Conto del consegnatario delle azioni e partecipazioni: esposizione dei valori in base al metodo del P.N.

Come noto, i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato (art. 20, lett. c) R.D. 23.5.1924 n. 827) per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, esteso agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. Per gli enti locali, il DPR 31.1.1996 n. 194 ha approvato il mod. 22 relativo al conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni. L’art. 233 del TUEL e s.m.i. prevede che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

Al riguardo, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con nota del Presidente, che integra la precedente circolare n. 1.2023 (punto 2.4 di pag. 8), fornisce indicazioni per il deposito dei conti giudiziali del consegnatario dei titoli azionari, in conformità alla più recente giurisprudenza in materia.

La nota ribadisce che il consegnatario delle azioni è il Sindaco o il Presidente, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, ove non nomini uno o più dirigenti cui affidare  la gestione delle partecipazioni, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 D.Lgs 175/2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato”. Il “consegnatario di titoli azionari” assume i compiti e le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate: esercizio dei diritti di socio; rendita del conto giudiziale; relazione finale ed inventari. il Mod. 22 deve riportare tutte le partecipazioni detenute dall’ente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni. Anch’esse, infatti, presuppongono una gestione, l’esercizio di diritti di socio e l’esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l’inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione. Pertanto, devono essere documentate, con apposita relazione, le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (cfr. sentenze Sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; Sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; Sez. Veneto,18.10.2017 n. 122).

Sulla questione relativa all’individuazione della quantità e del valore da indicare nei conti giudiziali, la nota ribadisce che i conti del consegnatario debbano rappresentare la situazione reale dei titoli, costituita dalla consistenza iscritta nello stato patrimoniale con indicazione delle variazioni di consistenza, in aumento o in diminuzione, intervenute nell’anno, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata dalle scritture patrimoniali. È, quindi, lo stato patrimoniale, il documento contabile da aggiornare in base alla reale consistenza patrimoniale cui fare riferimento per rappresentare il valore della partecipazione aggiornato.

Circa il valore da indicare nel suddetto modello 22, la Sezione richiama il principio contabile di cui all’All. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011, punto 6.1.3., secondo cui nel bilancio dell’ente le partecipazioni in società controllate e  partecipate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426 del Codice civile. La giurisprudenza contabile in materia ha, sul punto, precisato che la disciplina che regolamenta la metodologia di valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto ha la finalità di consentire di prendere in considerazione, nel bilancio del soggetto partecipante: le quote di utili; le perdite; e tutte le altre variazioni del patrimonio netto della società partecipata. L’applicazione di tale metodo, coerente con il D.Lgs. n. 118/2011, consente di evidenziare la situazione finanziaria reale delle partecipazioni e della loro incidenza sul bilancio dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION