Contributi ai comuni per messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 18 luglio 2022, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l’anno 2022 i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 450.000.000,00.

Gli enti locali interessati hanno già provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 10 marzo 2022. Le citate istanze – ai sensi del comma 141 della predetta legge n.145/2018 – possono essere “nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.”

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

La normativa inoltre prevede che, “ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, (come in effetti è avvenuto) l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione rispetto alle entrate finali di competenza desumibili risultanti dai rendiconti della gestione del 2019 assicurando, comunque, ai comuni con risultato negativo un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.”

Il decreto interministeriale riporta due allegati:

Allegato 1, che contiene l’elenco degli Enti ammessi al finanziamento, per un totale di 9.547 opere pubbliche a fronte di 5.223 istanze trasmesse per un importo totale richiesto pari ad € 5.875.792.971,88;

Allegato 2, che contiene l’elenco dei 385 Enti assegnatari del contributo e delle relative 553 opere pubbliche finanziate, rientranti tutte nella tipologia A) “investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del territorio a rischio idrogeologico” prevista all’articolo 1, comma 141, per un importo pari ad € 448.580.224,51 tenendo conto delle risorse attualmente disponibili.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione dei contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva assegnati dall’anno 2017 al 2019

Con riferimento al contributo a copertura della spesa di progettazione, assegnato dall’anno 2017 al 2019, ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, e nell’anno 2021 e 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, il Ministero dell’interno informa che a tutti gli enti beneficiari di detti contributi è stata trasmessa a mezzo PEC una nota, indirizzata al rappresentante legale, al segretario generale, al responsabile del servizio finanziario e al responsabile dell’ufficio tecnico, con cui si invita gli enti stessi a procedere alla presentazione del rendiconto.

Nella nota medesima si precisa che la rendicontazione dovrà essere effettuata mediante il modello informatizzato di certificato (unico e complessivo per tutti i contributi erogati a ciascun ente) disponibile sul Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet di questa Direzione Centrale, a decorrere dal 15 giugno 2022. Viene specificato, inoltre, che l’invio della rendicontazione deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematica tramite la predetta procedura entro le ore 24:00 del 31 agosto 2022. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione.

La mancata presentazione del rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo assegnato come previsto dall’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.O.E.L.). Per problematiche esclusivamente informatiche è possibile inviare una richiesta a sie.finloc@interno.it, lasciando un recapito per essere, eventualmente, contattati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo contributi per messa in sicurezza e per l’efficientamento energetico e sviluppo sostenibile

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 17 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo delle risorse relative ai contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.1, commi 139 e ss., L. n.145/2018) e alle opere pubbliche per l’efficientamento energetico e sviluppo sostenibile (art.1, commi 29 ss., L. n.160/2019) a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La nota ricorda che in data 6 settembre 2021, il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR. Con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione. Nello specifico, all’articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli “Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”.

Per quanto concerne alle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico), fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno.

Per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.

I contributi, poi, sono erogati per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35; e per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, e, infine, per il restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.

i Comuni beneficiari dei contributi di cui all’art. 1 co. 29 e ss., L. n.160/2019, sono tenuti al rispetto delle “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite template”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto e utilizzo fondi per messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria aree interne

È stato pubblicato in G.U. n. 290 del 6 dicembre 2021 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 12 ottobre 2021 che assegna 300 milioni del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle aree interne delle diverse Province e Città metropolitane italiane. Gli importi per le 72 aree ammontano a 300 milioni di euro. articolati in euro 20.000.000,00 per l’anno 2021, euro 50.000.000,00 per l’anno 2022, euro 30.000.000,00 per l’anno 2023, euro 50.000.000,00 per l’anno 2024, euro 100.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 50.000.000,00 per l’anno 2026.
Gli interventi devono assicurare il miglioramento dell’accessibilità delle aree interne e devono essere inquadrati in un piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche, e possono riguardare strade di competenza regionale, provinciale o comunale, qualora queste ultime rappresentino l’unica via di comunicazione tra comuni contermini appartenenti all’area. In particolare, le risorse dovranno essere utilizzate per:
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l’effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell’infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l’esposizione al rischio idrogeologico;
b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell’infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque. Sono altresì possibili interventi sulla segnaletica, l’illuminazione ed i sistemi di info-mobilità, qualora complementari e comunque conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento profondo;
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d’arte serventi l’infrastruttura;
d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:
i. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;
ii. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità;
iii. la riduzione dell’inquinamento ambientale;
iv. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;
v. la riduzione dell’esposizione al rischio idrogeologico;
vi. l’incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione;
vii. la realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero di tratti di recinzione per evitare ovvero indirizzare attraversamenti di animali, per una quota massima pari al 15% dell’importo finanziato;
viii. La predisposizione e la messa in funzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una quota massima del 15% dell’importo finanziato.
Per il riparto delle risorse si è tenuto conto di criteri che comprendono l’entità della popolazione residente, l’estensione delle strade statali, provinciali e comunali, il rischio sismico dei territori e quello derivante dal dissesto idrogeologico. I soggetti attuatori (le Province, le Città Metropolitane e le Regioni per la Valle D’Aosta e del Friuli Venezia Giulia) sono tenuti a convocare l’Assemblea dei sindaci dell’area interna per individuare gli interventi prioritari sulla rete stradale e definire la loro programmazione entro il 31 dicembre 2021. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui all’allegato 3 del decreto, all’impegno ed al trasferimento delle risorse direttamente ai soggetti attuatori degli interventi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Scuola, finanziati oltre 43 milioni di euro per la messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti

Il Ministero dell’Istruzione ha dato il via libera nei giorni scorsi al decreto di destinazione di risorse per interventi di messa in sicurezza su solai e controsoffitti negli istituti scolastici a seguito delle indagini diagnostiche. La cifra destinata è di 43.004.901,91 euro.

Gli edifici a cui saranno destinate le risorse sono 191, 134 per la Scuola primaria e secondaria di primo grado, e 57 per la Scuola secondaria di secondo grado.

In allegato il decreto e le tabelle di assegnazione a province e comuni.

Allegato A
Allegato B
Decreto n. 254 del 6 agosto 2021

Contributi per la messa in sicurezza anno 2021, entro il 31 marzo 2021 la certificazione del PUA e del PEBA

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 (vedi notizia del 23 febbraio scorso), sono stati individuati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000,00. Il Ministero dell’Interno, con apposita comunicazione inviata agli enti destinatari del contributo, segnala che l’art. 2, comma 2 del citato Dm, emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 141 della legge n. 145/2018, ha stabilito che la determinazione definitiva dell’importo assegnato è subordinata all’esito dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PUBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato è conseguentemente ridotto del cinque per cento.
Pertanto, gli enti beneficiari del contributo sono tenuti a trasmettere, al Ministero dell’Interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno le citate delibere. In assenza della citata attestazione il contributo assegnato sarà rideterminato e le eventuali risorse liberate saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. La predetta certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, tramite il sistema certificazioni enti locali (TBEL), accessibile dal sito internet della Direzione della Finanza Locale. La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza: modello di certificazione e istruzioni

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 6 agosto 2020, ha reso noto che con decreto del Ministero dell’interno, in corso di registrazione, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare da parte dei comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’anno 2021, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite complessivo di 350 milioni di euro.
La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify entro le ore 24:00 del 15 settembre 2020, a pena di decadenza.
E’ comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, comunque attraverso un ulteriore invio telematico secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti. Si consiglia, pertanto, di porre attenzione durante tale operazione. La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION