Nota Anci sullo svolgimento delle sedute degli organi in modalità da remoto o mista

Anci, al fine di fornire linee di indirizzo operative e fugare possibili dubbi interpretativi, ha predisposto una nota per supportare gli enti circa la possibilità di poter continuare a svolgere le sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista ( in parte da remoto e in parte in presenza) anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza dello scorso 31 marzo.
La nota ricorda come gli enti locali abbiano la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali e metropolitani. Talune amministrazioni locali, ancor prima dell’entrata in vigore della normativa emergenziale, in ottemperanza all’art. 12 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell’amministrazione digitale – CAD), avevano già adottato norme statutarie o regolamentari che danno facoltà a tutti o solo ad una parte dei componenti della giunta o delle commissioni consiliari di partecipare alle riunioni in videoconferenza senza raggiungere fisicamente la sede comunale. La ratio legis dell’articolo 73 del DL 18/2020 quale norma emergenziale era, invece, quella di consentire, in fase pandemica e per motivi legati ovviamente alla sicurezza e alle prevenzione sanitaria della diffusione del virus Covid-19, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in modalità da remoto o mista.  La norma aveva carattere di temporalità solo ed esclusivamente per l’aspetto relativo alla deroga appena descritta. Dunque, tutti i regolamenti adottati dagli enti locali prima e durante lo stato emergenziale, per disciplinare lo svolgimento delle sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista, continuano ad essere efficaci anche successivamente al termine di cessazione dello stato emergenziale (31 marzo u.s.). Ovviamente, stesso ragionamento vale per gli enti che, dopo il 31 marzo, vorranno dotarsi di
tale strumento regolamentare della materia “de qua”. Unica fattispecie che residua e su cui invece Anci ritiene sussistano forti dubbi
interpretativi circa la sua praticabilità giuridica è quella relativa all’ente locale che, non avendo ancora adottato alcun regolamento, voglia proseguire con le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità mista o solo da remoto, anche successivamente alla data di cessazione dell’emergenza e cioè dopo il 31 marzo u.s.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Riunioni in modalità a distanza, Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio

Con la circolare prot. n. 14553 del 27 ottobre 2020 il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per le Autonomie – fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità alle riunioni degli organi collegiali degli enti locali della disposizione di cui all’art. 1, lett. d), punto 5, del D.P.C.M. 18 ottobre 2020 (con la quale si stabilisce, tra l’altro, che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni”), confermata dal recente DPCM 24 ottobre 2020.
Di seguito i chiarimenti forniti:

  • fino al 31 gennaio 2021 (data di scadenza dello stato di emergenza) è vigente la previsione di cui all’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che dà facoltà agli enti locali di tenere le sedute con la modalità della videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto dal relativo regolamento di funzionamento dell’organo collegiale, purché sia assicurata l’osservanza delle misure tecniche indicate nella medesima disposizione, idonee a garantire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità e la regolarità della riunione, attraverso la regolamentazione provvisoria demandata al presidente del consiglio, ove previsto, o al sindaco;
  • nell’espressione “riunioni delle pubbliche amministrazioni” non sembrano annoverabili quelle degli organi collegiali di promanazione elettiva. Infatti, vanno tenuti presenti, ai fini della individuazione del perimetro applicativo della disposizione introdotta dal D.P.C.M. 18.10.2020, i principi di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione attraverso cui si svolge l’azione della pubblica amministrazione degli enti locali. Ai consigli e alle giunte di questi ultimi sono, evidentemente, attribuite esclusivamente funzioni deliberative nonché di indirizzo e di controllo;
  • in considerazione dell’attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19, fermo restando che non si riscontra un obbligo normativo, l’ente locale deve valutare con attenzione l’opportunità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte, così come le riunioni degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, da remoto e non in presenza, assicurando la pubblicità della seduta degli organi assembleari;
  • nel caso in cui non si ricorra alla modalità della videoconferenza e la riunione si svolga in presenza, devono essere messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistervi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION