Appalti pubblici: il Consiglio di Stato ribadisce la differenza tra migliorie e varianti

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, allorquando si applichi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre distinguere tra migliorie e varianti: le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito (cfr. C.d.S., Sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5160; 20 febbraio 2014, n. 819; Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Sez. V, 18 febbraio 2018, n. 1097; 21 giugno 2021, n. 4754).

La proposta migliorativa consiste in una soluzione tecnica che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investe singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. È quanto evidenziato dal Consiglio, Sezione V,  con sentenza 21 settembre 2022, n. 8123.

 

La redazione PERK SOLUTION