Progressioni verticali: il 50 per cento delle posizioni disponibili sono destinate all’accesso dall’esterno

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 115048/2022– in riscontro ad un quesito in merito alle tipologie di assunzioni che possono essere ricomprese nel calcolo della riserva prevista dall’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare se le assunzioni mediante procedura di stabilizzazione ex articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e quella mediante mobilità ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 siano rilevanti al fine di determinare la quota destinata alle progressioni verticali – ha chiarito che una volta determinato in base alla percentuale del 50% il numero delle posizioni disponibili destinate all’accesso dall’esterno, esse saranno accessibili solo e soltanto dall’esterno e, quindi, intangibili rispetto a qualsiasi altra procedura a carattere riservato, quantunque volta alla valorizzazione del personale già in servizio presso l’ente, come è il caso delle stabilizzazioni ex articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75/2001. Una volta individuato il cinquanta per cento da destinare all’esterno, l’ente potrà eventualmente decidere di coprire il fabbisogno di personale per il restante cinquanta per cento per cento facendo ricorso a progressioni verticali, stabilizzazioni o mobilità. La mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 non costituisce accesso dall’esterno in senso proprio, trattandosi di un procedimento diretto ad acquisire mediante cessione di contratto una professionalità già dipendente di una pubblica amministrazione e, quindi, “interna” all’apparato pubblico inteso in senso lato e contrapposto al mercato del lavoro esterno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Concorsi e mobilità, attivate su inPA le nuove funzionalità

Il Dipartimento della Funzione Pubblica comunica l’attivazione di nuove funzionalità sul portale inPA, anche grazie alle novità introdotte con il decreto “Pnrr 2” appena convertito in legge. “Nato in via sperimentale ad agosto del 2021, inPA si è evoluto in tempi record”, commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Con il ventaglio dei nuovi servizi interattivi, con la sua banca dati di circa 6 milioni di profili, popolata anche grazie ai protocolli d’intesa siglati con gli Ordini e le associazioni di professionisti, e con la possibilità di estendere le ricerche di personale ai 16 milioni di iscritti a LinkedIn Italia, il portale è un formidabile strumento per un accesso alla Pubblica amministrazione sempre più moderno, trasparente e digitale. A vantaggio di tutti: delle stesse amministrazioni, che possono ridurre carta e burocrazia; dei dipendenti, che possono tenere sotto controllo tutti gli avvisi di mobilità; dei cittadini, infine, che possono conoscere in tempo reale le opportunità di lavoro nella Pa e candidarsi con un clic.

Dal 1° luglio scorso le amministrazioni centrali e le autorità indipendenti possono pubblicare online i propri bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Per le stesse amministrazioni, e per i candidati che vorranno partecipare alle selezioni, l’uso del portale diventerà obbligatorio dal 1° novembre. Il ricorso a inPA sarà esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale con modalità che saranno definite, entro il 31 ottobre prossimo, attraverso un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza Unificata.

Dal 2023 la pubblicazione dei bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato e determinato avverrà unicamente sul portale e sul sito istituzionale dell’amministrazione che bandisce il concorso.

Da subito su inPA sono, invece, disponibili tutti gli avvisi di mobilità, che le amministrazioni sono tenute a inserire in un’apposita sezione. Come tutti i cittadini possono filtrare i bandi di concorso per categoria e per territorio e possono inviare la propria candidatura previa registrazione e inserimento delle proprie informazioni curriculari, così i dipendenti possono cercare le posizioni scoperte in tutta Italia e trasmettere la loro disponibilità.

Ogni amministrazione deve individuare un responsabile unico che, autenticandosi attraverso SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, scarica, compila e inoltra la richiesta di accreditamento. Le amministrazioni che intendano pubblicare bandi o avvisi per cui è previsto il pagamento di un contributo di partecipazione da parte dei candidati sono chiamate ad aderire a “pagoPA”.

 

La redazione PERK SOLUTION

DL 36/2022, PNRR2: Nota Anci sulle disposizioni in materia di personale

ANCI ha pubblicato una prima nota sulle disposizioni contenute nel DL 36/2022 in materia di personale negli enti locali.
La nota si occupa di dare una prima lettura interpretativa su alcuni temi tra cui la definizione dei profili professionali nella pianificazione dei fabbisogni di personale, il potenziamento amministrativo delle Regioni e delle politiche di coesione, le disposizioni sul conferimento di incarichi per il PNRR.

Diverse le misure per il pubblico impiego. Prevista la proroga del PIAO dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022. Dal 1° luglio 2022 l’accesso ai concorsi per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avverrà esclusivamente registrandosi al portale inPA.gov.it. Successivamente il ricorso al portale sarà esteso a Regioni ed enti locali con modalità che saranno definite in un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata.

Nei concorsi per il personale non dirigenziale si prevede l’espletamento di almeno una prova scritta e sempre di una prova orale, che comprenda l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Come già stabilito per i dirigenti, è prevista l’introduzione di sistemi di valutazione basati sulle competenze e sulle attitudini. Per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze devono essere valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti.

Si prevede una revisione del quadro normativo che regola la mobilità orizzontale nella Pa, a partire dalla creazione di un sistema di pubblicità unico e trasparente con gli avvisi per tutti i posti disponibili nelle amministrazioni centrali e locali, che saranno inseriti in un’apposita sezione del portale del reclutamento inPA. I dipendenti pubblici interessati alle posizioni vacanti potranno presentare apposita domanda tramite il portale. In arrivo, poi, restrizioni significative all’uso di mezzi alternativi di mobilità (ossia “comandi” e “distacchi”), per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo. Introdotte nuove disposizioni per il personale impiegato in organismi internazionali o dell’Unione europea.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nessun vincolo automatico di permanenza per i dipendenti assunti da meno di cinque anni

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel fornire riscontro ad una richiesta di Parere di un Comune in ordine alla interpretazione delle disposizioni dettate in materia di mobilità volontaria dei dipendenti pubblici dagli articoli 30 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 e 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha chiarito che dalla norma si evince che l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, è evidente che l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza.
Per il Dipartimento, depone in questo senso anche il disposto dell’ articolo 3, comma 7- ter, del decreto-legge 80/2021, nella parte in cui, dopo aver riaffermato che “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni”, aggiunge che “in ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”.  Ciò sta a significare che la corretta interpretazione della norma esclude che da essa possa inferirsi l’esistenza di vincoli automatici e paralizzanti per l’amministrazione, sia durante sia dopo il periodo di permanenza del personale nella sede di prima destinazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dal Mims la direttiva su obiettivi strategici e la gestione delle attività 2022

Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha emanato la direttiva che individua per l’anno 2022 gli obiettivi strategici per la realizzazione delle priorità dell’indirizzo politico di Governo nelle materie di competenza del Ministero, nonché gli obiettivi operativi annuali per l’attuazione dei predetti obiettivi strategici, con l’indicazione dello sviluppo temporale delle azioni programmate per il loro raggiungimento, i risultati attesi e gli indicatori per la verifica di realizzazione degli stessi e le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate alle strutture di pertinenza. Le priorità per il 2022 confermano l’impegno del Ministero per aumentare la sicurezza delle infrastrutture, della mobilità e delle persone, sviluppare infrastrutture sostenibili e resilienti, accrescere l’efficienza e la sostenibilità del sistema dei trasporti, operare in modo efficiente a supporto del sistema economico e sociale, raggiungere gli obiettivi del Pnrr nei termini previsti.  Gli obiettivi sono definiti in coerenza con l’Agenda 2030, tenendo conto dei target finali a livello europeo e connettendo i risultati attesi ai fondi stanziati in particolare dalle ultime leggi di bilancio e a quelli legati al fondo complementare e al PNRR. In sede di rendicontazione, i risultati raggiunti espressi in termini di impatto, andranno confrontati non solo con quelli attesi, ma anche con gli SDGs e con i target fissati a livello europeo, mentre la valutazione delle strutture organizzative coinvolte terrà conto dello sforzo realizzativo da esse compiuto.

Allegato 1 
Allegato 2 
Allegato 3 

ANCI, Decreto fiscale: Ok a mobilità anche nei piccoli Comuni

Il Decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri accoglie la richiesta dell’ANCI di fare chiarezza sui processi di mobilità nei piccoli comuni e sul mantenimento per questi nulla-osta preventivo dei sindaci (vedi notizia del 17 ottobre 2021)
Il D.L. n. 80/2021 ha riscritto la disciplina della mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni, eliminando il previo assenso degli enti di appartenenza. L’ANCI ha subito segnalato l’esigenza di mantenere il nulla osta preventivo per i Comuni, che sono a rischio di uno svuotamento degli uffici in considerazione della maggiore attrattività delle altre amministrazioni pubbliche, ed ottenuto utili modifiche in sede di conversione.
Tuttavia, la formulazione finale della norma ha fatto sorgere il dubbio interpretativo che per gli Enti locali con organici fino a cento dipendenti i processi di mobilità volontaria del personale siano in ogni caso preclusi, sia in entrata che in uscita, laddove la ratio originaria della norma intendeva invece escludere, per i Comuni più piccoli, solo la mobilità in uscita senza il previo assenso datore di lavoro.
Il Decreto fiscale, recependo la formulazione dell’emendamento ANCI, chiarisce in modo inequivocabile che tutti i Comuni, anche quelli di minori dimensioni, possono bandire procedure di mobilità volontaria, e che per i Comuni con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 l’amministrazione conserva la prerogativa del previo assenso alla mobilità dei propri dipendenti verso altre amministrazioni.
Si tratta di un “risultato estremamente importante per Anci e Comuni italiani per due ordini di motivi”, sottolinea Jacopo Massaro, sindaco di Belluno e delegato Anci a Personale e relazioni sindacali. “Da un lato perché il contratto degli enti locali è meno attrattivo di quello di altri comparti e nel momento in cui i dipendenti sanno di non essere subordinati ad un nullaosta da parte dell’ente di appartenenza si rischierebbe un’emorragia in Comuni e province a vantaggio del comparto regionale. Dall’altro perché l’arrivo delle risorse del PNRR – osserva il delegato Anci – ci fa entrare in una fase delicatissima in cui i Comuni saranno coinvolti maggiormente nella sua attuazione: trovarsi in una fase così delicata senza strumenti di governo dei propri dipendenti rischierebbe di far perdere le opportunità di spesa che l’Europa ha voluto aprire” (fonte Anci).

Dall’ANCI richiesta di chiarimenti su mobilità in ingresso e in entrata dei dipendenti di piccoli Comuni

Nel cosiddetto Decreto Reclutamento (DL 80/2021) si riscontrerebbero criticità per il personale dei piccoli Comuni con un numero di dipendenti non superiore a 100, assunti a tempo indeterminato. In questi enti, stando alla norma letterale, di cui al primo periodo della disposizione di cui al comma 1.1. dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/01, così come novellato dalla legge n. 113/2021, di
conversione del D.L. n. 80/2021, sarebbe esclusa la mobilità volontaria sia in uscita che in entrata, con con pesanti ricadute in termini gestionali che impedirebbero, soprattutto nei piccoli enti che ne hanno più bisogno, il reclutamento di personale con questa modalità. A segnalarlo è il segretario generale dell’Anci, che tramite una lettera solleva la questione al capo dipartimento della Funzione pubblica. 

Ad avviso dell’ANCI, la ratio della norma era invece di escludere, per tali Enti, la sola mobilità in uscita senza il previo assenso dell’Ente Locale, come si evince peraltro dagli altri periodi della disposizione stessa che introducono criteri restrittivi in tal senso per gli altri
enti locali. Pertanto, l’Associazione chiede di intervenire per chiarire la portata della disposizione e, se necessario, correggerla con una proposta normativa da inserire nel primo provvedimento utile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

RGS, reclutamento personale mediante procedura di mobilità volontaria

Con la nota prot. n. 45220 del 12/03/2021, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito alle procedure di reclutamento per mobilità volontaria, tenuto conto dei profili di natura finanziaria che le medesime procedure assumono, anche intercompartimentali, tra le pubbliche amministrazioni soggetti a regimi vincolistici in materia assunzionale.
Affinché la mobilità possa essere ritenuta neutra da un punto di vista finanziario, è necessario che non generi variazioni nella consistenza numerica dell’organico complessivo delle PA. Tale neutralità è garantita solo qualora le amministrazioni coinvolte siano soggette a regime limitativo assunzionale da turn over. Nel caso, invece, di un regime limitativo delle assunzioni non basato sul turn over, ma su criteri di sostenibilità finanziaria (come delineato dall’intervento normativo di cui all’art. 33 del D.L. n. 32/2019), la mobilità non può considerarsi neutrale; di conseguenza l’ente dovrà attingere dalle proprie facoltà assunzionali ai fini dell’imputazione degli oneri derivanti dalla mobilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Province, l’assunzione di personale mediante mobilità non ha valenza neutrale

Con la deliberazione n. 169/2020, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, fornisce chiarimenti ad un Ente Provincia in merito alla possibilità di fronteggiare delle carenze organiche acquisendo del personale in mobilità dei Comuni. L’Ente istante chiede di sapere se l’assunzione vada considerata o meno neutrale ai fini della finanza pubblica o vada ad erodere le proprie facoltà assunzionali, anche in presenza di altre mobilità in uscita (2 dirigenti, una Posizione organizzativa ed un Istruttore amministrativo trasferiti a seguito di mobilità in Regione).
La Sezione ricorda che con l’abrogazione del comma 420 dell’art. 1 della legge 190/2015 (ad opera dell’art. 1, comma 846, della l. 27 dicembre 2017, n. 205) – che prescriveva limiti all’assunzione di personale a tempo indeterminato – sia consentito all’ente effettuare assunzioni di personale anche attraverso l’istituto della mobilità. L’istituto della mobilità è disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001 (Testo unico in materia di pubblico impiego), che all’art. 30 dispone che le amministrazioni pubbliche possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
I giudici evidenziano, inoltre, come nell’attuale contesto normativo, non più basato sulla logica del turn over, ma su criteri di sostenibilità finanziaria, la mobilità non può più considerarsi neutra, non ricorrendo quelle ragioni e quegli elementi su cui si fondava la sua stessa neutralità. Nel precedente regime giuridico in materia di assunzione di personale, fino all’entrata in vigore dell’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni, la ragione della neutralità dell’acquisizione del personale mediante mobilità andava ricercata nel fatto che lo scopo ultimo da perseguire era quello di evitare aumenti della spesa del personale incontrollati non solo con riguardo al singolo ente, bensì dell’intero comparto pubblico. In questo senso la mobilità era considerata un istituto attraverso cui realizzare una più razionale distribuzione dei dipendenti già in servizio presso le diverse amministrazioni, che consentiva di conseguire un soddisfacimento del fabbisogno del personale senza dover assumere nuovo personale con consequenziale incremento della spesa della pubblica amministrazione intesa nel suo complesso. Il nuovo regime introdotto dall’art. 33 richiede, invece, il rispetto di determinate soglie di spesa relativa a tutto il personale di un singolo ente, calcolate in termini percentuali rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Si tratta, quindi, della necessità che la spesa del personale non superi determinate soglie e, evidentemente, tali soglie fanno riferimento al singolo ente e non di quella dell’intero comparto pubblica amministrazione. Tali considerazioni valgono anche per l’attuale situazione in cui versano le province rispetto alle quali non è stato adottato il relativo decreto ministeriale attuativo. Invero, a parte l’attuale rilievo della spesa complessiva di personale del singolo ente, nel rapporto tra i due enti viene a mancare quel necessario elemento che si sostanziava nel fatto che entrambi gli enti fossero soggetti a limitazioni assunzionali. E nel caso di assunzioni eseguite dalle province – per le quali non è stato ancora adottato il decreto attuativo – mediante mobilità da comuni – in cui è stato adottato il decreto attuativo – per uno dei due enti (il comune) non sono più operativi limiti assunzionali ma solo criteri di sostenibilità finanziaria. Ne deriva che l’Ente, non potendo considerare neutra la mobilità in entrata, dovrà procedere ad una generale valutazione delle proprie facoltà assunzionali in cui includere anche la valutazione delle mobilità in uscita.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le nuove capacità assunzionali

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 32-2020 ha fornito il proprio parere ad una serie di quesiti in merito alle assunzioni a tempo indeterminato al fine di poter coprire i posti vacanti dell’ente avente meno di 1.000 abitanti. I giudici contabili hanno evidenziato che in base alla nuova disciplina, di cui all’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019, poi modificato dall’art. 17, comma 1-ter, d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 8/2020, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, come definito dal decreto ministeriale pubblicato in G.U. n. 108 del 27-04-2020. A differenza di quanto espressamente previsto dal citato art. 1, comma 562, la nuova disciplina non fa più riferimento ad un “limite di spesa” e cioè all’ammontare della spesa complessiva per il personale sostenuto dall’ente nel 2008, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali (cfr. Corte conti, Sez. aut. n. 4/SEZAUT/2019/QMIG), ma individua una diversa modalità di governo della spesa corrente per spesa di personale, e cioè una “facoltà assunzionale” dell’ente calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente. Si tratta dunque di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’ente nella riscossione delle entrate e la definizione, con modalità accurate, del FCDE. Sicché, nel momento in cui l’ente procederà a bandire una procedura per l’assunzione di una o più unità di personale a tempo indeterminato occorrerà verificare se sussistano gli spazi assunzionali consentiti dal valore di soglia di spesa come sopra disciplinato. L’omesso riferimento agli “oneri relativi ai rinnovi contrattuali” (espressamente escluso dal limite di spesa previsto dall’art.1, comma 562) appare del tutto coerente con la nuova modalità di governo della spesa introdotta dal legislatore; infatti, mentre lo spazio assunzionale consentito all’ente va calcolato sulla base della descritta disciplina, il controllo sulla copertura e sulla compatibilità dei costi quantificati del Ccnl per il comprato Regioni Enti locali con gli strumenti di programmazione e di bilancio seguirà le regole proprie stabilite dagli artt. 40 del d.lgs. n. 165/2001 per i controlli finanziari previsti in relazione agli oneri recati dai rinnovi contrattuali. Sotto questo profilo, le due modalità di determinazione della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (quella prevista dal comma 562 e quella introdotta dal d.l. n. 34/2019) nella sostanza coincidono.
Elemento differenziale da segnalare è dato anche dalla non riconduzione dell’Irap tra le spese da prendere in considerazione per quantificare le spese del personale (art. 2, comma 1, lett. a, del d.m.); si tratta, tuttavia, di una differenza da ritenere coerente con il diverso modello di governo delle assunzioni da parte dei comuni sopra descritta che, anziché prevedere un limite di spesa, e cioè un parametro economico, di stock, a carattere rigido (come quello di cui al citato art.1, comma 562), stabilisce una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell’ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION