Con delibera n. 4 del 12 gennaio 2022, l’Autorità intervenendo in una procedura di lavori di un Comune ha chiarito che la norma sull’esclusione delle offerte anomale va sempre applicata anche nelle gare sotto il milione di euro, ancorché non sia previsto dagli atti e dalla procedura negoziata. L’esclusione è infatti automatica.
Nel caso di specie, Anac ha contestato l’operato della stazione appaltante che non aveva proceduto all’esclusione automatica dell’offerta anomala, facendosi forza delle disposizioni del decreto legge n. 76/2020, che prevede una disciplina derogatoria, temporalmente limitata e giustificata dalla pandemia di Covid-19. L’Autorità ha specificato che le previsioni della lex specialis, incompatibili con la disciplina del Codice dei contratti pubblici, debbano essere integrate e sostituite. Questo, nello specifico del Comune, in merito alla disciplina dei contratti sotto-soglia previsti dall’articolo 36 del Codice degli Appalti.
Pertanto, secondo Anac, la disciplina di gara va integrata con l’esclusione automatica delle offerte anomale. Il decreto legge 76/2020, giustificato dall’emergenza Covid, non prevale sulla disciplina dei contratti sotto-soglia del Codice. La stazione appaltante, operante nei settori speciali, si era giustificata sostenendo che nella sua veste di impresa pubblica operante nei settori speciali poteva limitarsi (per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria) ad applicare un proprio regolamento la cui disciplina è soggetta solamente al rispetto dei principi comunitari a tutela della concorrenza. Anac ha ritenuto ciò non legittimo.