Accertamento sanzioni CDS al momento nel momento della consegna del verbale al messo comunale o al servizio postale o all’Ufficiale giudiziario per la notifica

L’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada deve effettuarsi nel momento in cui il Comune ha terminato le formalità che la legge prescrive a suo carico e, dunque, nel momento della consegna del verbale al messo comunale o al servizio postale o all’Ufficiale giudiziario per la notifica dello stesso, fermo restando il perfezionamento del processo notificatorio. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, deliberazione n. 112/2023, nel riscontrare un quesito di un Comune, volto ad appurare la corretta contabilizzazione dell’accertamento dell’entrate relative alle sanzioni al codice della strada ed in particolare all’art. 208 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i, (nuovo codice della strada), in combinato disposto con i principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

In particolare, il Comune istante ha chiesto alla Sezione di pronunciarsi in sede consultiva se “ai fini dell’accertamento dell’entrata, le sanzioni al codice della strada si intendono perfezionate (e quindi iscrivibili nelle scritture contabili) al momento della notifica delle stesse nelle mani del soggetto notificante (secondo i dettami espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 477/2002 e 28/2004 e art. 140 del codice di procedura civile comma 3) ovvero dalla data di ricezione da parte del destinatario della raccomandata contenente l’avviso del compimento dell’atto, vale a dire in caso di impossibilità con il compimento delle formalità richieste per la notifica ad assente o irreperibile.

La Sezione, dopo un inquadramento normativo, ritiene che l’accertamento con registrazione e imputazione dell’entrata deve essere operato:
1) alla data di notifica del verbale che indica l’importo della sanzione;
2) alla data della riscossione, nei casi di pagamento immediato.

Per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, l’accertamento originario deve essere integrato con le maggiori somme iscritte a ruolo. Per le sanzioni archiviate o annullate in sede di autotutela, deve provvedersi alla riduzione dell’accertamento originario. La competenza ad accertare le entrate da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada è del Responsabile del servizio cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa, mentre, compete al Responsabile del servizio finanziario, cui il Responsabile della gestione dell’entrata deve trasmettere l’idonea documentazione di accertamento, il riscontro e l’annotazione nelle scritture contabili. Una volta formata la documentazione che ha consentito di accertare l’entrata, da parte del Responsabile del servizio cui è attribuito il procedimento gestionale, questa deve essere trasmessa, dallo stesso Responsabile del procedimento, al Responsabile del servizio finanziario per il riscontro e l’annotazione nelle scritture contabili.

Ai fini dell’accertamento, il momento perfezionativo della notifica è quello in cui il responsabile del servizio a cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa procede alla consegna del plico al soggetto notificatore. Si applica il principio della sufficienza del compimento delle formalità che la legge richiede al notificante.

 

La redazione PERK SOLUTION

Cartelle di pagamento: notifica tramite operatore di posta privato

Gli atti dell’accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati mediante corriere privato. È quanto evidenziato dalla CTR per la Toscana, sentenza del 12/11/2021, n. 1309/6, richiamando la nota del 6/12/2018, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che gli atti dell’accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati mediante corriere privato, sin dal 2011. Ciò in quanto dubbi circa la legittimità della notifica a mezzo operatore privato, che potevano sussistere sino alla data di entrata in vigore del d.lgs. 58/2011, il quale ha realizzato la liberalizzazione del servizio postale italiano, non trovano fondamento per le operazioni postali compiute da privati successivamente a tale entrata in vigore.

Sul tema le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate con la sentenza n. 299/2020 nella quale è stabilito che “in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguito dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 14 del 2017”. La motivazione chiarisce in modo inequivoco che eventuali illegittimità derivanti da notificazioni effettuate da operatori autorizzati diversi da Poste Italiane, nell’intervallo temporale compreso tra l’emanazione della direttiva e l’entrata in vigore della legge 14/2017, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Notifica atti di accertamento esecutivo durante il periodo di sospensione

Il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla formazione e notifica, da parte dei comuni e dei soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, degli atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche durante il periodo di sospensione, che intercorre fra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, disposto dall’art. 68 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION