Non spetta all’Amministrazione indicare nell’atto di accertamento IMU le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento dell’esenzione

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza del 10/05/2023, n. 6183/23, ha chiarito che non spetta all’Amministrazione finanziaria indicare nell’atto di accertamento IMU le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. E’, di conseguenza, il contribuente ad essere gravato dell’onere di provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass, Sentenza n. 1694 del 24/01/2018). Pertanto, ai fini dell’esenzione IMU (art. 7, comma 1, lett. i) D. Lgs. 504/1992), in caso di immobile ad uso misto (nella specie, adibito in parte ad attività di culto ed in parte ad attività commerciale di casa per ferie) si applica unicamente in proporzione alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile procedere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione; con ciò confermando che sia onere del ricorrente, sia pure in assenza di una identificazione catastale, dimostrare in quale parte l’attività sia destinata alla formazione religiosa e in che parte sia meramente ricettiva, come “casa di ferie” per religiosi.

Nella sentenza n. 10754 del 2017 (relativa ad una vicenda nel quale la presenza degli alloggi dei religiosi era strumentale allo svolgimento in loco della prioritaria attività didattica, alla quale può esser equiparata quella di formazione del clero) la Corte ha affermato che, nel caso oggetto di tale giudizio, “l’esenzione può trovare applicazione a condizione che sia dimostrato, incombendo il relativo onere probatorio al contribuente, che l’attività in oggetto, di natura didattica (cfr. Cass. sez. 5, 26 ottobre 2005, n. 20776) fosse svolta con modalità non commerciali”. Laddove, al contrario, nel caso in esame deve ritenersi che essendo emersa la previsione di una retta a carico dei religiosi alloggiati, e non essendo neppure stata concretamente dimostrata la effettuazione effettiva di attività di formazione in parte degli immobili, l’affermata modicità della retta non dimostra certo la natura non commerciale della parte destinata a residenza, il che rende l’attività mista, anche laddove dimostrata, non meritevole di esenzione.

Alla luce di tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento emanato nei confronti di un Collegio Pontificio, al quale non era stato riconosciuto il diritto all’esenzione del tributo su determinati immobili per mancato assolvimento dell’onere della prova.

 

La redazione PERK SOLUTION