Con il Messaggio n. 217 del 19 gennaio 2021, l’INPS comunica la proroga dei termini per la pensione anticipata c.d. “Opzione donna”, di cui all’art. 16 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in L. 28 marzo 2019, n. 26, come stabilita dalla Legge di Bilancio 2021.
Nel dettaglio, l’art. 1, comma 336, della Legge di Bilancio 2021 estende l’accesso al trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020.
L’Istituto precisa, quindi, che possono conseguire il trattamento pensionistico “Opzione donna” le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti e di 59 anni, se lavoratrici autonome.