Scorrimento graduatoria per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

Con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale del 28 marzo 2023, in applicazione dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 74.228.252,24 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

I Comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell’allegato A, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, della legge n.145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso del richiamato decreto del 28 marzo 2023, già inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tutti i Comuni assegnatari delle risorse per l’anno 2021 sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura (Vedi enti non ammessi al finanziamento).

Il rispetto delle disposizioni sopra richiamate dovrà essere attestato per ciascun CUP dal Soggetto attuatore che dovrà sottoscrivere, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rispetto degli obblighi connessi all’attuazione di interventi a valere sul PNRR (Allegato n.1-bis “Attestazione rispetto obblighi PNRR” al Manuale di Istruzioni per il Soggetto Attuatore – Medie Opere), sottoscritta esclusivamente dagli Enti finanziati con il presente Decreto di scorrimento della graduatoria.

La dichiarazione, datata e firmata dal legale rappresentante del Soggetto attuatore, dovrà essere caricata nel modulo ReGiS denominato Configurazione e Gestione delle Operazioni nella sezione “Anagrafica Progetto” all’interno della sottosezione “Localizzazione Geografica” dove è possibile accedere alla funzione “Carica documentazione”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributi per messa in sicurezza asili nido e scuole dell’infanzia

È stato pubblicato in G.U. n. 67 del 18 marzo 2021 il DPCM 30 dicembre 2020, concernente Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il provvedimento definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema BDAP MOP. Le risorse messa a disposizione ammontano, complessivamente, ad euro 700 milioni di euro. La somma complessiva di 560 milioni di euro, ripartita in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2025, è destinata al finanziamento di progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione, mentre la somma complessiva di 140 milioni di euro, ripartita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, è destinata al finanziamento di progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.
Ciascun comune può fare richiesta di contributo per un massimo di due progetti a valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) , b) e c) e comma 3; nel caso di richiesta di contributo per progetti di strutture in comune tra più enti, è tenuto a presentare richiesta esclusivamente il comune capofila, individuato a seguito di specifica convenzione stipulata tra gli enti interessati. Il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell’opera, anche per le relative spese di progettazione definitiva, esecutiva o definitiva-esecutiva nel caso in cui le stesse, al momento della presentazione della domanda, siano comprese nel quadro economico dell’opera che si intende realizzare.

Autore: La redazione PERK SOLUTION