Durata dell’incarico dell’organo di revisione e sospensione termini per emergenza sanitaria

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – in data 22 settembre 2020 ha fornito un parere in merito ad un questo posto da un revisore contabile che lamenta la presunta illegittimità dell’attività svolta dal precedente collegio, in virtù del periodo di prorogatio, nel periodo ricorrente dalla nomina del nuovo collegio dal 21 febbraio al 24 maggio 2020. L’ente locale, a seguito di procedura di estrazione a sorte, ha nominato il nuovo collegio dei revisori contabili, che si è insediato in data 9 giugno 2020 (ancorché la deliberazione di nomina sia stata adottata in data 10 marzo 2020), in quanto il precedente collegio ha svolto le sue funzioni fino al 25 maggio u.s.
Nel precisare che non è competente a valutare la correttezza amministrativo-contabile dell’attività amministrativa e la legittimità dell’azione amministrativa, la Direzione della Finanza locale ha ricordato che, a norma dell’articolo 235 del TUEL, l’Organo di revisione dura in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. La Direzione ricorda, altresì, che l’art, 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, (c.d. Cura Italia), modificato dall’articolo 37 del D.L. n. 23/2020, ha disposto l’efficacia di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Nel merito, la deliberazione di nomina del nuovo collegio dei revisori, del 10 marzo 2020, deve essere correlata alle disposizioni normative del regolamento comunale sull’attività dell’organo di revisione, che stabilisce la tempistica dell’insediamento a seguito dell’esecutività della delibera di nomina. Di conseguenza, non si può escludere che durante il periodo di possibile sospensione del procedimento di nomina del nuovo collegio, (dal 23 febbraio al 15 maggio), a causa dell’emergenza Covid 19, non si sia perfezionato il procedimento di notifica della nomina ai nuovi revisori, come dimostrato dall’insediamento avvenuto in data 9 giugno 2020. Ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi e processuali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si deve tener conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sostituzione revisore dimissionario prima dello spirare del termine di preavviso

L’ente può procedere alla nomina del nuovo revisore senza aspettare il decorso effettivo del termine di 45 giorni previsto per la prorogatio dell’incarico e come preavviso delle dimissioni. È questa la risposta fornita dal Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ad un quesito posto da un Ente in merito alla possibilità di procedere alla sostituzione del revisore dimissionario, in relazione all’avvenuta procedura di estrazione a sorte per il rinnovo del revisore dei conti, nonché alla possibilità di considerare la prorogatio come momento indefettibile per la decorrenza delle dimissioni volontarie.
Il Ministero ricorda che l’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, a norma dell’articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, duri in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. Al fine di consentire il rinnovo dell’organo di revisione entro il termine di scadenza dell’incarico, l’articolo 5, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno n.23 del 2012, ha previsto che gli enti locali debbano dare comunicazione di tale scadenza alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno due mesi prima della scadenza stessa per permettere alla Prefettura di procedere all’estrazione per tempo. Ciò premesso, questo Ufficio ritiene che le disposizioni normative sopra menzionate non siano tra loro contrastanti, infatti la prorogatio è un istituto che può essere considerato a favore degli organi amministrativi, nel caso di scadenza dei termini naturali, ma non è un obbligo né occorre attendere il decorso effettivo dello stesso prima di procedere alla sostituzione dell’organo di revisione che, nel caso di specie, ha rassegnato le dimissioni poco prima la scadenza del mandato. Pertanto, si ritiene che codesto ente ha correttamente proceduto alla richiesta alla Prefettura competente al sorteggio, in considerazione della prossima sostituzione dell’organo di revisione e che il sorteggio effettuato sia valido.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proposta DDL di ripristino sorteggio presidente revisori e introduzione sorteggio nelle società partecipate

È stata depositata in Senato una proposta di DDL recante “Disposizioni per l’efficientamento della pubblica amministrazione”. L’obiettivo dell’iniziativa legislativa è rafforzare il percorso di miglioramento della performance delle pubbliche amministrazioni, apportando una serie di modifiche che mirano a rendere realmente indipendenti quegli organi della pubblica amministrazione, come gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), i segretari comunali e i revisori legali, che sono posti a presidio della legalità e degli interessi dei cittadini. Trattasi di interventi che si propongono di realizzare quell’ammodernamento dello Stato il cui ritardo tanto pesa sulla perdita di competitività del Paese e sull’aggravarsi del debito pubblico italiano. Il documento consta di sei articoli:

  • l’art. 1 interviene sugli obblighi di formazione continua previsti per i componenti degli OIV;
  • l’art. 2 prevede che per la nomina degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) si proceda mediante estrazione dall’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica, anziché attraverso la nomina diretta da parte dell’organo di indirizzo politico-amministrativo a seguito di procedura selettiva pubblica;
  • l’art. 3 prevede la realizzazione di un progetto per la creazione e l’utilizzo di un software unico di contabilità per gli enti locali, allo scopo di rendere accessibile online agli enti un sistema per la gestione della contabilità a livello nazionale, così da garantire una gestione contabile uniforme attraverso l’eliminazione dell’impiego dei vari software attualmente utilizzati dagli enti;
  • l’art. 4 introduce la modalità del sorteggio per la nomina dei segretari comunali, così da garantire una maggiore terzietà e imparzialità del segretario comunale e, di conseguenza, un esercizio maggiormente effettivo ed efficace delle prerogative di controllo ad esso attribuite;
  • l’art. 5 ripristina la precedente normativa in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali, con conseguente abrogazione dell’articolo 57-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157.
  • l’art. 6 estende la modalità dell’estrazione a sorte prevista per i revisori contabili degli enti locali ai revisori legali delle società a partecipazione pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION