Numerazione parziale progressiva giornaliera delle fatture

L’ordine sequenziale dei documenti è essenziale per ottemperare alla predisposizione per conto dei contribuenti – a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, a norma dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – delle bozze precompilate, ai fini Iva, dei registri, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 505 del 29 ottobre 2020. L’Agenzia ricorda che, dal 1° gennaio 2013, le fatture devono essere numerate con un numero progressivo in grado di identificarle in modo univoco (articolo 21, comma 2, lettera b), Dpr n. 633/1972), senza più la necessità di osservare la sequenzialità per anno solare (ogni anno si ricominciava dalla fattura n. 1). La risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 ha precisato che “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.” In senso conforme le istruzioni fornite con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, paragrafo 3.1, secondo cui “In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione. Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni (12 giorni nella formulazione vigente dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA) previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Autore: La redazione PERK SOLUTION