Per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori è necessaria l’iscrizione nell’Elenco

L’articolo 57 ter del D.L. n. 124 del 2019 stabilisce che nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Al fine di procedere alla scelta, il Consiglio dell’ente locale è tenuto ad effettuare, al momento della delibera di nomina, una previa valutazione dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, quali l’inserimento del suddetto nominativo nell’Elenco dei revisori vigente a tale data. La valutazione discrezionale che l’ente locale è chiamato a svolgere, non può prescindere, in primo luogo, dall’esame del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale e, in secondo luogo, da una ponderazione degli interessi pubblici in gioco. Pertanto, la mancata iscrizione nell’Elenco dei revisori del componente dell’organo di revisione, nominato dal Consiglio dell’Ente con funzioni di presidente, costituisce vizio genetico tale da compromettere la potenziale capacità di nomina degli altri revisori considerati nel voto, cioè sia di quello con il medesimo maggior numero di voti, sia degli altri che avrebbero potuto avere diverse possibilità. In tal caso, l’ente deve procedere ad una nuova elezione dei nominativi considerati, previa valutazione dei requisiti previsti dalla legge. Dall’altro lato, voler ritenere valida la seduta consiliare di nomina, espone al rischio di eventuali ricorsi dei controinteressati nel procedimento di nomina. È quanto affermato dal Ministero dell’Interno con parere del 17 febbraio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION