Con deliberazione n. 170/2021, la Corte dei conti, Sez. Piemonte – in risposta ad una richiesta di parere volta a conoscere se le disposizioni di cui all’art. 3 del D.L. n. 95/2012 costituiscono un limite all’esecuzione da parte di un Comune di lavori di miglioria su un bene di terzi condotto in locazione e non destinato ad attività istituzionali, in assenza di un‘ipotesi certa di acquisto– ha chiarito che non sussiste un generale divieto all’esecuzione di lavori di migliorie su beni di terzi condotti in locazione, per i quali non sia certa la prospettiva d’acquisto. Il principio contabile di cui al punto 4.18, allegato n. 4/3 al D. lgs 118/2011, implicitamente conferma la possibilità di eseguire migliorie su immobili di terzi di cui l’ente si vale in locazione, disciplinandone i criteri di ammortamento e richiedendo, in tal caso, un esplicito parere del revisore sulla convenienza dell’iniziativa. Nella valutazione della convenienza dell’operazione che rientra nella sfera di discrezionalità dell’ente, andrà tenuta presente anche la finalità di cui all’art. 3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, evitando condotte che – avuto riguardo all’uso a cui il bene è destinato, alla durata del contratto di locazione in relazione alla vita utile dell’investimento, al regime contrattuale dei rimborsi per eventuali migliorie, alle effettive prospettive di futura acquisizione del bene – possano essere considerate elusive della citata norma, in quanto, nel caso concreto, abbiano l’effetto di trasferire al proprietario del bene risorse maggiori di quelle consentite dal tetto massimo di spesa stabilito per i canoni di locazione.
Autore: La redazione PERK SOLUTION