Vanno pubblicati gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e il relativo compenso

In materia di trasparenza è necessario che le pubbliche amministrazioni pubblichino l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. Lo ribadisce l’ANAC con un atto del Presidente del 2 marzo 2022, intervenendo al termine di una verifica effettuata su un Comune.

L’art. 18 del d.lgs. 33/2013 prescrive infatti che: “Fermo restano quanto previsto dall’art. 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”. Risponde alla ratio della disposizione normativa, la pubblicazione in apposite tabelle del nominativo del dipendente pubblico interessato e dei dati relativi all’incarico come l’oggetto, la durata e il compenso.

Tale modalità di pubblicazione agevola un controllo diffuso sulla corretta utilizzazione delle risorse pubbliche, per far emergere eventuali situazioni di conflitto di interessi, garantire l’imparzialità e il perseguimento dell’interesse pubblico nello svolgimento dell’incarico, oltre quello di favorire il principio di rotazione nell’attribuzione di incarichi al personale dipendente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Indicazione sugli obblighi di pubblicazione per i pagamenti informatici

L’ANAC, con delibera n. 77 del 16 febbraio 2022, fornisce un orientamento alle amministrazioni in merito alle modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicazione per i pagamenti informatici di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 33/2013. Ciò alla luce del rinvio operato da tale disposizione all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) che ha previsto l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma elettronica cd. pagoPA, i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico.

A) I soggetti tenuti all’obbligo di utilizzo esclusivo del sistema pagoPA di cui all’art 5. del CAD, pubblicano, sui propri siti istituzionali, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”;
b) se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti al § 5 delle Linee guida Agid del 2018 “sull’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.
In tale categoria di soggetti rientrano:
– le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
– gli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici;
– gli enti pubblici economici previsti nell’elenco annuale Istat relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
Qualora tali soggetti siano in attesa dell’integrazione centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d’Italia e della Ragioneria dello Stato, in via residuale e temporanea, pubblicano i codici IBAN del loro conto corrente per la gestione delle proprie entrate.

B) le società in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), escluse le società quotate di cui all’art. 2, co. 1, lett. p) del medesimo decreto, non avendo l’obbligo di uso esclusivo del sistema pagoPA pubblicano sui propri siti istituzionali, nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”;
b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema pagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A;

C) se gestori di servizi pubblici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013, in quanto non tenuti all’uso esclusivo dei servizi di pagamento pagoPA, pubblicano sui propri siti istituzionali, nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”
b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema pagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A;

D) gli enti pubblici economici di cui all’art. 2 bis, co, 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 non inclusi nell’elenco ISTAT nonché, se non gestori di servizi pubblici, sia le società a partecipazione pubblica, sia gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013, in quanto non rientranti fra i destinatari delle disposizioni del CAD, pubblicano quanto già indicato da ANAC nell’Allegato 1 alla Delibera 1134/2017, ossia:
a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria oppure
b) i codici identificativi del conto corrente postale;
c) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

L’Autorità ricorda che anche i soggetti non destinatari delle disposizioni del CAD sono comunque tenuti al rispetto dell’obbligo di trasparenza di cui all’art 36, secondo quanto già indicato nell’Allegato 1 alla delibera ANAC 1134/2017.