Anac, Attestazioni obbligatorie Organismi di valutazioni

Anac ha approvato la delibera n. 201 del 13 aprile 2022 che indica le modalità per assolvere gli obblighi di trasparenza e integrità da parte degli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (Oiv). Tali organismi sono chiamati ad attestare l’avvenuta pubblicazione; utilizzare le informazioni e i dati relativi ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati; e a riferire all’Autorità Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

I soggetti tenuti ad attestare gli obblighi di pubblicazione sono individuabili in quattro categorie: pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici, società controllate e enti di diritto privato in controllo pubblico; società a partecipazione pubblica non di controllo; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato. L’obbligo va assolto entro il 31 maggio 2022 e, entro il 30 giugno successivo, vanno pubblicate la griglia, unitamente al Documento di attestazione e alla Scheda di sintesi. Sul sito di Anac (vedi allegati) sono accessibili tutti i documenti, comprensivi di griglie, schede di sintesi e criteri di compilazione.

Terminato lo stato di emergenza per il Covid, è stato inserito quale specifico obbligo di pubblicazione oggetto di attestazione, anche il Rendiconto della raccolta fondi per il contrasto all’emergenza Covid, previsto dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANAC, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici

L’ANAC, con deliberazione n. 468/2021, ha formalizzato le nuove linee guida in merito all’applicazione degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013). Con tale provvedimento, l’Autorità intende dare nuove indicazioni di carattere generale per l’applicazione della disciplina della trasparenza agli atti di concessione di benefici economici comunque denominati che sostituiscono gli orientamenti ad oggi espressi nella delibera 59/2013.
L’ambito soggettivo di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, è ora disciplinato dall’art. 2-bis del richiamato decreto n. 33/2013. Esso ricomprende, al comma 1, tra i destinatari delle citate disposizioni, tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Rientrano nell’ambito applicativo degli artt. 26 e 27 anche le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o gestione di servizi pubblici, tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile” e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea” (art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013). L’obbligo di pubblicazione sussiste solo ove il totale dei contributi concessi a un medesimo beneficiario nel corso dell’anno solare sia superiore a mille euro. La pubblicazione si può effettuare, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013, mediante collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui gli atti previsti sopra siano già eventualmente pubblicati. Inoltre, è superato l’orientamento ANAC nelle delibere 59 del 15 luglio 2013 e 618 del 26 giugno 2019 per definire l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013 secondo cui, nei casi in cui l’elemento prestazionale che costituisce l’oggetto della concessione di un vantaggio abbia un peso maggiore rispetto a minime forme di contributo della stessa, si tratta di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Alla mancata pubblicazione di quanto prevede l’art. 26 – sia nell’ipotesi di mancata pubblicazione degli atti di determinazione dei criteri (comma 1) che dei provvedimenti di concessione delle sovvenzioni, dei contributi e dei sussidi (comma 2) – si applica la norma generale in tema di responsabilità per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 46, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Ai sensi di tale norma, l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis (id est decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato), ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell’inadempimento se prova che esso è dipeso da causa a lui non imputabile.