Rimborso spese sostenute dal Sindaco per la copertura assicurativa delle attività riconducibili al mandato

Non è consentita, sulla base dell’art. 86, comma 5 del TUEL, l’introduzione o l’aumento della spesa per la voce relativa alla copertura degli oneri assicurativi allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese di funzionamento complessivamente sostenute dall’ente locale rispetto a quelle che risultano dal rendiconto relativo al precedente esercizio finanziario, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne. È questa la risposta della Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 105/2020, ad una richiesta di quesito concernente l’interpretazione dell’art. 86, comma 5, del TUEL, con specifico riferimento alla possibilità per l’ente di rimborsare la spesa sostenuta per la stipula di una “Polizza Personale per copertura ruoli in Pubblica Amministrazione”, facendosi carico del pagamento del corrispondente premio assicurativo.
I giudici contabili ha ribadito che la possibilità di sostenere simili oneri è stata subordinata dal legislatore, per entrambe le disposizioni di cui all’art. 86, comma 5, primo (rimborso degli oneri assicurativi) e secondo periodo (rimborso delle spese legali per gli amministratori locali nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione), al rispetto della c.d. “clausola dell’invarianza finanziaria”. In generale, tanto il rimborso degli oneri assicurativi  quanto quello delle spese legali non costituiscono “spese obbligatorie” per un duplice ordine di considerazioni.
Le disposizioni di cui al comma 5 non impongono al Comune di sostenere una spesa, diversamente da quanto stabilito nei precedenti commi del medesimo art. 86 per il caso degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi (obbligatori), nonché per quello del rimborso al datore di lavoro della quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto, bensì riconosce al Comune la facoltà di destinare risorse proprie sia per l’assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei limiti previsti dalla legge, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli amministratori degli enti locali non può estendersi la tutela legale, con oneri a carico dell’ente amministrato, riconosciuta ai dipendenti pubblici rispetto ai quali, a differenza dei primi, è configurabile un rapporto di lavoro dipendente con l’ente.
Per quanto riguarda il vincolo di invarianza finanziaria, lo stesso deve essere valutato relazione alle “spese di funzionamento”, quale “aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento”, in rapporto al “rendiconto relativo al precedente esercizio”, “in quanto, da un lato, comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma, dall’altro lato, non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all’Amministrazione (fatte salve eventuali compensazioni nell’ambito dell’aggregato “spese di funzionamento”).

Autore: La redazione PERK SOLUTION