Milleproroghe 2024: Pubblicata in G.U. la legge di conversione

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2024, la legge febbraio 2024, n. 18 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, nonché il testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18.

 

La redazione PERK SOLUTION

Milleproroghe 2024, nota Anci sulle misure principali per Comuni e Città metropolitane

Anci ha pubblicato una nota sulle misure principali per Comuni e Città metropolitane contenute nel decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” cd “Milleproroghe”.

Tra le diverse disposizione di interesse segnaliamo:

  • art. 1, comma 6, lettera b) (assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità), il quale proroga al 30 giugno 2024 le misure volte a favorire l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. In particolare, la norma è volta a prorogare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
  • art. 2, comma 2, che proroga dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per l’attuazione dell’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. La proroga del termine de quo si rende necessaria anche in considerazione della circostanza che, presso il Ministero dell’interno, in esito agli incontri di un apposito Gruppo di lavoro, è stato predisposto uno schema di disegno di legge delega al Governo per la riforma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL) e, nella riunione dello scorso 7 agosto, il Consiglio dei ministri ha avviato l’esame del disegno di legge. Nello specifico, nella revisione del TUOEL è prevista la facoltà, e non più l’obbligo da parte dei comuni, di esercitare le funzioni fondamentali in via associata. Al riguardo, si evidenzia che tale intervento normativo tiene conto dell’indirizzo della Corte costituzionale (sentenza 4 marzo 2019, n. 33) secondo il quale la previsione generalizzata dell’obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali sconta un’eccessiva rigidità al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, per motivi di collocazione geografica, per caratteristiche demografiche e socio -ambientali, la convenzione o l’unione dei comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell’intera disciplina. Si supera, pertanto, il principio dell’obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali che diventano dunque facoltative.
  • art. 2, comma 6, La disposizione in esame è finalizzata a posporre di un ulteriore anno l’obbligo di ricostituzione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL) e il relativo ripiano, obbligo posto a carico degli enti in dissesto per effetto dell’articolo 16, comma 6 -ter e seguenti, del D.L. 115/2022 (conv., con modificazioni, dalla legge n. 142/2022, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”). Al riguardo, si rappresenta che già l’art. 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (conv., con modificazioni, dalla L 21.6.2023, n. 74), al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento, nonché l’adozione del bilancio di previsione 2023-2025, a favore degli enti in dissesto finanziario che hanno incassato le anticipazioni di liquidità, ha posticipato di un anno – ossia al 2024 in sede di approvazione del rendiconto 2023 – l’obbligo di iscrizione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL) nel proprio bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION