Elezioni, nota Anci sulle principali misure per Comuni e Città metropolitane

Anci ha pubblicato una nota sintetica sul D.L. 29 gennaio 2024, n. 7 recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale” convertito in legge n. 38 del 25 marzo 2024, pubblicata in GU il 28 marzo 2024.

Il provvedimento prevede che che, per l’anno 2024, le eventuali operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15.00, anziché solo nella giornata di domenica, come stabilito dall’art. 1, comma 399, della legge n. 147 del   2013, ad eccezione delle   elezioni   della   prossima primavera che   vedranno   il  contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, amministrative e regionali. Solo per la tornata elettorale primaverile del 2024,  le operazioni di voto si svolgono nella giornata di sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle  ore 23, e nella giornata di domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.

Sono rinviate al 29 settembre 2024 le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2024. La disposizione si applica esclusivamente alle province in cui il numero dei consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto dell’intera provincia. Conseguentemente, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo.  Risulta modificato l’articolo 51, comma 2, del TUEL con conseguente innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti ed eliminazione di ogni limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Inoltre, in deroga all’articolo 71, comma 10, del TUEL si dispone che, per l’anno 2024, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Inoltre, è prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine di cui all’art. 1 comma 20 ter del d.l. 198/2022, che dà la possibilità che il contributo statale per l’indennità degli amministratori locali possa essere attribuito anche agli amministratori che abbiano deliberato una riduzione della stessa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Milleproroghe 2024, nota Anci sulle misure principali per Comuni e Città metropolitane

Anci ha pubblicato una nota sulle misure principali per Comuni e Città metropolitane contenute nel decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” cd “Milleproroghe”.

Tra le diverse disposizione di interesse segnaliamo:

  • art. 1, comma 6, lettera b) (assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità), il quale proroga al 30 giugno 2024 le misure volte a favorire l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. In particolare, la norma è volta a prorogare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
  • art. 2, comma 2, che proroga dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per l’attuazione dell’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. La proroga del termine de quo si rende necessaria anche in considerazione della circostanza che, presso il Ministero dell’interno, in esito agli incontri di un apposito Gruppo di lavoro, è stato predisposto uno schema di disegno di legge delega al Governo per la riforma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL) e, nella riunione dello scorso 7 agosto, il Consiglio dei ministri ha avviato l’esame del disegno di legge. Nello specifico, nella revisione del TUOEL è prevista la facoltà, e non più l’obbligo da parte dei comuni, di esercitare le funzioni fondamentali in via associata. Al riguardo, si evidenzia che tale intervento normativo tiene conto dell’indirizzo della Corte costituzionale (sentenza 4 marzo 2019, n. 33) secondo il quale la previsione generalizzata dell’obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali sconta un’eccessiva rigidità al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, per motivi di collocazione geografica, per caratteristiche demografiche e socio -ambientali, la convenzione o l’unione dei comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell’intera disciplina. Si supera, pertanto, il principio dell’obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali che diventano dunque facoltative.
  • art. 2, comma 6, La disposizione in esame è finalizzata a posporre di un ulteriore anno l’obbligo di ricostituzione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL) e il relativo ripiano, obbligo posto a carico degli enti in dissesto per effetto dell’articolo 16, comma 6 -ter e seguenti, del D.L. 115/2022 (conv., con modificazioni, dalla legge n. 142/2022, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”). Al riguardo, si rappresenta che già l’art. 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (conv., con modificazioni, dalla L 21.6.2023, n. 74), al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento, nonché l’adozione del bilancio di previsione 2023-2025, a favore degli enti in dissesto finanziario che hanno incassato le anticipazioni di liquidità, ha posticipato di un anno – ossia al 2024 in sede di approvazione del rendiconto 2023 – l’obbligo di iscrizione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL) nel proprio bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nota Anci su legge di Bilancio con principali misure per Comuni e Città Metropolitane

Anci ha pubblicato una nota di approfondimento sulla legge di bilancio 2024 con le disposizioni di interesse di Comuni e Città metropolitane, comprensive delle modifiche apportate durante l’esame in Commissione Bilancio del Senato in prima lettura.

Di seguito riportiamo le principali misure per gli enti locali:

  • si prevede l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che hanno sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio (commi 470-474);
  • i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 che hanno sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti possono stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato per potenziare l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e la valorizzazione del patrimonio (commi 475-476);
  • in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie, si prevede l’esonero dall’obbligo di indicare il CUP per le fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato e per le fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (comma 479);
  • è previsto un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Gli stessi comuni possono deliberare un incremento dell’addizionale comunale all’Irpef e un’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale (commi 480-483);
  • è istituito un Fondo per favorire il riequilibrio finanziario delle province che alla data del 1° gennaio 2024 si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (comma 484);
  • le risorse del Fondo di solidarietà comunale destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico di alunni con disabilità, vincolate al raggiungimento di specifici livelli delle prestazioni o, in mancanza, di obiettivi di
    servizio sono ridotte, a decorrere dall’anno 2025; Tali risorse vanno a costituire la dotazione di un nuovo fondo, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (commi 496-501) per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona;
  • si disciplina la procedura di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo, nonché le conseguenze dell’inadempimento o del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, consistenti nel commissariamento degli enti risultati inadempienti;
  • sono introdotte disposizioni finalizzate a definire le modalità finanziarie per il conguaglio dei ristori assegnati agli enti locali in relazione all’emergenza COVID-19. Inoltre è istituito un Fondo di importo pari a 113 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente, ed in quote costanti nel quadrienni 2024- 2027, agli enti locali in deficit di risorse rispetto agli effettivi fabbisogni di spesa o di
    minori entrate generati dall’emergenza COVID-19, come saranno definiti in sede di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese degli enti locali rispetto ai ristori erogati (commi 506-508);
  • I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane. Dall’obbligo di assicurare tale contributo sono esclusi, peraltro, gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, nonché gli enti che abbiano sottoscritto con il Governo gli accordi per il ripiano del disavanzo o per l’avvio percorsi di riequilibrio strutturale previsti dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge n. 50 del 2022. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali (commi 533-535).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: La nota sintetica al DL PNRR e PNC e le norme di interesse per i Comuni

ANCI ha pubblicato un nota di approfondimento sulle norme di interesse per i Comuni contenute nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” – c.d. PNRR, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023.

Segnaliamo l’art. 5, comma 9 che garantisce, per i piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all’assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR, che potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare.

In materia di semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR, l’art. 6 reca disposizioni con particolare riguardo all’erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali (comma 1) e alle modalità di assegnazione e rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR.

L’articolo 6-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, estende la possibilità per gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria di apportare variazioni di bilancio, in deroga all’ordinamento vigente, con riferimento ai finanziamenti statali ed europei per spese correnti connesse
all’attuazione del PNRR. Si ricorda che l’art. 15, comma 4-bis, del D.L. n. 77/2021 ha già autorizzato gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria ad effettuare variazioni di bilancio, limitatamente agli anni dal 2021 al 2026, per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per
investimenti. La norma in esame modifica il citato articolo 15, comma 4-bis, al fine di consentire
agli stessi enti la possibilità di variare il bilancio anche in relazione ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti per la realizzazione di interventi afferenti al PNRR.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

La nota sintetica di Anci al decreto Aiuti quater approvato dal Cdm il 10 novembre

Anci ha pubblicato una nota sul dl aiuti quater approvato il 10 novembre dal Consiglio dei Ministri che deve essere ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. All’interno del provvedimento è contenuto l’art. 10 richiesto dall’ANCI in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a valere su risorse PNRR e PNC per Comuni non capoluogo.

 

La redazione PERK SOLUTION

La nota Anci alla circolare della Funzione Pubblica sulle indicazioni operative al Portale PIAO

ANCI ha pubblicato una nota di commento alla Circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce indicazioni operative in merito al funzionamento del Portale PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021.

La nota ricorda che il PIAO approvato dall’Amministrazione deve essere pubblicato tempestivamente all’interno del Portale PIAO utilizzando esclusivamente le apposite funzionalità presenti nell’Area riservata del Portale medesimo. A tal fine, la circolare che la trasmissione del PIAO all’indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento della funzione pubblica non sostituisce la trasmissione attraverso il suddetto portale e pertanto invita tutte le Amministrazioni che avessero proceduto con detta modalità ad effettuare quanto prima, ove non fosse già avvenuto, la trasmissione del documento attraverso l’applicativo on line.

Tutte le amministrazioni tenute all’adozione del PIAO, che abbiano già provveduto alla sua approvazione, sono tenute a compilare il questionario, che è stato reso disponibile nell’area riservata del Portale PIAO a partire dal 12 ottobre u.s. con scadenza 31 ottobre p.v., eventualmente anche avvalendosi del supporto metodologico e tecnico degli organismi di valutazione. La nota ANCI mette in evidenza soprattutto come i piccoli Comuni non siano tenuti a realizzare l’attività di monitoraggio del PIAO prevista dalla Circolare stessa. 

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Aiuti bis, la nota ANCI sulle norme di interesse per gli Enti locali

ANCI ha pubblicato la nota sulle norme di interesse di Comuni e Città Metropolitane contenute nel D.L. 9 agosto 2022 n. 115 convertito in Legge 142/2022 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” – cd aiuti bis, che contiene importanti misure in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

 

La redazione PERK SOLUTION