Illegittimo il provvedimento del Sindaco che ordina lo sgombero di un’area occupata abusivamente

La ripartizione delle competenze amministrative tra gli organi politici e quelli burocratici va effettuata in base al principio generale di distinzione fra atti di gestione e atti d’indirizzo, che trova riscontro non solo nell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ma altresì, in termini generali, nell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, il quale comporta che tutta l’attività gestionale rientra, unitamente alle scelte che le sono inerenti, nella sfera delle competenze dirigenziali, e non in quella degli organi politici (in termini C.G.A., sez. giur., 17 giugno 2016, n. 173).
Nella specie viene in considerazione un’ordinanza di sgombero di un’area abusivamente occupata, la quale rientra nella competenza dirigenziale, senza che a diversa conclusione possa addivenirsi sulla base del mero richiamo fatto dal Sindaco del Comune al comma 4-bis dell’art. 54 del t.u.e.l., che presuppone e non fonda il potere di adozione dell’atto, che nella specie è mancante. È quanto stabilito dal TAR Sicilia, sezione I, sentenza 1° luglio 2021, n. 2134.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contratti di locazione per spazi da destinare allo svolgimento delle attività didattiche

È stata pubblicata in G.U. n. 238 del 25 settembre 2020 l’ordinanza della Protezione civile del 15 settembre 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Con l’ordinanza si dispone la possibilità per gli enti locali, al fine di consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, di stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attività didattiche anche in deroga agli articoli 27 e 42 della legge 27 luglio 1978, n.392. Limitatamente all’anno scolastico ed educativo 2020/2021, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all’attività didattica o educativa è sempre consentita   temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area e dalla destinazione d’uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica.  Restano ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica.

 

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