principio contabile 5.2., lettera h) non indica, infatti, i criteri per valutare “le significative probabilità di soccombere”), possono a tal fine soccorrere gli standard internazionali in tema di contabilità (IAS 37 e OIC 31), con conseguente classificazione delle passività potenziali da contenzioso secondo i gradi del certo, del probabile, del possibile, e del remoto:
– il debito certo (indice di rischio 100%) è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
– la passività “probabile” (indice di rischio superiore al 51%) è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui sia stato formulato un giudizio di soccombenza di grande rilevanza, ed impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno alla suddetta percentuale (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
– la passività “possibile” (indice di rischio tra il 10% ed il 49%) è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile (cfr. documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37);
– la passività da evento “remoto” (indice di rischio inferiore al 10%), non prevede, infine, alcun accantonamento.

In proposito è stato precisato che “In base alle prassi aziendalistiche affermatesi in materia, ove l’amministrazione giudichi come “remoto” il rischio di soccombenza, non sorge l’obbligo di effettuare alcun accantonamento; ove invece il rischio di perdita della lite sia valutato come tecnicamente “possibile”, all’ente è rimessa la costituzione del fondo in misura oscillante tra il 10% e il 50% del valore della domanda giudiziale e relativi accessori di legge; infine laddove l’accoglimento dell’avversa domanda appaia, ex ante e allo stato dell’arte, “probabile”, la prudenza richiede di accantonare una somma anche maggiore del 50% del valore della causa e, in caso di ammontare particolarmente elevato, il principio contabile consente lo stanziamento delle relative risorse su un orizzonte temporale di tre anni al massimo” (sez. reg. di contr. Piemonte, delibere nn. 16/2022/SRCPIE/PRSE e 134/2022/SRCPIE/PRSE).

Nelle ipotesi di contenzioso rilevante, ai fini della corretta stima del rischio di soccombenza, si è evidenziato, inoltre, che “… si dovrà tener conto di tutte le voci che compongono la domanda giudiziale (danno emergente e lucro cessante ex art. 1223 c.c., danno curricolare, interessi, rivalutazione, etc.) così da effettuare un’analisi quanto più possibile accurata per assicurare un accantonamento corrispondente alle reali esigenze dell’ente” (cfr. Sez. Contr. Lombardia, deliberazione n. 95/2022/PAR).

La Sezione sottolinea al riguardo la centralità del ruolo dell’Organo di revisione in ordine alla corretta determinazione del fondo anzidetto. È lo stesso legislatore, infatti, a richiedere al Collegio dei revisori una approfondita e analitica “verifica”, che non si limiti all’ espressione di un mero giudizio. La “verifica” espressamente richiesta dal principio contabile, infatti, “consiste nell’accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato” (Sez. contr. Campania, del. n. 217/2019). Con riferimento alle specifiche verifiche intestate all’Organo di revisione sul fondo rischi contenzioso, è, inoltre, d’uopo rimarcare che nella deliberazione n. 61/2024/VSG, depositata il 25/11/2022, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha evidenziato come le stesse riguardino “… l’entità delle quote accantonate al fondo rischi, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell’enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso (secondo quanto indicato dal principio contabile e dalla deliberazione n. 14/2017/INPR della Sezione Autonomie), che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato lo schema di Relazione al rendiconto 2024 dell’organo di revisione

Il Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti, in collaborazione con Ancrel (Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali), hanno reso disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione 2024”.

La relazione è predisposta nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile” del D. Lgs.18/8/2000 n. 267 (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D.lgs. 118/2011. Per la formulazione dello schema di relazione e per l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi delle check-list pubblicate a corredo della relazione e dei Principi di vigilanza e controllo emanati dallo stesso Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

Il format è aggiornato tenendo conto delle norme emanate, degli orientamenti di prassi e giurisprudenziali pubblicati fino alla data di divulgazione del documento ed è allineato, nel quadro della proficua collaborazione da tempo avviata con la Corte dei conti, al contenuto della deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR del 27 febbraio 2025 pubblicata oggi riguardante le Linee guida e il relativo questionario per la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto 2024.

Il documento guida il revisore nello svolgimento dei controlli sulle tematiche del disavanzo, dell’indebitamento, delle verifiche degli equilibri e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica grazie anche al supporto di apposite carte di lavoro.

Particolare attenzione è dedicata alla segnalazione di eventuali criticità, anomalie e/o irregolarità che l’Organo di revisione dovesse riscontrare nel corso delle sue attività con avvertenza, in apposita sezione, a valutare accuratamente questi alert sia nella fase di formulazione del proprio giudizio sia, nell’ambito della funzione di collaborazione, nell’ottica di fornire un valido supporto all’organo politico al quale compete la complessa attività d’indirizzo e controllo amministrativo dell’ente.

Il documento è composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione correlato da tabelle in formato Excel editabili, che possono essere copiate e incollate nel testo Word. Il format proposto costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta l’unico responsabile dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento, nonché della documentazione a supporto prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo anche mediante dettagliate carte di lavoro e check-list.

 

La redazione PERK SOLUTION

Compensi professionali dell’Avvocatura: Sul regolamento non occorre il parere preventivo dell’Organo di revisione

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 17/2025, in riscontro ad una richiesta di parere afferente al tema dei compensi professionali dell’Avvocatura Comunale, ha evidenziato che ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014, convertito nella l. n. 114/2014, non occorra acquisire sulla proposta di regolamento riguardante l’avvocatura comunale il parere preventivo del collegio di revisione contabile dell’ente locale, analogamente a quanto accade per il contratto decentrato integrativo su base annua, trattandosi di fonti di regolazione diverse, ciascuna con il proprio tracciato normativo di formazione della fattispecie.

L’Avvocatura va considerata come un ufficio del comune in senso tecnico, con un organico che esercita la professione sulla base di un rapporto di lavoro subordinato con l’Amministrazione e, pertanto, l’adozione del regolamento atto rientra nella sfera di auto-regolamentazione dell’organo esecutivo dell’ente. Esso assurge a espressione del generale potere di macro-organizzazione degli uffici in applicazione dell’art. 48, comma 3 TUEL, disposizione che ha rimesso alla competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali. Inoltre, non si rinviene una norma che preveda il preventivo parere del collegio dei revisori sulla proposta di delibera di giunta volta all’approvazione del regolamento in commento; ciò diversamente dalle ipotesi tipizzate in cui il legislatore statuisce in termini di obbligatorietà del parere sulle proposte di deliberazione, espressione per lo più, in tali casi, della volontà collegiale del consiglio comunale, titolare del potere di indirizzo politico e di controllo dell’ente.

Nulla vieta all’ente locale di licenziare una previsione regolamentare che, recependo i contenuti della regola negoziale, richieda ai fini della corresponsione dei compensi la previa sottoscrizione di un contratto decentrato (con doveroso intervento preventivo dell’organo di revisione, come richiesto dall’art. 40-bis Tupi), posto che siffatto impianto normativo non contrasta con le previsioni primarie di riferimento (art. 9 del d.l. n. 90/2014, citato) che rimandano alla regolamentazione e alla contrattazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Bilanci di previsione 2025-2027: Aggiornata la relazione dell’organo di revisione

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti (FNC), in collaborazione con l’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), rendono disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027 aggiornato con la legge di bilancio 2025“.

Il documento rappresenta un aggiornamento della versione pubblicata lo scorso novembre e contiene le novità della Legge di Bilancio 2025, del Decreto MEF del 6 dicembre 2024 relativo alle nuove regole di attivazione dei trasferimenti PNRR, del Piano annuale dei flussi di cassa previsto dalla L.155/2024 oltre alle altre disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione.

Si segnala, inoltre, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 3.1.2025 del Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2024 che differisce dal 31 dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 il termine entro il quale gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione 2025-2027.

Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”) nonché del D.lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC oltre alle check list allegate al parere.

Il documento è composto da un testo Word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro oltre che da tabelle e check list. Si raccomanda, prima della predisposizione della documentazione, di leggere attentamente le istruzioni contenute nella guida pubblicata sul sito per l’utilizzo dei documenti in formato Word ed Excel.

Si ricorda che il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri e dell’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese con focus specifico dedicato ai controlli sul PNRR.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incompatibilità Revisore dei conti, membro CdA Tesoreria comunale

I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’ente locale. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla sussistenza di profili di incompatibilità tra la carica di Presidente del Collegio di revisione dell’ente e la qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione pro-tempore e di Presidente del Comitato esecutivo pro-tempore della banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale.

Le ipotesi di incompatibilità sono disciplinate all’articolo 236 del TUEL che prevede, tra l’altro, al comma terzo, che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’ente locale. In relazione al divieto di cui all’articolo 236, comma 3, del TUEL emerge l’articolo 223 del citato testo unico, il quale prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale provveda con cadenza trimestrale alla verifica della gestione del servizio di tesoreria.

L’astensione del revisore con riferimento alle specifiche situazioni per le quali potrebbe concretarsi il conflitto di interessi non sembra condizione sufficiente a superare le risultanze del combinato disposto di cui sopra e così a fornire quella garanzia di imparzialità e di terzietà richiesta dalla particolare funzione dell’organo di revisione economico finanziaria. Il Ministero rammenta come la giurisprudenza amministrativa abbia ritenuto legittima la deliberazione del consiglio comunale dichiarativa della decadenza dall’incarico di revisore che rivesta la carica di sindaco effettivo del collegio sindacale della banca cui è affidato il servizio di tesoreria del comune stesso. Ciò sulla base della considerazione che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’ente locale (Tar Abruzzo, l’Aquila, sentenza 375/2006, con riferimento al terzo comma dell’articolo 102 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77, contenente una disposizione analoga a quella oggi contenuta all’articolo 236 del TUEL).

 

La redazione PERK SOLUTION

Autorizzazione triennale al dipendente pubblico per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria

L’autorizzazione al dipendente pubblico da parte del datore di lavoro di cui all’articolo 53 del d.lgs. 165 del 2001 deve essere per l’incarico triennale di revisione economico-finanziario e relativa allo specifico ente locale. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno, ad una richiesta di parere in merito alla nomina di revisore di un dipendente pubblico (insegnante).

Nel caso di specie, il Consiglio comunale, a seguito di sorteggio, ha proceduto alla nomina del revisore subordinandola alla formale autorizzazione ex articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001 da parte del datore di lavoro per lo svolgimento dell’incarico di revisore per il triennio 2024-2027. Il revisore ha, quindi, presentato un’autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico per l’esercizio della libera professione per l’anno scolastico 2023-2024 cui, a seguito di richiesta istruttoria da parte del comune, ne è seguita un’altra per l’anno scolastico 2024-2025.

Il Ministero ricorda che l’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165 del 2001 prevede che “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. “Il successivo comma 8 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto”.  La disposizione in questione trova applicazione anche per il personale della scuola, non rientrando questo tra le ipotesi di esclusione previste dall’ordinamento.

Per le professioni che perdurano nel tempo, la richiesta di autorizzazione deve essere effettuata all’inizio di ogni anno scolastico in relazione alla necessità di rivalutare la compatibilità tra attività libero professionale e attività docente. Nel caso in questione l’autorizzazione richiesta dal comune è specifica per lo svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziario di quel Comune e l’autorizzazione generica allo svolgimento della libera professione non può ritenersi assorbente di tutti gli incarichi specifichi in quanto, volta per volta, il datore di lavoro è tenuto a valutare in specifico le eventuali cause di conflitto di interessi.

Ne consegue che l’autorizzazione non può legittimamente risultare riferita ad una sola annualità; l’autorizzazione del docente deve essere specifica per l’incarico triennale di revisione economico-finanziario di quel comune, salvo successive determinazioni del datore di lavoro per gli anni successivi al primo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Revisori enti locali: i controlli sui progetti PNRR/PNC

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale Ricerca dei commercialisti hanno pubblicato il documento “La revisione negli enti locali: i controlli sui progetti PNRR/PNC”, che propone strumenti operativi per accompagnare l’organo di revisione nella specifica attività di verifica e revisione della rendicontazione dei progetti previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dal PNC (Piano Nazionale per gli investimenti complementari.

Lo scorso 23 aprile, la Corte dei conti Sezione autonomie ha approvato le linee guida per la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto 2023 ed il relativo questionario a cui è allegata la tabella PNRR per la rilevazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR.

La finalità della tabella è intercettare l’avanzamento “finanziario” dei progetti al 31 dicembre 2023 e l’avanzamento “procedurale” al 30 giugno 2024: il revisore è chiamato a confermare o meno la validità dei progetti associati all’ente e a segnalare eventuali incongruenze o discrasie tra i dati riportati nella tabella e quelli in possesso dell’ente e quindi a segnalare eventuali criticità nella realizzazione del progetto e/o nella modalità di rendicontazione del progetto.

Per supportare i revisori in tali verifiche, il Consiglio nazionale fornisce quindi un tool di carte di lavoro (check list e verbali) utili nella pianificazione delle attività e delle verifiche che, nel caso specifico, si sostanziano in controlli incrociati tra i dati informatici caricati dall’ente sulla piattaforma unica informatica – ReGis (monitoraggio del caricamento dei dati) e i dati e le informazioni contenuti nella documentazione predisposta dall’ente e attinente al progetto, alle procedure e ai regolamenti adottati.

Le check-list ed i fac-simile di verbale proposti possono costituire la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio. Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e possono essere declinati a discrezione del revisore.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendiconto 2023, Corte dei conti: Linee guida e questionario per l’organo di revisione

Con deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le Linee guida e il relativo questionario, comprensivi della tabella PNRR e annessa nota metodologica, per la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2023, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

Come per il passato esercizio, il questionario, nell’ambito dell’analisi della gestione finanziaria, si fa carico di monitorare il rispetto dell’equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell’indebitamento da parte di Comuni, Province e Città metropolitane. Sono confermate specifiche domande tese a verificare, come di consueto, la regolarità del calcolo, a rendiconto, dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. I quesiti sono finalizzati ad accertare il congruo accantonamento, in sede di rendiconto 2023, del FCDE, la cui corretta determinazione incide, come noto, sulla veridicità del risultato di amministrazione, preservando l’ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Il questionario richiama l’attenzione dell’Organo di revisione sulla necessità di vagliare attentamente le ragioni sottese al mantenimento dei residui – l’effettività delle poste contabili iscritte in bilancio, la sussistenza di congrua motivazione in ordine al mantenimento, nel conto del bilancio, di crediti di dubbia o difficile esigibilità con anzianità superiore ai cinque anni – di accertare il rispetto degli obblighi normativi in tema di fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) e di tempestività dei pagamenti, introdotti dall’art. 1, commi 859 e ss. della l. 30 dicembre 2018, n. 145.

Allegati:

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Bilancio di previsione 2024-2026, Corte dei conti: Linee guida e questionario dell’organo di revisione

Con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le Linee guida e il questionario per la relazione dell’Organo di revisione sul bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

Il questionario sul bilancio preventivo 2024-2026 si concentra sull’esame della contabilità finanziaria che, stando alle indicazioni fornite dal Comitato Direttivo della Struttura di governo della riforma 1.15 del PNRR, continuerà a
conservare il ruolo di contabilità autorizzatoria. Pur sostanzialmente impostato sulla falsariga di quello relativo ai precedenti esercizi, il documento è stato semplificato e alleggerito nel numero complessivo di informazioni richieste, nonché coordinato con quello relativo al rendiconto 2023 anche al fine di evitare l’acquisizione di informazioni sovrapponibili o già conosciute.

Permane l’attenzione sulla corretta applicazione degli istituti dell’armonizzazione contabile necessari a garantire la stabilità finanziaria dell’ente, anche in considerazione delle ancora diffuse resistenze a gestire le obbligazioni secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Specifiche domande inoltre sono state formulate, come di consueto, in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (una domanda volta è volta a verificare se l’ente abbia tenuto conto dei contributi al concorso alla finanza pubblica nella costruzione delle previsioni di
bilancio 2024/2026 – spending review e informatica), sull’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e su ogni altra grave irregolarità contabile che possa pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e di quelli complessivi, senza trascurare il controllo della corretta gestione per altri profili di rilievo, tra i quali i tempi di pagamento, la congruità degli accantonamenti, la regolare tenuta della cassa, la contabilizzazione del FAL e modalità di ripiano dell’eventuale maggior disavanzo registrato al 31.12.2019, a seguito della ricostituzione del
FAL separatamente dal FCDE.

La Sezione “PNRR”, è stata fatta oggetto di significativa revisione e riduzione. In essa si è scelto di mantenere esclusivamente le domande relative all’organizzazione e alla gestione straordinaria del personale, avendo affidato alla tabella allegata al questionario rendiconto 2023 la funzione di monitoraggio dell’andamento finanziario e procedurale del Piano.

Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario i revisori devono entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale “Questionari Finanza Territoriale”, tramite utenza SPID. Alternativamente, il link diretto https://questionari.corteconti.it/survey/.

 

La redazione PERK SOLUTION

Estrazione organo di revisione solo negli enti locali

La modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria, mediante estrazione dall’apposito Elenco curato dal Ministero,  è applicabile solo a comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’interno ad una richiesta di un Ente Parco, finalizzata all’attivazione della procedura prevista dal Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23, di estrazione del revisore dei conti.

Il comma 25 dell’art. 16 del decreto legge n.138 del 2011 e successivo Regolamento attuativo, approvato con Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012 n.23  si riferisce testualmente ai “revisori degli enti locali”. Al fine della qualificazione quale ente locale occorre, allo scopo, fare riferimento all’articolo 2, comma 1, del d.lgs.18 agosto 2000, n.267. In coerenza con la previsione normativa, il regolamento ministeriale, all’articolo 2, comma 3, prevede l’articolazione dell’elenco con specifico riferimento a tali tipologie di enti. Le disposizioni non risultano, conseguentemente, applicabili ad enti diversi da quelli espressamente previsti, stante l’assenza di una specifica disposizione di legge circa la composizione degli organi di revisione in tali enti unitamente all’assenza di una banca dati anagrafica nazionale ad essi riferita.

Il sistema informatico in uso per le estrazioni, in definitiva, è stato concepito esclusivamente per il sorteggio con riferimento agli enti locali sopra citati, ferma restando la possibilità per gli altri enti di far ricorso, in forma autonoma, ai medesimi criteri di scelta, con riferimento ai nominativi iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali pubblicato sul sito internet della Direzione centrale della Finanza Locale.

 

La redazione PERK SOLUTION