La mobilità per interscambio non ha incidenza sulle capacità assunzionali

La mobilità tra Enti con scambio di personale appartenente alla stessa categoria giuridica, posizione economica e profilo, se avviene in termini contestuali, non comporta variazione della spesa complessiva del personale dipendente e, pertanto, rispetta il valore soglia stabilito dalle nuove regole assunzionali di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, così come attuato dal d.P.C.M. 17 marzo 2020. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Umbria, con deliberazione n. 117/2020, ad una richiesta di parere di un Comune volta ad appurare se la mobilità per interscambio, ex art. 7 del d.P.C.M. n. 325 del 1988, con un’altra Amministrazione comunale tra personale appartenente alla stessa categoria giuridica, alla medesima posizione economica ed allo stesso profilo, possa essere attuata alla luce della nuova normativa in materia di limiti assunzionali di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria.
Nel merito, la Sezione ricorda come il ricorso alla procedura di mobilità reciproca o bilaterale tra amministrazioni locali debba avvenire nella piena osservanza di cautele tese ad evitare che possano essere elusi i rigidi vincoli imposti dal legislatore in materia di contenimento della spesa complessiva del personale e di coordinamento della finanza pubblica, volti ad evitare che il trasferimento per mobilità possa essere utilizzato quale escamotage per instaurare nuovi rapporti di lavoro al di fuori dei limiti numerici e di spesa previsti dalla disciplina vigente. È necessario che la mobilità per interscambio garantisca il rispetto dei vincoli di spesa con riferimento a tutti gli enti coinvolti, in quanto, solo se si traduce in un “mero spostamento di personale da un’amministrazione ad un’altra…non ha incidenza sulle capacità assunzionali degli Enti. Tale spostamento deve avvenire entro un periodo congruo che consenta agli Enti di non abbattere le spese di personale qualora l’assunzione del dipendente in entrata slitti dal punto di vista temporale, rischiando di traslarsi all’esercizio successivo. E’ anche necessario, altresì, che i dipendenti rivestano il medesimo profilo professionale al fine di evitare costi aggiuntivi derivanti dai provvedimenti di riorganizzazione amministrativa ed appartengano alla stessa categoria economica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION