Conversione DL Milleproroghe 2022, approvato definitivamente dal Senato

Con 196 voti favorevoli e 26 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Tra le misure di interesse per gli enti locali ricordiamo:

Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni
Il comma 1 dell’articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni 2009-2012; la lettera a) del successivo comma 3 prevede un’omologa proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020.

Stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni
Il comma 3-bis dell’articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni) possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro dipendente a termine, fermo restando il rispetto delle condizioni poste dalla disciplina transitoria in oggetto.

Differimento di termini connessi all’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione
La lettera a) del comma 12 posticipa al 30 aprile 2022 il termine per l’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (ed al 30 marzo 2021 il termine per l’adozione, da parte di struttura governativa, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni). Insieme e correlativamente, sospende l’applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie previste per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente indi confluiti nel predetto Piano integrato.

Assunzioni negli uffici di diretta collaborazione nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti
Il comma 12-quater dell’articolo 1 estende fino al 31 dicembre 2026 ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.0000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la possibilità, già prevista a regime per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa.

Contratti a termine stipulati da società in house qualificate
L’articolo 1, comma 13-bis, detta una disciplina speciale, in deroga alla normativa vigente, per le assunzioni a termine effettuate dalle società in house qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l’accelerazione degli investimenti pubblici.

Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
L’articolo 1, comma 28-bis  proroga (dal 30 settembre 2022) al 30 settembre 2023:
i) il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 – di cui all’art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 – limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti
direttamente dai comuni;
ii) il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.

Proroga di termini relativi a opere di messa in sicurezza di edifici e territorio
L’articolo 1-bis, proroga di tre mesi i termini per l’affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dai commi 139 e 139-bis della legge di bilancio 2019, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021.
Il comma 5-novies dell’art. 3 reca ulteriori proroghe ai termini previsti per gli adempimenti relativi ai contributi in questione, limitatamente a quelli riferiti all’anno 2022.

Proroga dei termini per l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni
L’articolo 2, comma 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del D.L. 78 del 2010. Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, della Corte costituzionale, a seguito della quale è stato istituito un gruppo di studio per la modifica dell’ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell’interno.

Aggiornamento canone locazioni passive PA
Il comma 3, dell’articolo 3, proroga per l’anno 2022 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

Liquidità delle imprese appaltatrici
L’articolo 3, comma 4, proroga al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.

Riparto del Fondo di solidarietà comunale
Il comma 5 dell’articolo 3 estende a regime l’applicazione della disposizione – ora limitata agli anni 2018-2021 – che prevede l’assegnazione di un importo massimo di 25 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, in favore dei comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi, anche successivamente all’applicazione del meccanismo correttivo già previsto dalla normativa vigente. Conseguentemente, è eliminata la disposizione che prevedeva che, successivamente all’anno 2021, tale importo fosse destinato ad incremento del contributo in favore dei comuni che danno luogo a fusione o a fusione per incorporazione.

Definizione transattiva di debiti commerciali e rimodulazione dei piani di riequilibrio degli enti locali 
Il comma 5-ter dell’articolo 3 modifica il termine di riferimento per lo smaltimento dei debiti commerciali a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro, introdotto dalla legge di bilancio per il 2022. I debiti commerciali oggetto della definizione transattiva sono quelli certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (e non, come precedentemente previsto, al 31 dicembre 2021) (lett. a)). Inoltre, si proroga di trenta giorni il termine entro il quale i comuni in predissesto, che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possono comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano di riequilibrio finanziario (lett. b)). Conseguentemente è prorogato di trenta giorni anche il termine entro cui gli enti presentano la proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano, successivamente alla comunicazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (lett. c)).

Province in dissesto finanziario
Il comma 5-quater dell’articolo 3 stabilisce un nuovo termine di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio 2023, entro il quale le province in dissesto finanziario, che presentano l’ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, possono raggiungere l’equilibrio finanziario.

Tari: proroga del termine per l’approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti
Il comma 5-quinquies dell’articolo 3 prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i
piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine della Tari viene, dunque, disgiunto a regime da quello del bilancio di previsione.

Svincolo di avanzi di amministrazione per spese correnti per far fronte all’emergenza COVID-19
L’articolo 3, comma 5-sexies estende all’esercizio finanziario 2022 la vigenza delle disposizioni contabili, previste in favore degli enti territoriali per gli anni 2020 e 2021 dal decreto-legge n. 18 del 2020 (come modif. dalla L. n.178/2020), che consentono l’utilizzo degli avanzi di amministrazione per spese correnti da destinare ad interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dalla pandemia da COVID-19. Si tratta delle quote che ciascun ente territoriali individua in relazione ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che queste ultime non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e che non si
tratti di somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Operazioni di rinegoziazione di mutui enti locali
Il comma 5-octies dell’articolo 3 estende fino al 2024 l’applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Proroga di termini per i comuni in predissesto
Il comma 5-decies dell’articolo 3 in primo luogo proroga (dal 31 gennaio 2022) al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale i comuni in predissesto che presentano criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, devono trasmettere il piano di riequilibrio finanziario alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accedere alla ripartizione di un fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 (lett. a)). In secondo luogo, proroga (dal 31 gennaio 2022) al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (lett. b)).

Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali
Il comma 5-quaterdecies dell’articolo 3 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine valevole per i soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale (prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate) per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla disciplina vigente.

Differimento termini per la deliberazione del bilancio di previsione enti locali del triennio 2022-2024
I commi 5-sexiesdecies e 5- septiesdecies dell’articolo 3 dispongono il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 al 31 maggio 2022, autorizzando, pertanto, l’esercizio provvisorio fino a tale termine.

Misure organizzative per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle Regioni
Il comma 5-duodevicies esonera gli enti locali dalla verifica di alcune condizioni stabilite dalla legislazione nelle operazioni di accollo dei mutui dei medesimi enti da parte dello Stato. Il comma stabilisce, inoltre, che un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Le risorse sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell’importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi.

Proroga del termine per l’individuazione da parte delle città metropolitane dei progetti di Piani integrati
Il comma 6-ter dell’articolo 3, modificando l’art. 21 del D.L. 152/2021, estende da centotrenta a centotrentacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 152/2021 (7 novembre 2021), il termine entro il quale le città metropolitane dovranno individuare i progetti per la realizzazione dei piani urbani integrati del PNRR, e prevede, altresì, che il livello progettuale richiesto per l’ammissibilità dei medesimi progetti non sia inferiore al progetto di fattibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Milleproroghe 2022, le proposte emendative di ANCI

Anci ha pubblicato le proposte emendative inviate alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” cd milleproroghe.
Tra le proposte segnaliamo la proroga, per gli anni 2022 e 2023, delle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità che dovrebbero consentire l’accantonamento al 95 per cento per tutti gli enti e al 90 per cento per quelli in regola con i tempi di pagamento dei debiti commerciali. Di particolare interesse la proposta di sganciare i termini, a decorrere dal 2022, di approvazione del PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettivo, fissandoli al 30 aprile, da quelli di approvazione del bilancio di previsione.
Viste le difficoltà connesse al perdurare dello stato di emergenza, al fine di agevolare in particolare gli enti di minori dimensioni in crisi finanziaria, è proposta l’ampliamento ulteriore dei termini, già opportunamente prorogati dalla legge di bilancio 2022, per l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con riferimento ai casi di avvio della procedura nel secondo semestre 2021. Viene proposta anche l’introduzione di norme sull’utilizzo più flessibile degli avanzi per gli enti in disavanzo complessivo, che oggi sono colpiti da limiti troppo stringenti. Oltre a questo viene richiesto l’inserimento di norme per la migliore applicabilità delle riformulazioni, e non solo delle rimodulazioni, dei piani di riequilibrio previsti dalla legge di bilancio per il 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Decreto Milleproroghe 2022 – Le misure di interesse per gli Enti locali

È stato pubblicato in G.U. n. 309 del 30-12-2021 il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, c.d. decreto Milleproroghe.
Di seguito, riportiamo le disposizioni di interesse per gli enti locali (Scarica nota in Pdf).

Termini in materia di assunzioni (art. 1, comma 1)
Sono prorogati al 31 dicembre 2022 i termini, attualmente fissati al 31 dicembre 2021, per l’assunzione di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni pubbliche e per la concessione, ove prevista, delle relative autorizzazioni ad assumere. Lo scopo della norma è quello di consentire l’utilizzazione, anche per l’anno 2022, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti, che non siano state utilizzate nei tempi previsti, contando sulla disponibilità dei budget già accantonati da leggi precedenti ed evitando che gli stessi vadano in economia.

Piano integrato di attività e organizzazione (art. 1, comma 12, lett. a)
Si rinvia al 30 aprile 2022 il termine per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e, conseguentemente, anche per l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 6, comma 5 del DL n. 80/2021 con il quale sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano. Si prevede, inoltre, che il Piano tipo sia adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in luogo di un provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio. Si dispone, infine, che, fino alla data del 30 aprile 2022, sia sospesa l’applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata adozione degli adempimenti che sono assorbiti dal PIAO.

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (art. 1, commi 26-27)
Si consente fino al 31 marzo 2022 il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, nei confronti dei lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU) della regione Calabria.
È altresì previsto che le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di pubblica utilità, di cui si avvalgono le diverse amministrazioni pubbliche della regione Calabria, siano finanziate con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione – utilizzate fino ad oggi solo per incentivare le assunzioni dei lavoratori socialmente utili determinando di fatto una equiparazione delle due tipologie di lavoratori quanto alla fonte di finanziamento della misura.

Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni (art. 2, comma 1)
Nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33 e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, si dispone la proroga al 30 giugno 2022 dei termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (già prorogati al 31 dicembre 2021 dall’art. 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162). Sul punto, la relazione illustrativa chiarisce che la proroga si rende necessaria in considerazione della circostanza che presso il Ministero dell’Interno sia in corso di definizione il disegno di legge delega per la riforma del TUEL, che prevede la facoltà e non più l’obbligo da parte dei comuni di esercitare le funzioni fondamentali in forma associata.

Proroga di termini in materia di assemblee societarie (art. 3, comma 1)
È prorogato al 31 luglio 2022 il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2021 dall’art. 6 del D.L. n. 105/2021) relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni possono quindi prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione: tali società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2370, comma 4, c.c. senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le società a responsabilità limitata potranno ancora consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479, comma 4, c.c. ed alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Proroga del blocco degli adeguamenti Istat dei canoni di locazione passiva per le pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 3)
Si estende a tutto il 2022 quanto previsto dal D.L. n. 95/2012 (art. 3, comma 1) in merito al blocco degli adeguamenti Istat relativi ai canoni di locazione passiva dovuti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

Liquidità delle imprese appaltatrici (art. 3, comma 4)
È prorogata ulteriormente la disposizione prevista dall’art. 207 del D.L. n. 34/2020 (legge n. 77/2020), che dispone l’innalzamento, dal 20 al 30 per cento, della percentuale di anticipazione del prezzo contrattuale a favore dell’appaltatore (nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante), di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. Sul punto, si rimanda alla Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che contiene alcuni chiarimenti interpretativi circa l’art. 207 del D.L. n. 34/2020 relativo alle “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”.

Fondo di solidarietà comunale (art. 3, comma 5)
Il progressivo rafforzamento della componente perequativa nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale ha comportato alcune distorsioni nella redistribuzione fondo medesimo, che hanno di fatto richiesto, a più riprese, l’intervento del legislatore, con la previsione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si viene a determinare con l’applicazione dei criteri perequativi basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, soprattutto nei comuni di minori dimensioni. Con il D.L. n. 50/2017, il meccanismo per la mitigazione degli effetti della perequazione è stato stabilizzato all’interno del Fondo di solidarietà comunale, per gli anni dal 2018 al 2021, con la previsione di un apposito accantonamento, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui (derivanti da fondi comunali non utilizzati e trasferiti al FSC), ripartito tra i comuni che presentano gli scostamenti negativi nella dotazione del Fondo rispetto alle risorse storiche, per evitare, nel periodo di transizione, eccessive penalizzazioni (comma 449, lettera d-bis) della legge n. 232/2016). Con la disposizione contenuta nell’art. 3, comma 5 si garantisce, anche per l’anno 2022, che le risorse del Fondo, nel limite massimo di 25 milioni di euro, siano finalizzati ai Comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo medesimo per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa.
Dal 2023, tali risorse saranno destinate ad incremento del contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione.

Proroga termini in materia di edilizia scolastica (art. 5, comma 1)
Sono prorogati al 31 marzo 2022 i termini di cui al comma 4 dell’art. 232 del D.L. n. 34/2020, relativi ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza sanitaria. È prorogato, inoltre, il regime di semplificazione procedurale, previsto dal successivo comma 5 del medesimo art. 232, per l’adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica. Il comma 5 dispone: “Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare”.

Proroga di misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari (art. 8, comma 3)
È prorogata, al 31 dicembre 2022, la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali. Parimenti, è prorogato, al 31 dicembre 2022, il divieto di assegnazione del personale dell’amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni.

Gestione commissariale di Roma (art. 13)
È prorogato al 1° gennaio 2023 il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2022, entro cui Roma Capitale presenta le istanze di liquidazione dei crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro.

Commissario Cortina d’Ampezzo (art. 13, comma 3)
Al fine di garantire la chiusura delle attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, anche in considerazione dell’importanza strategica che assume l’ultimazione dei lavori sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, l’incarico del Commissario di Governo di Cortina è prorogato al 30 aprile 2022.

Riacquisizione della titolarità dei debiti e dei crediti nei confronti della regione Lazio (art. 13, comma 4)
Si disciplina la possibilità per il Comune di Roma Capitale di riacquisire la titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio della gestione commissariale.

Proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa (art. 15)
È prorogata al 31 dicembre 2022 la conclusione dei processi amministrativi e contabili relativi all’avviso pubblico “Educare in Comune”, pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia in data 1° dicembre 2020, che destina risorse a tutti i Comuni, come previsto dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, in attuazione dell’art. 105 del D.L. n. 34/2020 (legge n. 77/2020).

Proroga di termini in materia di giustizia tributaria, amministrativa e contabile (art. 16, commi 3 -5 – 6 e 7)
È prorogata fino al 31 marzo 2022 la trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo e tributario. Fino al termine suddetto le adunanze e le udienze che si svolgeranno davanti alla Corte dei conti e alle quali può prendere parte il pubblico, si celebreranno a porte chiuse. Prorogate fino al 31 marzo 2022 le misure in materia di giustizia contabile.

Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti (art. 20)
A seguito della Comunicazione C8442 del 18 novembre 2021, con cui la Commissione Europea ha prolungato al 30 giugno 2022 i termini di vigenza del Quadro temporaneo degli aiuti di stato – Temporary Framework-Covid 19, viene prorogata la scadenza del Regime quadro della disciplina degli aiuti, di cui al Capo II del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare:
• sono prorogate al 30 giugno 2023 le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili che possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni (art. 54, comma 7-quater);
• sono prorogati al 30 giugno 2022 gli aiuti alle imprese sotto forma di garanzie (art. 55, comma 8) e di tassi di interesse agevolati (art. 56, comma 3);
• gli aiuti individuali nell’ambito del regime di sovvenzioni salariali possono essere concessi entro il 30 giugno 2022, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente, e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto, o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto (art. 60, comma 4);
• gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti possono essere concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022 (art. 60-bis, comma 2, lett. a);
b) l’aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nell’anno 2020, nell’anno 2021 o nell’anno 2022 (art. 60-bis, comma 2, lett. b);
• le misure concesse sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 (nuovo comma 6-bis, art. 60-bis);
• per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020, all’annualità 2021 e all’annualità 2022 (art. 61, comma 2).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dal Consiglio dei Ministri l’Ok al decreto milleproroghe 2022

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 dicembre 2021 ha approvato il Decreto-legge di proroga termini, tra gli altri, relativi alle facoltà assunzionali di alcuni ministeri, alle procedure concorsuali e alla validità delle graduatorie, alla validità delle patenti di guida di Paesi non appartenenti all’Unione europea, al fondo di solidarietà comunale, alla possibilità per i laureati dei corsi di medicina e chirurgia di concorrere all’assegnazione degli incarichi oggetto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, alla possibilità per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di istaurare rapporti professionali a tempo determinato con il SSN, al trattamento di integrazione salariale in favore delle imprese di rilevante interesse nazionale, alla modifica del regime degli aiuti di Stato così come modificato durante l’emergenza da COVID-19.

Tra le disposizioni di interesse, evidenziamo la proroga al 31.12.2022 del termine entro il quale procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 in applicazione della legge n. 244/2007 e del decreto legge n. 112/2008 (art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216).

È previsto il rinvio del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) al 30 aprile 2022. Il piano, come noto, è adottato dagli organi di indirizzo politico e per le amministrazioni che ne sono sprovviste, dagli organi di vertice in relazione agli specifici ordinamenti. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta e ha durata triennale, con aggiornamento annualmente entro la predetta data. Il Decreto attuativo del PIAO  prevede che, in sede di prima applicazione, il termine di adozione del piano sia differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, ovvero al 31 luglio 2022. Fino al predetto termine non si applicano le relative sanzioni.

 

 

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