Corte di Cassazione: notifiche per i soggetti iscritti all’AIRE

Il soggetto regolarmente iscritto all’AIRE deve ricevere le notificazioni degli avvisi di accertamento presso l’indirizzo della propria residenza all’estero o presso l’eventuale domicilio eletto in Italia, anche nel caso in cui mantenga la propria residenza in Italia. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4898 del 16 febbraio 2023. Sul punto risulta dirimente il principio enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 377 del 2007 secondo il quale si deve la notificazione deve “garantire al notificatario l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto notificato e, quindi, l’esercizio del suo diritto di difesa” e ha quindi dichiarato “l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 1 e comma 2, secondo periodo e art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f) nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile all’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c. non si applicano”.

Dal punto di vista normativo, secondo i giudici di Piazza Cavour, rileva, pertanto, il successivo intervento del Legislatore che con l’art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73) ha inserito i commi 4 e 5 all’art. 60 del D.p.r. n. 600 del 1973, nei quali viene tutt’ora previsto che, in alternativa alla procedura di cui all’art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l’albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all’estero. La disposizione al comma 5 stabilisce che la procedura potrà trovare applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all’estero non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove intendano ricevere la notificazione degli atti impositivi, in quanto laddove così fosse, l’Ufficio impositore non potrà che procedere ai sensi del precedente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e-bis), purchè, al momento di effettuazione della notificazione, siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della comunicazione del cambio di residenza.

 

La redazione PERK SOLUTION