Conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’ente e gli organismi partecipati

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 31/2024, ha ribadito l’importanza della regola della doppia asseverazione dei crediti e debiti tra Ente locale ed enti partecipati. La Sezione osserva che, al fine di evitare di minare sia l’equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di ciò che la direttiva europea 2011/85/UE dell’8 novembre 2011 aveva introdotto relativamente ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (attuata dall’Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 – Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), denominata «regole di bilancio numeriche». In proposito è stato già affermato che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare
e tempestivo» (Corte cost. sent. n. 252/2015).

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all’evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell’ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l’ente e le sue società partecipate (Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 394/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 260/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 156/PAR/2014).

L’esigenza di una corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario, come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell’ente e sovraesposto in quello della società partecipata (Sezione delle autonomie deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG). In caso quindi di mancata riconciliazione, l’ente locale dovrebbe operare un apposito accantonamento a fondo rischi, allo scopo di riportare la consistenza del risultato di amministrazione al valore che avrebbe assunto se il maggiore debito o minore credito fosse stato correttamente contabilizzato, mentre la società dovrebbe procedere agli opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti qualora avesse registrato crediti superiori ai residui passivi risultati dalle scritture contabili dell’ente locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Relazione sugli organismi partecipati degli enti locali

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con delibera n. 15/2021, la relazione su “Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari” che analizza, attraverso i dati disponibili aggiornati al 2018, la diffusione, la rilevanza economica e la tendenza evolutiva del fenomeno delle partecipazioni pubbliche, anche alla luce delle verifiche operate sulle singole realtà territoriali dalle Sezioni regionali di controllo. L’obiettivo è quello di esaminare l’impatto delle esternalizzazioni sui bilanci degli enti partecipanti, verificando in quale misura gli stessi enti si siano attenuti all’obbligo di ricondurre il mantenimento delle partecipazioni nell’alveo dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. In particolare, la Corte dei conti ha individuato 7.154 organismi partecipati in via diretta e indiretta dagli enti territoriali e ha rilevato 101.478 partecipazioni, di cui 23.154 dirette e 78.324 indirette, per la maggior parte riferite ai Comuni (quasi il 97%) e localizzate prevalentemente al Nord Italia (75%). Nell’esercizio 2018 è in perdita circa il 23% delle 2.656 società a controllo pubblico, con un risultato d’esercizio negativo che si attesta sul valore di 555 milioni di euro. Nei servizi pubblici locali meno di 1/5 delle società controllate è in perdita (16,36%), mentre nei servizi strumentali quasi 1/3 (27,73%) presenta un risultato di esercizio negativo.
Come rilevato in passato, gli enti tendono a “conservare” le partecipazioni detenute, senza alcun intervento di razionalizzazione, con percentuali superiori all’80%. Questo si riscontra diffusamente nei Comuni mentre le Province/Città metropolitane e Regioni/Province Autonome hanno dimostrato condotte più attive. Infatti, i Comuni hanno scelto di mantenere le partecipazioni (con o senza interventi di razionalizzazione) nell’87,38% dei casi, a fronte di un valore del 59,48% e del 67,52%, rispettivamente, delle Regioni/Province autonome e delle Province/Città metropolitane.
I rapporti che intercorrono, sotto il profilo giuridico, economico e finanziario, tra gli enti partecipanti e i loro organismi partecipati presentano un “saldo” a favore degli enti partecipanti per un valore di oltre due miliardi di euro. I debiti si concentrano in un minor numero di organismi partecipati rispetto a quelli che registrano crediti verso gli enti partecipanti.
Nell’area dei servizi pubblici locali si registra la maggiore concentrazione degli affidamenti in termini sia di numerosità delle procedure sia di impegni di spesa. Tuttavia, la forma di affidamento prevalente dei servizi pubblici locali resta quella diretta.

 

Organismi partecipati, la verifica dei crediti e debiti deve recare la doppia asseverazione degli organi di revisione

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 35/2021/PRSE, nell’ambito dell’attività di controllo dei questionari sui rendiconti 2017 e 2018 di un Comune, ha rilevato che i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, concernenti i debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione. A tal riguardo, la Sezione ha rammentato che la norma citata dispone che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell’ente territoriale debba riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, aggiungendo che: “la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. La verifica dei crediti e debiti reciproci  risponde all’esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Asseverazione dei rapporti di credito e debito con gli organismi partecipati

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 55/2020/PRSP, all’esito dei controlli effettuati sulla relazione redatta dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha evidenziato, tra l’altro, la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell’Organo di revisione dell’ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati (ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. j del D.lgs. 118/2011), al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornire le dovute motivazione. Peraltro, l’asseverazione da parte dell’Organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria e in caso di inerzia da parte degli Organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
Quanto alla verifica dei crediti e debiti reciproci, la Corte ha ricordato che, l’attività di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie deve coinvolgere tutte le realtà partecipate: la corretta rilevazione delle ridette posizioni, infatti, mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, e risponde, inoltre, all’esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION