Trasferimenti di personale per mobilità tra Unione di Comuni e Comuni

Nel caso in cui le Unioni di Comuni acquisiscono personale in mobilità dai Comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa fondata sul nuovo criterio della sostenibilità finanziaria, le stesse non potranno considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali, con applicazione di analogo criterio nei casi, peraltro di natura eccezionale, di passaggio in mobilità dalle Unioni di Comuni ai Comuni. È quanto ribadito dal Ministero dell’economia e delle finanze, con la nota n. 25401 del 24 settembre 2021, in risposta ad una richiesta di parere in merito ai trasferimenti di personale per mobilità tra enti locali, ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riguardo al corretto inquadramento dei passaggi diretti per mobilità tra Unioni di Comuni e Comuni.
Come chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 4/2021, l’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e smi e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni. Le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.
La neutralità finanziaria è garantita solo qualora le amministrazioni coinvolte nella procedura di mobilità siano soggette a regime limitativo assunzionale da turn aver (e non configurato come limite di spesa), per cui l’ente che riceve personale tramite procedure di mobilità non imputa gli oneri di tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni normativamente prevista, mentre l’ente che cede personale non considera la cessazione per mobilità come equiparata a quelle fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo. Nel caso, invece, di un regime limitativo delle assunzioni non basato sul turn aver ma su criteri di sostenibilità finanziaria, la mobilità non può considerarsi neutrale a livello finanziario, venendo meno i presupposti che ne giustificavano la neutralità in ragione del diverso meccanismo del turn over
L’unico intervento derogatorio in materia di utilizzazione di personale tra Comuni e Unioni di Comuni è stato introdotto dall’articolo 5, comma 3, del decreto attuativo del 17 marzo 2020, con la finalità di consentire l’assunzione di almeno una unità di personale nei Comuni c.d. “virtuosi” con meno di 5.000 abitanti e collocati al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1, dell’articolo 4, comma I, del medesimo decreto, che fanno parte dell’Unione di Comuni, per i quali la maggior spesa di personale consentita non risulta sufficiente all’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato. Per questi ultimi, infatti, è prevista la possibilità, nel periodo 2020-2024, di incrementare la propria spesa di personale, nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, con il conseguente vincolo di collocare tale unità in posizione di comando (quindi in assegnazione temporanea) presso la corrispondente Unione, con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale applicate alle Unioni di Comuni.

Mobilità tra enti, neutre quelle effettuate entro il 20 aprile 2020

La RGS ha fornito chiarimenti in merito agli oneri relativi la stabilizzazione delle posizioni di comando, ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 165/2001, con riferimento specifico alla mobilità da Regioni e Comuni.
La nota ricorda che con il nuovo sistema delineato dall’intervento normativo di cui all’articolo 33, commi 1,1-bis e 2, del decreto legge n. 34/2019, il legislatore ha introdotto, rispettivamente, per le Regioni a statuto ordinario, le Province e le Città metropolitane, ed i Comuni un innovativo principio in materia di facoltà assunzionali basato sulla sostenibilità finanziaria, in sostituzione del precedente criterio fondato sul turn over, introducendo una nuova disciplina maggiormente flessibile per il reclutamento di personale.
In tale modificato assetto di regolamentazione normativa, la neutralità finanziaria della mobilità sopra richiamata non può essere utilmente riconfermata ai fini della determinazione degli spazi assunzionali degli enti, essendo gli stessi ora correlati alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in relazione a specifici valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna differenziazione tra le diverse modalità di reclutamento e la diversa natura del rapporto: concorso, mobilità, tempo indeterminato, tempo determinato, ecc.) al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Per quanto attiene la concreta entrata in vigore del nuovo assetto normativo, il citato articolo 33 ha previsto l’emanazione di specifici decreti attuativi dei nuovi principi in materia di facoltà assunzionali, demandando agli stessi l’individuazione della data di entrata in vigore della nuova regolamentazione, di cui di seguito si riepiloga l’attuale situazione.
Per quanto riguarda Province e Città metropolitane, il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, non risulta ancora emanato. Pertanto, fino all’adozione di tale provvedimento, le amministrazioni di altri comparti che acquisiranno personale in mobilità da tali enti potranno considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica.
Con riferimento ai Comuni, il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e il Ministro dell’interno del 17 marzo 2020, all’articolo 1 (Finalità, decorrenza e ambito soggettivo), ha disposto l’applicazione delle nuove regole in materia di assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 20 aprile 2020. Al riguardo, si fa presente che con la Circolare del 13 maggio 2020 a firma congiunta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’interno (registrata dalla Corte dei conti) esplicativa del predetto decreto attuativo, è stato chiarito che “Al fine di non penalizzare i comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente…”.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data del 20 aprile 2020, se l’acquisizione di personale discende da mobilità dai Comuni che si sono avvalsi della facoltà di applicare transitoriamente la previgente normativa di cui al punto 1.1 della circolare 13 maggio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima, codesto Dipartimento potrà considerare l’assunzione neutrale, per il solo anno 2020, ai fini della finanza pubblica.
Viceversa, se l’acquisizione di personale discende da mobilità dai Comuni che non rientrano nelle procedure transitorie conservative della previgente normativa sopra richiamata, codesto Dipartimento non potrà considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica,
ma dovrà effettuarle a valere sulle facoltà assunzionali.

Contributo per mobilità del personale, erogazione acconto 2020

Il Ministero dell’Interno  comunica che è stato disposto il pagamento in acconto, nella misura del 50%, a favore degli enti locali, delle risorse assegnate nell’anno 2020 a titolo di “Contributo mobilità del personale” (D.P.C.M. 5.8.1988, n. 325, e D.P.C.M. 22.7.1989, n. 428) e di “Mobilità da enti dissestati” (Art. 260, comma 2, parte seconda, del D.Lgs 18.8.2000, n.267). Gli enti beneficiari possono visualizzare gli importi corrisposti sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” – “Pagamenti”.
Ad alcuni enti è stato erogato un importo inferiore al 50% in quanto nei confronti dei medesimi è stata attivata una procedura di recupero relativa a somme pagate ma non spettanti. Gli enti in questione hanno tardivamente segnalato la cessazione dal servizio di unità di personale di che trattasi percependo indebitamente somme non dovute. Al riguardo, il Ministero ricorda che rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, all’indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it , le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, del personale transitato per mobilità presso gli enti medesimi e per i quali viene assegnata una specifica contribuzione.
Sul sito INTERNET della Direzione Centrale, in Area Certificati (TBEL, altri certificati), selezionando la voce Accedi all’area certificati e successivamente “Accedi al sistema di Certificazione”, è possibile, dopo aver inserito le credenziali di accesso, già in possesso di ciascun ente, entrare nella sezione Consultazione area trasferimenti erariali – Personale in mobilità ove sono visualizzabili i nominativi di tutto il personale eventualmente transitato presso l’ente stesso, distinto a secondo della procedura di stabilizzazione/mobilità che ne ha disciplinato il trasferimento. Per ogni singola unità di personale viene anche riportato il corrispondente importo del contributo assegnato all’ente stesso. L’insieme degli importi attribuiti per ogni dipendente determina l’ammontare complessivo della spettanza giuridica del contributo annuale, assegnata a ciascun ente, visualizzabile sempre sul sito  istituzionale della Direzione Centrale, nell’area Banche dati degli enti locali – Consulta le banche dati – Trasferimenti erariali e Attribuzioni di risorse. Da ultimo, il saldo del restante 50% verrà disposto entro il mese di ottobre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION