Nuovo Statuto dei diritti del contribuente. Nota di approfondimento di IFEL

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui si attua una profonda revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali.
Molte delle nuove disposizioni appaiono formulate avendo riguardo all’Amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma al contempo rappresentano principi generali vincolanti anche per Comuni, sicché si pone il problema del loro adattamento alla particolare natura, struttura e gestione dei tributi locali.

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento, contenente utili spunti per il recepimento dei nuovi principi negli ordinamenti locali, in linea con le specifiche caratteristiche dei tributi propri e in particolare dei processi di accertamento, sui quali il nuovo Statuto incide fortemente.

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL, riparto del canone unico tra Comuni, Province e Città metropolitane

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento con la quale intende chiarire il riparto del canone unico di cui alla legge 160 del 2019 tra Comuni e Province (e Città metropolitane), con riferimento sia alle occupazioni realizzate su strade provinciali con mezzi pubblicitari, sia alle occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali situati all’interno di centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitati.
La nota ricorda, preliminarmente, che in base ai previgenti prelievi convivevano sia in materia di occupazione di suolo pubblico sia in materia di mezzi pubblicitari, poteri autorizzatori tanto del Comune tanto della Provincia, fermo restando che nessuna pretesa impositiva poteva essere fatta valere dalla Provincia con riferimento ai mezzi pubblicitari fatta eccezione per il diritto ad un “corrispettivo” per il rilascio dell’autorizzazione. Con riferimento ai mezzi pubblicitari su strade provinciali, tuttavia, la Provincia poteva pretendere la Tosap, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, mentre il Comune poteva pretendere l’imposta di pubblicità, in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, si trattava di pubblicità effettua nel “territorio” del Comune.
Il nuovo prelievo non ha spostato la soggettività attiva da un ente all’altro. Con il nuovo canone unico la Provincia potrà continuare a pretendere solo la componente di canone unico collegata all’occupazione di suolo pubblico e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La nozione di Canone “unico”, in altri termini, non trova applicazione nel senso della fusione delle quote oggetto di prelievo di competenza di enti diversi, non essendo tale confluenza prevista da alcun passo della legge 160/2019. Quindi, la Provincia continuerà, come in passato, a riscuotere il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all’interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Nel caso in cui sia richiesta l’installazione di un impianto che determini contemporaneamente sia l’occupazione di suolo pubblico provinciale che la diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere:
a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all’interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, sono soggette sia al canone per l’occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all’applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l’occupazione del suolo pubblico.