DL Semplificazioni, poteri di ordinanza dei Sindaci

L’art. 18 del D.L. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, nell’abrogare l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020 restituisce ai Sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti dall’ordinamento vigente prima dell’introduzione dei limiti dettati in relazione all’emergenza da Covid-19. La disposizione soppressa prevedeva che i Sindaci non potessero adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza: a) in contrasto con le misure statali e regionali; b) che eccedessero i limiti di oggetto che valgono per i provvedimenti regionali (cui al comma 1 del medesimo articolo 3 del DL n.19). In relazione all’emergenza sanitaria, i poteri di ordinanza dei sindaci (così come del resto delle regioni, specie nella prima fase) erano, infatti, stati circoscritti rispetto a quanto prevede l’ordinamento in via generale, anche al fine di rafforzare il coordinamento in capo al Presidente del Consiglio dei ministri volto a garantire l’adozione di misure tendenzialmente uniformi sul territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Come si legge nella relazione illustrativa al decreto Semplificazioni, la finalità dell’articolo 18 è quello di “ripristinare pienamente i poteri extra ordinem attribuiti ai sindaci dall’articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l’incolumità delle proprie comunità”, “essendo ora venuta meno la ratio sottesa alla norma” di cui si dispone l’abrogazione.
L’abrogazione del comma 2 dell’art. 3 del DL n.19/2020 fa venire dunque meno i richiamati limiti a cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali di contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso, che invece continuano ad applicarsi (ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 3 del DL n.19) ai provvedimenti regionali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION